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TAR Piemonte Sentenza 3 settembre 08 Rigetto rinnovo pds reati commessi con vari alias: ma non è lui

TAR Piemonte, Torino, Sezione II, Sentenza n. 1855 del 3 settembre 2008
E’ accolto il ricorso del cittadino macedone cui era stata rifiutata la concessione del rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro, causa la sua presunta condotta criminosa sotto false generalità.
Il cittadino straniero ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, inoltrava presso la Questura di Padova istanza di rinnovo della citata autorizzazione documentando tra gli allegati la recentissima assunzione in qualità di operaio presso una ditta di Padova.
L’Amministrazione resistente però rilevava dalla Banca Dati del Ministero dell’Interno che il ricorrente era stato più volte rintracciato nel corso di controlli di Polizia effettuati in diverse province dell’Italia centro settentrionale, nonché segnalato sotto vari alias alle competenti A.G. in relazione alla commissione di gravi reati quali associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione, furto, oltraggio, falso e ricettazione.
Per questo motivo veniva rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nonchè di tutti gli atti ad esso connessi.
Il provvedimento impugnato invece fa riferimento ad una situazione personale che non è quella del ricorrente.
L’accusa di avere il ricorrente dichiarato all’Autorità di Polizia, in situazioni di tempo e luogo diverse fra loro, generalità differenti e non corrispondenti alle sue vere generalità e con le stesse generalità falsamente dichiarate di essere addirittura incorso in condanne penali, è invece frutto di un errore dei funzionari della Questura di Padova.
E’ ben possibile naturalmente che qualcuno abbia dichiarato le false generalità di cui sopra, e che con le stesse sedicenti identità sia incorso in condanne penali, pronunciate in differenti località del territorio nazionale.
Ciò che si contesta è il fatto che tale persona si identifichi nel ricorrente.
La prova, di evidenza immediata, a sostegno di quanto si afferma proviene dal passaporto del cittadino ricorrente dal quale si ricava che egli non era presente sul territorio nazionale nelle date contestate.
Non quindi dichiarazione di false generalità, ma individuazione di due persone diverse.
Risulta infatti dagli atti di causa che gli accertamenti dattiloscopici eseguiti fra le varie impronte digitali hanno permesso di stabilire che si “tratta di persone dattiloscopicamente diverse tra loro”: il che evidenzia la totale incertezza della persona cui addebitare i fatti contestati con evidente travisamento dei fatti erroneità di presupposti e difetto di istruttoria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2185 del 1998, proposto da:
BEKRI USEIN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Rissio e Nicola Salvini, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Santa Chiara n. 52;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;
la Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento adottato in data 2 ottobre 1998 dal Questore della Provincia di Padova, notificato in data 3 ottobre 1998, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; nonchè per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e di ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 05/06/2008 il dott. Francesco Brandileone e comparso per il ricorrente l’avv. Ghirardi, su delega dell’avv. Salvini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il cittadino straniero BEKRI USEIN, nato a Struga (Macedonia) il 9/6/1965, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato il 18.03.1996 dalla Questura di Milano ai sensi del D.L. di regolarizzazione nr. 489/95 e successive modifiche valido fino al 09.02.1998, il 12 febbraio 1998 inoltrava presso la Questura di Padova istanza di rinnovo della citata autorizzazione documentando tra gli allegati la recentissima assunzione in qualità di operaio presso la ditta Costruzioni Generali di Padova.
Riferisce l’Amministrazione resistente che da interrogazione alla Banca Dati del Ministero dell’Interno si sarebbe evidenziato che il BEKRI era stato più volte rintracciato nel corso di controlli di Polizia effettuati in diverse province dell’Italia centro settentrionale nonché segnalato sotto vari alias alle competenti A.G. in relazione alla commissione di gravi reati quali associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione, furto, oltraggio, falso e ricettazione.
Sempre l’Amministrazione precisa che gli accertamenti dattiloscopici in campo nazionale effettuati al fine di verificare con assoluta certezza l’attribuibilità al ricorrente dei fatti di reato evidenziatisi avrebbero consentito altresì di appurare che il medesimo anche con differenti generalità annoverava a suo carico varie condanne per furto rilevabili nel certificato del Casellario Giudiziale.
In particolare, con le generalità di MALI ALFRED nato in Albania il 23.04.1971, lo stesso sarebbe risultato condannato in data 15.07.1993 dal Pretore di Cassino alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 200.000 di multa perché resosi responsabile del reato di cui all’art. 110, 624, 625 nr. 1 nr. 5, 61 nr. 4, 62 nr. 4, 62 bis C.P., condanna che, se fosse stata accertata all’atto dell’originaria richiesta di regolarizzazione, avrebbe determinato il rigetto della stessa da parte della Questura di Milano in applicazione delle disposizioni ci cui al comma 14 dell’art. 12 del D.L. 489/95 citato che prevede l’esclusione dal beneficio della regolarizzazione di colore i quali avessero riportato una sentenza di condanna anche non definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 380 del c.p.p..
Sulla base di tali presupposti veniva adottato l’atto indicato in epigrafe che parte ricorrente con il ricorso in esame impugna per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ERRORE MATERIALE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il provvedimento impugnato fa riferimento ad una situazione personale che non è quella del ricorrente.
A1 sig. Bekri viene contestato di aver dichiarato all’Autorità di Polizia, in situazioni di tempo e luogo diverse fra loro, generalità differenti e non corrispondenti alle sue vere generalità. Con le stesse generalità falsamente dichiarate egli sarebbe addirittura incorso in condanne penali.
