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Tar. Ricorsi in materia di unità familiare competono al Giudice Ordinario

Con la sentenza n. 201300550 del 8 maggio 2013, il Tar Veneto ha ribadito che, in base all’art. 30 del d.lgs. 286/98, contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari così come per tutti i provvedimenti emessi dall’autorità amministrativa in materia del diritto all’unità familiare, l’interessato deve presentare il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria della città dove dimora.  In questi casi l’opposizione è disciplinata dall’art. 20 del d.lgs. 150/2011 che prevede il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta al ricongiugimento familiare.

Nella fattispecie, al cittadino straniero la Questura aveva diniegato il rilascio della carta di soggiorno per coesione con cittadino comunitario, nonostante il richiedente risulta sposato con una cittadina UE. L’appellante ha presentato ricorso al Tar, il quale ha dichiarato l’ammissibilità del riscorso visto che la materia da contendere non è di competenza del Tribunale Amministrativo bensì del Tribunale Ordinario.

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