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Tar. Senza notificare il preavviso di rigetto presso la residenza dello straniero, non si può respingere l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.

La sentenza del TAR n. 201307865 depositata nei primi giorni di agosto lascia ben in chiaro che se le Autorità non sono in grado di dimostrare di aver tentato di notificare all’interessato presso il luogo di residenza il preavviso di rigetto della pratica di soggiorno non possono emettere il decreto di respingimento in merito al rilascio del soggiorno.

Nella fattispecie, il cittadino extracomunitario si era visto respingere l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver mai ricevuto il preavviso di rigetto, nel quale se gli comunicava che essendo al quinto anno di fuori corso per la laurea in Medicina, avrebbe dovuto integrare la richiesta con la documentazione che giustificassi il motivo per il quale non aveva sostenuto gli esami in tempo o piuttosto avrebbe dovuto presentare l’autorizzazione da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro. Tale affermazione da parte della Questura si basa sull’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 che stabilisce che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, rilasciati o revocati, quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e soggiorno nel territorio italiano. In particolare, il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso.

Sebbene lo straniero non contestava il fatto di essere fuori corso, sosteneva che la Questura avrebbe dovuto valutare positivamente la circostanza che il ritardo nel completamento nel percorso di studio si doveva al fatto che egli oltre a studiare svolgeva anche un’attività lavorativa. La Questura, in propria difesa, ha indicato che lo straniero avrebbe dovuto dare riscontro al preavviso di diniego allegando la documentazione utile ad ottenere la conversione del soggiorno da studio a lavoro. Dagli atti del processo, però, risultava che le Autorità avevano dichiarato l’irreperibilità dello straniero basandosi sul fatto che nonostante il nome risultava esposto nell’elenco dei nominativi che dovevano ritirare il permesso di soggiorno, l’interessato non si è presentato presso il commissariato di zona.

I giudici, al valutare quest’ultima affermazione del Ministero dell’Interno, hanno dichiarato che non risultava evidente il tentativo degli agenti notificatori di raggiungere il richiedente presso il luogo di residenza per consegnare il preavviso di diniego. Dunque, non essendo stato notificato il preavviso, lo straniero non ne era a conoscenza. Di conseguenza, il provvedimento impugnato risultava illegittimo in vista che l’irreperibilità dichiarata dalla Pubblica Amministrazione non poteva ritenersi giuridicamente comprovata.

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