Tutto ciò è frutto di un errore dei funzionari della Questura di Padova.
E’ ben possibile naturalmente che qualcuno abbia dichiarato le false generalità di cui sopra, e che con le stesse sedicenti identità sia incorso in condanne penali, pronunciate in differenti località del territorio nazionale.
Ciò che si contesta è il fatto che tale persona si identifichi nel ricorrente.
La prova, di evidenza immediata, a sostegno di quanto si afferma proviene dal passaporto del sig. Bekri. Da esso si ricava che il sig. Bekri è entrato per la prima volta nel territorio nazionale in data 14 giugno 1994 (cfr. pag. 9 del passaporto). Egli quindi non poteva materialmente essere sottoposto alle fotosegnalazioni del 15\7\1993 e 26\5\1994 in quanto a quella data egli non era presente sul territorio nazionale.
Dal passaporto si ricava altresì che nemmeno la fotosegnalazione del 13 agosto 1997 riguarda la persona del ricorrente, in quanto dalla lettura dei visti apposti alle pagg. 17 e 18 del passaporto si evince senza possibilità di smentita che in data 13 agosto 1997 il sig. Bekri entrava in Bulgaria, da cui usciva il giorno dopo, 14 agosto, per entrare in Turchia, da dove a sua volta usciva in data 21 agosto.
E’ evidente pertanto che il ricorrente non poteva trovarsi lo stesso giorno 13 agosto 1997 a Genova, dove risulterebbe fotosegnalato.
L’acquisizione agli atti del giudizio dei cartellini fotosegnaletici dimostrerà -con riferimento non solo a quelli testè enunciati, ma anche a tutti gli altri casi indicati nel provvedimento impugnato- che non è il sig. Bekri la persona oggetto dei rilievi fotosegnaletici.
L’accertamento dell’estraneità del ricorrente ai rilievi fotosegnaletici comporta de plano la sua assoluta estraneità alle sentenze penali di condanna indicate nel provvedimento impugnato atteso che le stesse sono state pronunciate nei confronti dei sedicenti Mali Alfred, Muhovic Alberi e Osmanovic Alia, persone e generalità che, se pur realmente esistenti, non hanno nulla a che fare con il ricorrente e non possono essere identificate con la sua persona, come verrà acclarato e comprovato dall’acquisizione degli originali dei cartellini fotosegnaletici.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER CARENTE E INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AGLI ARTT: 1 3 7 8 E 10, LEGGE 241/1990, E 5 D.LGS. 286/98.
Il provvedimento impugnato parla genericamente di "accertamenti successivamente svolti da questo Ufficio" tali da consentire di evidenziare che il ricorrente era stato più volte fotosegnalato, senza tuttavia specificare quali siano stati in concreto tali "accertamenti"; inoltre, l’errore è palesemente frutto di una insufficiente attività istruttoria da parte della Questura, la quale avrebbe dovuto avvertire la necessità di esaminare il passaporto del ricorrente, quantomeno al fine di verificare le date relative alle fotosegnalazioni; in tal modo, si sarebbe evitato al ricorrente un ingiusto provvedimento a suo carico ed un dispendio inutile di risorse.
Si rammenta in proposito che, ai sensi dell’art. 1 legge 241/1990, "l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti “.
Tale fondamentale principio non appare rispettato nel caso di specie. Del resto, la Questura non ha nemmeno ritenuto opportuno sentire il ricorrente personalmente in ordine alla sussistenza dei presunti rilievi fotosegnaletici.
L’ art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98 ("T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") dispone che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati… sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”; tale disposizione obbliga l’Amministrazione a prendere in considerazione tutti gli elementi che risultino utili e necessari ai fini della valutazione della richiesta avanzata dallo straniero, e quindi impone all’Amministrazione lo svolgimento di una rigorosa attività istruttoria, che nel caso di specie non vi è stata.
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame chiedono la reiezione del ricorso.
Alla odierna udienza il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Fondato ed assorbente si appalesa il primo motivo di gravame con il quale parte ricorrente censura l’atto di diniego impugnato per eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e difetto di istruttoria in quanto al ricorrente verrebbe contestato di aver dichiarato all’Autorità di Polizia, in situazioni di tempo e luogo diverse fra loro, generalità differenti e non corrispondenti alle sue vere generalità: inoltre con le stesse generalità falsamente dichiarate egli sarebbe addirittura incorso in condanne penali.
Quanto sopra sarebbe totalmente erroneo con la conseguenza della erroneità del fatto che tale persona si identifichi nel ricorrente.
Ed invero osserva il Collegio che l’atto impugnato poggia la sua ragion d’essere sull’erroneo presupposto di fatto della certezza della persona cui addebitarsi la falsità delle dichiarazioni e dei pronunciamenti giurisdizionali.
Risulta invece dagli atti di causa (v. nota del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Gabinetto Inter. per il Triveneto n. 2B5/99 GIPS Padova del 1.4.1999) che gli accertamenti dattiloscopici eseguiti fra le varie impronte digitali hanno permesso di stabilire che si “tratta di persone dattiloscopicamente diverse tra loro”: il che evidenzia la totale incertezza della persona cui addebitare i fatti contestati con evidente travisamento dei fatti erroneità di presupposti e difetto di istruttoria
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto l’atto impugnato va annullato per vizio di istruttoria e travisamento dei fatti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – seconda sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 05/06/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro, Referendario
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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