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TAR Sicilia Sentenza 9 maggio 2008 Illegittima revoca pds per presunta inesistenza rapporto lavoro

TAR Sicilia, Palermo, Sezione III, Sentenza n. 617 del 9 maggio 2008.
E’ illegittima la revoca de permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato basata sulla circostanza che il ricorrente sia stato denunziato dall’Ufficio Immigrazioni.
I presupposti di fatto sui quali viene fondato il provvedimento impugnato, infatti, non soltanto non sono stati debitamente accertati dall’amministrazione, ma risultano smentiti da quanto emerge dalla documentazione in atti.
Nella specie, il provvedimento impugnato è stato adottato non in conseguenza dell’esistenza di una denunzia, ma a seguito dell’emersione di taluni fatti che l’amministrazione ha ritenuto che non consentissero il mantenimento del permesso di soggiorno rilasciato in favore del ricorrente; in particolare ha ritenuto che il rapporto di lavoro subordinato, sulla cui base era stato rilasciato il permesso di soggiorno, fosse da considerare inesistente e che non era chiara la fonte dalla quale il ricorrente ha tratto i necessari mezzi di sussistenza.
La Questura di Palermo ha ritenuto di non trasmettere il verbale di sommarie informazioni assunte dal datore di lavoro del ricorrente, sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato, in considerazione della pendenza del procedimento penale conclusosi con il decreto di archiviazione.
Ma ciò che sembra di maggiore rilievo nella presente vicenda è che dallo stesso provvedimento impugnato, e dalla nota della Questura di Palerma, non emerge affatto che il datore di lavoro del ricorrente abbia dichiarato l’insussistenza di tale rapporto di lavoro.
Inoltre non risulta che la Questura, prima di adottare il provvedimento impugnato abbia effettuato alcuna attività istruttoria atta a verificare quali fossero state negli anni le fonti di sostentamento del ricorrente.
Il provvedimento impugnato risulta conseguentemente illegittimo in quanto fondato su errati presupposti di fatto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 869/07, Sezione III, proposto da  EL MABROUKI ELMAHFOUD,  elettivamente domiciliato in Palermo, Via C. Nigra n. 51, presso lo studio dell’Avv.  Giampiero Santoro, che lo rappresenta e difende;
C O N T R O
– il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro-tempore
– la Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Sede di Palermo, e per legge domiciliati in via Alcide De Gasperi n.81;
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento del Questore di Palermo datato 6.10.2006, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 103 del 4.5.2007 e la documentazione depositata in sua esecuzione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1395 del 4.7.2007;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 16 aprile 2008 il Primo Referendario avv.to Nicola Maisano;
Udito l’avv.to Carla Velardo, in sostituzione dell’avv. G. Santoro, per il ricorrente e l’avv. dello Stato G. Tutino, per l’Amm.ne intimata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 19.4.2007, e depositato il successivo 23.4, il ricorrente ha impugnato il provvedimento datato 6.10.2006, con il quale gli è stato revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In tale gravame vengono articolate le censure di: 1) Violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, manifesta contraddittorietà e motivazione illogica; 2) Eccesso di potere sotto il profilo della mancanza di motivazione, carenza di presupposti, violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 4 e 5 del D. Lvo. N. 286/98 e successive modifiche.
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto basato sulla circostanza che lo stesso è stato denunziato dall’Ufficio Immigrazioni; inoltre tale provvedimento viene fondato su un’erronea ricostruzione dei fatti, smentita dalla documentazione prodotta dall’interessato.
A seguito  dell’ordinanza di questa Sezione n. 103 del 4.5.2007, l’amministrazione resistente ha depositato documentazione relativa al procedimento da cui è scaturito il provvedimento impugnato.
Con ordinanza cautelare n. 1395/2007 è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione intimata che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come chiarito nelle difese dell’Avvocatura dello Stato, e come invero può essere ricavato dal provvedimento impugnato, tale atto è stato adottato non in conseguenza dell’esistenza di una denunzia, ma a seguito dell’emersione di taluni fatti che l’amministrazione ha ritenuto che non consentissero il mantenimento del permesso di soggiorno rilasciato in favore del ricorrente; in particolare ha ritenuto che il rapporto di lavoro subordinato, sulla cui base era stato rilasciato il permesso di soggiorno, fosse da considerare inesistente e che non era chiara la fonte dalla quale il ricorrente ha tratto i necessari mezzi di sussistenza.
Nonostante l’espressa richiesta istruttoria, avanzata da questa Sezione con ordinanza n. 103/2007, la Questura di Palermo ha ritenuto di non trasmettere il verbale di sommarie informazioni assunte dal datore di lavoro del ricorrente, sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato, in considerazione della pendenza del procedimento penale; nè ha provveduto a trasmettere tale atto dopo che tale procedimento penale si è concluso, in modo del tutto liberatorio per il ricorrente, con il decreto di archiviazione del G.I.P. del 21 giugno 2007.
Ma ciò che sembra di maggiore rilievo nella presente vicenda è che dallo stesso provvedimento impugnato, e dalla nota della Questura di Palermo del 28 maggio 2007, non emerge affatto che Vincenzo Maniscalco, datore di lavoro del ricorrente, abbia dichiarato l’insussistenza di tale rapporto di lavoro.
Inoltre non risulta che la Questura, prima di adottare il provvedimento impugnato abbia effettuato alcuna attività istruttoria atta a verificare quali fossero state negli anni le fonti di sostentamento del ricorrente, invero analiticamente indicate nella lettera che il difensore del ricorrente ha inviato alla Questura in data 6 luglio 2007.
In definitiva i presupposti di fatto sui quali viene fondato il provvedimento impugnato non soltanto non sono stati debitamente accertati dall’amministrazione, ma risultano smentiti da quanto emerge dalla documentazione in atti.
Il provvedimento impugnato risulta conseguentemente illegittimo in quanto fondato su errati presupposti di fatto.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente  in €. 1.500,00 oltre I.V.A. e c.p.a.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza,  accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida, in favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente in €.1.500,00, oltre I.V.A. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2008, con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:
Calogero Adamo –  Presidente
Nicola Maisano  –  Primo Referendario Estensore
Antonio De Vita  –  Referendario

 Depositata in Segreteria il 8 maggio 2008.
                                                          Il  Direttore

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