TAR Toscana, Firenze, Sezione I, Sentenza n. 1649 del 23 giugno 2008.
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato con riferimento all’insufficienza del reddito.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento con la motivazione che ancorché si tratti di reddito inferiore all’importo dell’assegno sociale, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dei redditi successivi all’adozione del provvedimento, pur se anteriori alla data della sua notificazione.
La legittimità del provvedimento deve valutarsi alla luce della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione, pur restando sempre salvo il potere dell’amministrazione di rivalutare la situazione alla luce della successiva modificazione del rapporto.
La giurisprudenza ha affermato che in sede di esame dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno la valutazione della situazione reddituale dello straniero deve essere ancorata non tanto all’epoca in cui viene presentata la domanda, quanto piuttosto all’epoca in cui l’autorità amministrativa si pronuncia sulla stessa.
Ne consegue che gli elementi relativi alla situazione reddituale devono comunque essere prodotti, in sede amministrativa, prima della data di emissione del provvedimento e l’amministrazione, in tal caso, è obbligata a tenerne conto, anche ai sensi dell’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 286/98.
Nella fattispecie, l’atto impugnato è stato emesso sulla base di tutti gli elementi di giudizio forniti dal ricorrente, dai quali non è emerso il possesso di un reddito annuale, proveniente da fonti lecite, sufficiente al proprio sostentamento, e comunque superiore all’ammontare dell’importo minimo dell’assegno sociale richiamato dall’amministrazione quale parametro di riferimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 367 del 2006, proposto da:
Cui Haishi, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Magni, con domicilio eletto presso Marco Ungar in Firenze, viale Gramsci N. 22;
contro
Questura di Pistoia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
del decreto del Questore emesso il 26.11.2005, recante diniego di rinnovo di permesso di soggiorno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Pistoia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 07/05/2008 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 1.3.2006, il sig. Cui ha impugnato l’atto sopra indicato, motivato con riferimento all’insufficienza del reddito, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo: ancorché si tratti di reddito inferiore all’importo dell’assegno sociale, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto dei redditi successivi all’adozione del provvedimento, pur se anteriori alla data della sua notificazione.
Rileva il Collegio che, per principio generale, la legittimità del provvedimento deve valutarsi alla luce della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione, pur restando sempre salvo il potere dell’amministrazione di rivalutare la situazione alla luce della successiva modificazione del rapporto.
La giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha affermato che in sede di esame dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno la valutazione della situazione reddituale dello straniero deve essere ancorata non tanto all’epoca in cui viene presentata la domanda, quanto piuttosto all’epoca in cui l’autorità amministrativa si pronuncia sulla stessa (TAR Emilia – Romagna, Parma, 20 giungo 2007 n. 370; Idem, 24 gennaio 2007 n. 19).
Ne consegue che gli elementi relativi alla situazione reddituale devono comunque essere prodotti, in sede amministrativa, prima della data di emissione del provvedimento e l’amministrazione, in tal caso, è obbligata a tenerne conto, anche ai sensi dell’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 286/98.
Infatti, l’annullamento del provvedimento non può avvenire per vizi non propri di esso ed in considerazione di circostanze ed elementi emersi solo successivamente (Cons. St., Sez. V, n. 1258/68).
Nella fattispecie, l’atto impugnato è immune dai vizi dedotti, essendo stato emesso sulla base di tutti gli elementi di giudizio forniti dal ricorrente, dai quali non è emerso il possesso di un reddito annuale, proveniente da fonti lecite, sufficiente al proprio sostentamento, e comunque superiore all’ammontare dell’importo minimo dell’assegno sociale richiamato dall’amministrazione quale parametro di riferimento.
Per le ragioni esposte , il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 07/05/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Saverio Romano, Consigliere, Estensore
Carlo Testori, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO