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TAR Puglia Sentenza 22 aprile 2008 Legittimo diniego rinnovo permesso iscrizione liste collocamento

TAR Puglia, Bari, Sezione I, Sentenza n. 965 del 22 aprile 2008
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati “quando mancano e vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ma dall’istruttoria, operata dall’Amministrazione, è stata accertata la mancanza proprio di tale requisito fondamentale, ovvero l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorrente non può avvalersi neppure del disposto di cui all’art. 22 comma 9 del d.lgs. n. 286/1998 che riconosce il rilascio di “un permesso per attesa occupazione”ai possessori di permesso di soggiorno per motivi di lavoro i quali abbiano perduto il posto di lavoro.
L’istante, pertanto, non avendo dimostrato in alcun modo di aver posseduto una stabile occupazione, non è legittimato al rilascio del titolo richiesto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2131 del 1999, proposto da:
Duric Branko, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Spera, con domicilio eletto presso Filippo Spera in Bari, piazza Garibaldi, 52;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, emesso il 10.6.1999 dal Questore della Provincia di Foggia;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17/04/2008 il dott. Pietro Morea e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 4.8.1999, il nominativo in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il decreto, datato 10.6.1999, in forza del quale il Questore di Foggia ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per iscrizione nelle liste di collocamento, precedentemente rilasciato dalla Questura di Caserta ai sensi dell’art. 10, comma primo, d.l. n. 477/1996, reiterativo del d.l. n. 489/1995.
Il diniego é motivato con la circostanza che dagli accertamenti disposti dall’Ispettorato del Lavoro di Caserta era emerso che “quanto dichiarato” dal ricorrente “in sede di istanza di regolarizzazione in ordine al rapporto di lavoro, al fine di ottenere il titolo di soggiorno, di cui trattasi non rispondeva al vero … ”.
Inoltre, nel precisare le ragioni della sua decisione, il Questore sottilinea “l’uso di numerosi alias” da parte dell’istante.
A sostegno del ricorso, l’interessato deduce:
– anche in caso di perdita del posto di lavoro può essere accordato il permesso di soggiorno in attesa di occupazione con l’iscrizione per non più di un anno nelle liste di collocamento;
– a rilasciare una dichiarazione mendace non è stato il ricorrente, ma il datore di lavoro;
– il diniego è stato notificato a distanza di più di un anno e mezzo dalla presentazione della domanda di regolarizzazione.
Il Ministero dell’Interno si costituito in giudizio.
Nella Camera di Consiglio del 14.10.1999 (ord. n. 652) é stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
2. – Il ricorso é infondato.
2.1. – Nel caso di specie, l’istruttoria, operata dall’Amministrazione, ha accertato la mancanza del requisito fondamentale, per cui era stato domandato il rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; né il ricorrente può avvalersi del disposto, di cui all’art. 22 comma 9 del d.lgs. n. 286/1998, dettato in favore di coloro che, già destinatari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, abbiano perduto il posto di lavoro, perché l’istante non ha dimostrato in alcun modo di aver posseduto una stabile occupazione legittimante il rilascio del titolo richiesto.
Inoltre, non sussistono gli estremi della “eadem ratio” per l’applicazione in via analogica, alla fattispecie in esame, del sopra citato art. 22, vertendosi nell’un caso in ipotesi di rapporto di lavoro mai sorto e, nell’altro, di rapporto di lavoro sorto, ma cessato.
Appare, quindi, correttamente applicato l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati “quando mancano e vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
3. – Ne deriva che il ricorso in esame è infondato e deve essere respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari – Sezione Seconda, Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17/04/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Luca Cestaro, Referendario
   
   
IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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