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TAR Puglia Sentenza 29 aprile 2008 Illegittimo diniego rinnovo pds lavoro autonomo attività illecite

TAR Puglia, Lecce, Sezione III, Sentenza n. 1235 del 29 aprile 2008.
E’ fondato il ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, revocato per reati precedentemente commessi dal ricorrente e per assenza di idonea documentazione comprovante lo svolgimento di una attività lavorativa lecita.
In realtà risulta dal certificato del casellario giudiziale che i reati, per il quale il ricorrente ha riportato le condanne penali, sono stati commessi prima dell’entrata in vigore della Legge n. 189 del 2002 di introduzione della norma su cui si fonda l’atto gravato.
Orbene “pur esulando la disposizione in esame dall’ambito giuspenalistico, in considerazione delle altamente pregiudizievoli conseguenze (revoca del permesso di soggiorno ed espulsione con accompagnamento alla frontiera) discendenti dalla condanna irrevocabile per reati relativi alla lesione del diritto d’autore, il Collegio ritiene, in adesione al principio di responsabilità di matrice costituzionale, che la norma in questione non possa trovare applicazione per i fatti compiuti antecedentemente alla sua entrata in vigore”.
Il Collegio ritiene inoltre che non risulti provata la circostanza che l’interessato tragga fonte di sostentamento da proventi di attività illecite: infatti lo stesso, oltre a dimostrare la disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa (contratto di locazione prodotto), ha depositato, tra gli altri documenti, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio permanente, unitamente al modello di pagamento unificato delle imposte dirette, dell’I.V.A. e degli altri tributi.

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
TERZA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI                Presidente
TOMMASO CAPITANIO               Primo Ref.
SILVIO LOMAZZI                          Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella Camera di Consiglio  del 13 febbraio 2008

Visto il ricorso 1770/2006  proposto da:
BADARA NGOM

rappresentato e difeso da:
LETIZIA GARRISI

con domicilio eletto in LECCE
VICO PICCINNI, 6

contro

QUESTURA DI LECCE
in persona del Questore pro  tempore
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F. RUBICHI, 23
presso la sua sede;
 
per l’annullamento,
previa sospensione, del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del 24 dicembre 2005, notificato il successivo 19 ottobre 2006 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

QUESTURA DI LECCE

Viste le memorie conclusive depositate dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il relatore Ref. Silvio Lomazzi e uditi, altresì, per la parte ricorrente l’Avv. Garrisi e per l’Amministrazione resistente l’Avv. dello Stato Libertini;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Badara Ngom, proveniente dal Senegal, in data 6 luglio 2005 presentava domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La Questura di Lecce tuttavia, con atto in data 24 dicembre 2005, rigettava la suindicata richiesta, ex artt.5, comma 5 e 26, comma 7 bis del D.Lgs. n.286 del 1998, avendo l’istante riportato due condanne per violazione delle norme sul diritto d’autore nel 2002 a Roma e nel 2004 a Lecce, per fatti commessi rispettivamente in data 28 marzo 2000 e 7 agosto 2002 e a seguito di segnalazioni all’Autorità giudiziaria di Brindisi e Taranto per gli stessi reati; nella medesima sede l’Organo questorile evidenziava inoltre che lo straniero non aveva presentato idonea documentazione comprovante lo svolgimento di una attività lavorativa lecita, dovendosi pertanto ritenere che lo stesso traesse fonte di sostentamento da attività al di fuori della legalità.
L’interessato impugnava quindi il cennato atto, censurandolo per violazione dell’art.1 della Legge n.1423 del 1956 e dell’art.4 della Legge n.189 del 2002, per mancata interpretazione della legge, per illegittimità propria e derivata nonchè per eccesso di potere sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che doveva essere valutata con rigore la sussistenza dei presupposti per l’espulsione; che l’atto impugnato doveva essere preceduto da un’attenta valutazione sulla pericolosità sociale; che ove le norme applicate dovessero essere interpretate nel senso che anche reati di lieve entità, come quelli per i quali ha riportato condanna, costituiscono causa preclusiva al permanere nel territorio dello Stato, le stesse si porrebbero in contrasto con i molteplici principi sanciti negli artt.3, 4, 16, 27, 35 Cost.; che la norma contenuta nell’art.26, comma 7 bis del D.Lgs. n.286 del 1999 nella sua attuale formulazione non può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; che non possono inoltre ritenersi sufficienti per l’emissione dell’atto impugnato le mere denunce indicate nelle premesse dell’atto medesimo, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n.78 del 2005); depositava tra l’altro agli atti di causa il certificato di residenza in Lecce, il relativo contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, la domanda di iscrizione della propria impresa individuale al registro delle imprese, sezione speciale piccoli imprenditori, presentata alla  Camera di C.I.A.A., l’autorizzazione per l’esercizio di attività di commercio permanente, itinerante su area pubblica, di tipo non alimentare, il modello di pagamento unificato delle imposte dirette, dell’I.V.A. e degli altri tributi, riferito all’anno 2004.
L’Amministrazione pubblica si costituiva in giudizio, deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Nella camera di consiglio del 14 dicembre 2006 il Tribunale, con ordinanza n.1240/06, respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Con memorie conclusive l’interessato ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 13 febbraio 2008, nel corso della quale il legale del ricorrente depositava il certificato generale del casellario giudiziale, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Invero risulta dagli atti di causa (cfr. certificato del casellario giudiziale) che i reati per il quale il ricorrente ha riportato le condanne penali suindicate sono stati commessi prima (rispettivamente in data 28 marzo 2000 e 7 agosto 2002) dell’entrata in vigore (10 settembre 2002) della Legge n.189 del 2002 di introduzione della norma su cui si fonda l’atto gravato.
Orbene “pur esulando la disposizione in esame dall’ambito giuspenalistico, in considerazione delle altamente pregiudizievoli conseguenze (revoca del permesso di soggiorno ed espulsione con accompagnamento alla frontiera) discendenti dalla condanna irrevocabile per reati relativi alla lesione del diritto d’autore, il Collegio ritiene, in adesione al principio di responsabilità di matrice costituzionale, che la norma in questione non possa trovare applicazione per i fatti compiuti antecedentemente alla sua entrata in vigore” ( cfr. TAR Puglia-Lecce, III, nn.5908 del 2006, 3451 del 2007 e 3482 del 2007).
Del pari non sufficienti a preservare la legittimità dell’atto gravato risultano le mere segnalazioni all’Autorità giudiziaria riportate dal ricorrente, in assenza di una valutazione delle stesse nell’ambito di un giudizio complessivo sulla pericolosità sociale dell’interessato, giudizio richiesto dal combinato disposto degli art.5, comma 5 e 4, comma 3 del D.Lgs. n.286 del 1998, in assenza di condanne per i reati ivi indicati  (arg. ex Corte Cost. n.78 del 2005).
Il Collegio ritiene inoltre che non risulti provata la circostanza che l’interessato tragga fonte di sostentamento da proventi di attività illecite: invero il medesimo, oltre a dimostrare la disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa (cfr. contratto di locazione prodotto), ha depositato, tra gli altri documenti, censurando per facta concludentia sul punto l’atto gravato, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio permanente, itinerante, su area pubblica, di tipo non alimentare, unitamente al modello di pagamento unificato delle imposte dirette, dell’I.V.A. e degli altri tributi.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le restanti censure.
In considerazione dei fatti di causa sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1770/2006 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2008.

Antonio CAVALLARI – Presidente
Silvio LOMAZZI – Estensore

     Pubblicato mediante deposito
               in Segreteria il 29.4.2008

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