TAR PUGLIA – Sezione III – Sentenza n. 00361 del 6 febbraio 2008
Diniego rinnovo permesso di soggiorno per precedente espulsione del ricorrente
– Impugnazione atto per violazione art. 21 quinquies Legge 241/90 – Conseguente annullamento atto impugnato
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
Registro Dec.: 361/08
Registro Generale: 988/2005
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:
Antonio CAVALLARI Presidente
Tommaso CAPITANIO Primo Referendario, relatore
Silvia CATTANEO Referendario
ha pronunciato la seguente
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., non costituito;
QUESTORE DI TARANTO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, con domicilio eletto in LECCE, VIA F.RUBICHI 23, presso la sede della stessa;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del Questore di Taranto 10.11.2004, Cat. A.11./2004/56/Imm. P.S.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Questore di Taranto;
Vista l’ordinanza 7.7.2005, n. 708, con la quale è stata accolta la domanda cautelare;
Uditi alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso CAPITANIO, e, per l’Amministrazione intimata, l’avv. dello Stato Libertini. Nessuno presente per il ricorrente.
Con il provvedimento impugnato, notificato al sig. Tahirllari in data 22.4.2005, il Questore di Taranto ha respinto l’istanza, sul presupposto che il ricorrente non poteva usufruire dei benefici di cui all’art. 1 del D.L. n. 195/2002, essendo stato colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Brindisi in data 7.6.2001.
Il provvedimento indicato in epigrafe viene impugnato per i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 (l’Amministrazione, constatato che le condizioni di vita del ricorrente, ormai sposato con prole e residente stabilmente in Italia, dove svolge regolarmente l’attività di piastrellista e intonachista, da cui ricava un reddito sufficiente a mantenere sé e la famiglia, erano mutate rispetto al 2001, poteva revocare il precedente ordine di espulsione);
– violazione degli artt. 19 e 28 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (l’ordine di espulsione, che dovrebbe conseguire al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, colpirebbe anche la figlia minorenne del ricorrente, il che è contrario alle norme dianzi richiamate);
– violazione art. 2 Cost.
2. Dopo che con l’ordinanza in epigrafe è stata accolta la domanda cautelare, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
3. Il ricorso va accolto, per le seguenti ragioni.
In effetti, l’operato dell’Amministrazione dell’Interno (e per essa della Questura di Taranto) non si sottrae alla censura di contraddittorietà fra provvedimenti, espressa, sia pure non in maniera del tutto esplicita, nell’ambito del primo motivo di ricorso.
Come si è detto nell’esposizione dei fatti a base della controversia, il ricorrente ha beneficiato, nel corso del 2003 (e dunque dopo l’adozione del decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato dal Prefetto di Brindisi nel 2001) di un permesso di soggiorno, il che significa che l’Amministrazione dell’Interno (la quale va ovviamente considerata nella sua unicità, a prescindere dalla struttura periferica che adotta i singoli provvedimenti, quando questi hanno comunque efficacia estesa a tutto il territorio nazionale) ha ritenuto che il sig. Tahirllari si trovasse nelle condizioni di legge per il rilascio di tale imprescindibile atto abilitativo alla permanenza sul territorio italiano, e che quindi il precedente decreto di espulsione fosse ormai superato.
Pertanto (ed a prescindere dall’erroneo richiamo alla disciplina di cui al D.L. n. 195/2002, non applicabile alla fattispecie atteso che è stato richiesto il permesso di soggiorno e non la regolarizzazione di lavoro irregolare) l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, attenendosi alle disposizioni del D.Lgs. n. 286/1998.
– Ove poi l’atto odiernamente censurato dovesse essere qualificato (anche) come atto di autotutela rispetto al permesso di soggiorno già rilasciato, l’Amministrazione ha inequivocabilmente violato le disposizioni di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, non avendo in particolare valutato le condizioni familiari e lavorative in cui il ricorrente si trovava al momento dell’adozione dell’atto di diniego (situazioni opportunamente valorizzate nell’ordinanza cautelare n. 708/2005, dalla cui lineare motivazione l’odierno Collegio non intende discostarsi).
4. In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 16 gennaio 2008.
Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 6.2.2008