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TAR Toscana Sentenza 12 aprile 2008 Legittimo diniego rinnovo pds per prevalente interesse pubblico

TAR Toscana – Firenze – Sezione II – Sentenza n. 1028 del 12 aprile 2008.
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per motivi di interesse pubblico.
L’art. 5 co. 5, Dlgs. 286/98 prevede che nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tenga anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Tanto premesso, l’atto impugnato fa esplicito rinvio – per confutarle – alle osservazioni svolte dal ricorrente in sede procedimentale, ed attinenti alla situazione familiare, lavorativa ed abitativa dell’interessato; di conseguenza il giudizio negativo espresso dall’amministrazione sulla rilevanza delle circostanze ivi rappresentate poggia la motivazione del diniego proprio sui profili contemplati dall’art. 5 co. 5, nel senso di non ritenerli idonei a giustificare la permanenza dello straniero nello Stato.
L’amministrazione affronta la questione del bilanciamento fra l’interesse del ricorrente alla conservazione della propria situazione personale e familiare e l’interesse pubblico all’allontanamento di un soggetto resosi responsabile di un delitto di particolare gravità, ed assegna prevalenza al secondo sulla base di una valutazione discrezionale di per sé certamente non illogica e non inficiata dal pur improprio riferimento alle “prerogative del buon padre di famiglia”.

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE
SECONDA SEZIONE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella Camera di Consiglio  del 09 Aprile 2008

Visto il ricorso 518/2008  proposto da:
PREKA KOLE
rappresentato e difeso da:
MORI ALESSANDRO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIALE GRAMSCI 22
presso VIGNALI ROSA

contro

QUESTURA DI AREZZO  
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del Questore di Arezzo del 06.03.2008, notificato in data 12.03.2008, con il quale è stato disposto il respingimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 02.01.2007, nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Arezzo;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2008, relatore il Referendario Pierpaolo Grauso, l’avv. Alessandro Mori e l’avvocato dello Stato Stefano Pizzorno;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai sensi dell’art. 21 comma 7 della legge 6/12/1971, n. 1034, come novellato dall’art. 3 della legge 21/7/2000 n. 205;
Sentite le parti sull’opportunità di definire il giudizio di merito;
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente Preka deduce che alla sentenza penale di condanna, posta dall’amministrazione a fondamento dell’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, non potrebbe riconoscersi alcuna efficacia ostativa, trattandosi di pronuncia allo stato ancora non definitiva. La tesi è tuttavia inaccoglibile alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 286/98, che, ai fini dell’ingresso o della permanenza nel territorio dello Stato, non subordina al passaggio in giudicato gli effetti impeditivi delle condanne riportate dallo straniero in ordine a determinati reati, secondo una scelta legislativa che non appare in alcun modo inficiata da irragionevolezza alla luce della superiore previsione di cui all’art. 3 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 359).
Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 co. 5 del D.Lgs. n. 286/98 cit., come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 57/07, e dell’art. 3 della legge n. 241/90, sostenendo che l’atto impugnato sarebbe carente di motivazione circa la natura e l’effettività dei vincoli familiari dello straniero sia in Italia, sia nel paese d’origine, nonché circa la durata del soggiorno nel territorio dello Stato. Le censure sono infondate.
Il sopra menzionato art. 5 co. 5 prevede, per quanto qui rileva, che nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Tanto premesso, osserva il collegio come l’atto impugnato faccia esplicito rinvio – per confutarle – alle osservazioni svolte dal ricorrente in sede procedimentale, ed attinenti alla situazione familiare, lavorativa ed abitativa dell’interessato; di talché il giudizio negativo espresso dall’amministrazione sulla rilevanza delle circostanze ivi rappresentate finisce di fatto per integrare la motivazione del diniego proprio relativamente ai profili contemplati dall’art. 5 co. 5, nel senso di non ritenerli idonei a giustificare la permanenza dello straniero nello Stato.
Quanto alla congruità di tale motivazione, le argomentazioni addotte dalla Questura di Arezzo possono considerarsi sufficienti, nel momento in cui l’amministrazione affronta la questione del bilanciamento fra l’interesse del ricorrente alla conservazione della propria situazione personale e familiare e l’interesse pubblico all’allontanamento di un soggetto resosi responsabile di un delitto di particolare gravità, ed assegna prevalenza al secondo sulla base di una valutazione discrezionale di per sé certamente non illogica e non inficiata dal pur improprio riferimento alle “prerogative del buon padre di famiglia”. Né, d’altro canto, il ricorrente ha allegato – come sarebbe stato suo onere – circostanze tali da imporre in concreto obblighi motivazionali di particolare pregnanza.
In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. sussistono giusti motivi per disporre fra le parti l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge, dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 9 aprile 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Vincenzo FIORENTINO – Presidente
Alessandro CACCIARI – Primo Referendario
Pierpaolo GRAUSO – Referendario, est.
F.toVincenzoFiorentino
F.toPierpaoloGrauso F.toSilvanaNannucci Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 APR. 2008
Firenze, lì 11 APR. 2008
Il Direttore della Segreteria
                                                                                   F.to Silvia Lazzarini       

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