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TAR Sicilia: permesso per motivi umanitari è competente il giudice ordinario

Un cittadino straniero aveva  presentato  richiesta per un permesso di soggiorno per motivi umanitari la questura non risponde. Contro il silenzio rifiuto della questura viene proposto ricorso  al Tar.
Il Tar Sicilia rinvia alla giurisdizione del giudice, stabilendo che   il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto “come ha avuto occasione di compiutamente osservare la Corte di Cassazione – SS.UU. con la recente sentenza n. 19393    del 9 settembre 2009,
la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall’art. 2 della Costituzione esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario”.

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