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TAR Toscana Dinego rilascio PDS motivi umanitari per mancanza prova del soggiorno

TAR Toscana – Sezione I- Sentenza n. 100 del 2008                                          
Permesso di soggiorno per motivi straordinari/umanitari ex art. 3 Direttiva Presidenza Consiglio Ministri 15 luglio 1997 – 
Rigetto  istanza per carenza presupposti                                                                                                                 
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1997, avente ad oggetto “Nuove disposizioni per l’applicazione della Legge 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni”, all’art. 3, comma 2, prevede una regolarizzazione straordinaria di cittadini stranieri irregolarmente entrati in Italia nel periodo compreso tra il 1° giugno 1991 e il 15 luglio 1997, legata alla peculiare situazione venutasi a creare nella ex Jugoslavia. Secondo il Collegio tale normativa ha un chiaro connotato eccezionale e richiede una prova rigorosa dei presupposti necessari per accedere alla regolarizzazione medesima; in particolare deve essere fornita una prova connotata da una consistente solidità della data di ingresso nel territorio nazionale (che la norma invocata richiede sia avvenuta nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 1991 e il 15 luglio 1997). Nel caso di specie l’Amministrazione contesta al ricorrente il requisito di essere entrato in Italia nel periodo suddetto, in quanto l’unica prova che lo stesso fornisce è una dichiarazione di una associazione privata attestante un colloquio con il ricorrente avvenuto due anni prima della dichiarazione stessa e al quale non avrebbero fatto seguito ulteriori rapporti con l’interessato.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
– I^ SEZIONE –

nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’                                   – Presidente
Dott. Saverio ROMANO                                 – Consigliere
Dott. Riccardo GIANI                                     –  Primo Referendario, rel.
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1358 del 1998 proposto da Zekir Naser, nato a Skopje (Macedonia) il giorno 1.11.1961, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo N. Anelli ed elettivamente domiciliato nello studio dell’avv. Lisabetta Rocchi in Firenze, via Fossombroni, n. 20;

c o n t r o

Questura della Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliata presso i suoi Uffici in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto di Pisa del giorno 11 marzo 1998 di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi straordinari umanitari e di lavoro;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Pisa;
Vista l’ordinanza della Sezione n. 357 del 19 maggio 1998 di rigetto della domanda incidentale di sospensione dell’atto gravato;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008, il Primo Referendario dott. Riccardo Giani;
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv.dello Stato G.Onano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. Zekir Naser, cittadino macedone, impugna il provvedimento della Questura di Pisa che ha respinto la sua istanza di permesso di soggiorno per motivi straordinari-umanitari e di lavoro ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 1997.
Il ricorrente espone di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della citata direttiva, in quanto non ha riportato condanne penali ed è entrato in Italia nel 1996, come da dichiarazione della Presidente dell’Associazione Donne Nissà di Bolzano, che produce.
Quindi il ricorrente articola nei confronti dell’atto gravato le seguenti censure:
1) “Nullità dell’atto amministrativo per mancanza di forma”, in particolare mancando la firma del Questore da cui l’atto promana;
2) “Eccesso di potere – Violazione di legge”, essendo il ricorrente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1997.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 357 del 19 maggio 1998 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008, e sentiti i difensori comparsi come da verbale d’udienza, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
D I R I T T O
Con la prima censura il ricorrente contesta l’atto gravato per difetto di forma, in particolare evidenziando la carenza nello stesso della firma dell’organo che ha emanato l’atto, cioè il Questore di Pisa.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente impugna il decreto del Questore della Provincia di Pisa che respinge la sua istanza di rilascio dei permesso di soggiorno. Tale decreto, nella copia prodotta in giudizio, riporta a stampa la dicitura finale “Il Questore (Riccio)”, senza tuttavia che risulti la sottoscrizione autografa dell’organo emanante. Tuttavia la stessa copia prodotta in atti riporta altresì il timbro di “copia conforme”, con la dovuta sottoscrizione del dirigente che ha provveduto alla attestazione di conformità. La giurisprudenza, con orientamento che il Collegio condivide, ha peraltro chiarito che la firma "per copia conforme " “fa fede, fino a querela di falso, dell’esistenza di un originale firmato” (Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 1989, n. 5), il che comporta la infondatezza della proposta doglianza.
Con la seconda censura il ricorrente contesta l’operato dell’Amministrazione, sul rilievo che nel merito egli sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa speciale applicata nel caso di specie.
Il motivo è infondato.
Nel caso in esame si verte in ipotesi di applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1997, avente ad oggetto “Nuove disposizioni per l’applicazione della L. 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1997, n. 191.
L’art. 3, comma 2, della citata direttiva stabilisce che “i cittadini delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, entrati in Italia dopo il 1° giugno 1991 e prima della data della presente direttiva, non in possesso di regolare permesso di soggiorno, salvo che non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale, ovvero non risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato, possono ottenere, su presentazione di apposita domanda, il nulla osta di cui al comma 1 per motivi straordinari ai sensi della legge 24 settembre 1990, n. 390 e successive modifiche e relative disposizioni attuative”.
Nel caso di specie l’Amministrazione contesta al ricorrente il requisito, previsto dalla citata disposizione, di essere entrato in Italia nel periodo compreso tra il giorno 1 giugno 1991 e il 15 luglio 1997 (data di emanazione della direttiva). Il ricorrente censura il provvedimento gravato, producendo, a prova del suo ingresso in Italia nel periodo temporale indicato, una dichiarazione rilasciata dalla “Associazione Donne-Nissà” in data 20 febbraio 1998, dalla quale risulta che in data 12 febbraio 1996 la sig.ra Elsezer Redzep avrebbe presentato presso la sede di Bolzano dell’Associazione il ricorrente, alla ricerca di un possibile aiuto per il reperimento di una occupazione lavorativa. Nella nota del 5 maggio 1998 la Questura di Pisa si è pronunciata sulla dichiarazione in questione, escludendo che la prova dell’ingresso in Italia del ricorrente possa ricavarsi da dichiarazioni presentate da privati.
Rileva il Collegio che l’invocata normativa, che prevede una regolarizzazione straordinaria di cittadini stranieri irregolarmente entrati in Italia legata alla peculiare situazione venutasi a creare nella ex Jugoslavia, ha un chiaro connotato eccezionale e richiede quindi la rigorosa prova dei presupposti da essa previsti per accedere alla regolarizzazione medesima. In particolare, per quel che qui rileva, deve essere fornita una prova connotata da una consistente solidità della data di ingresso nel territorio nazionale, che la norma invocata richiede sia avvenuta nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 1991 e il 15 luglio 1997. Nella specie l’unica prova che il ricorrente fornisce è una dichiarazione di una associazione privata attestante un colloquio con il ricorrente avvenuto due anni prima della dichiarazione stessa e al quale non avrebbero fatto seguito ulteriori rapporti con l’interessato. Si tratta a ben vedere di prova ben poco convincente. Non solo l’attestazione proviene, come evidenzia la Questura di Pisa, da soggetto privato, ma quest’ultimo non fornisce alcun serio riscontro del rapporto intercorso con il sig. Zekir Naser, della verifica effettuata della sua identità e dei rapporti intervenuti tra l’Associazione e il ricorrente, limitandosi ad attestare che lo stesso sarebbe stato “presentato” alla Associazione stessa da altra persona, della quale vengono indicate solo le generalità. Si aggiunga che risulta invece dagli atti di causa un elemento indiziario di segno contrario, rispetto ad un ingresso in Italia del ricorrente anteriore al 15 luglio 1997; infatti la copia del passaporto del ricorrente prodotta dalla Questura (doc. 3 produzione del 18 maggio 1998) evidenzia che lo stesso è stato rilasciato al sig. Zekir Naser in data 19 dicembre 1997 e attesta una residenza dello stesso in Skoppje sino a quella data.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Rileva il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2008.
F.to Gaetano Cicciò  – Presidente
F.to Riccardo Giani – Consigliere, rel.est.
F.to Mario Uffreduzzi  – Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 FEBBRAIO 2008
Firenze, lì 5 FEBBRAIO 2008
                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                                       F.to Mario Uffreduzzi                                

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