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Tar Toscana sentenza 3 aprile 2008 rigetto rinnovo del permesso per stranieri condannati

Tar della Toscana sentenza n. 514 del 3 aprile 2008 rigetto rinnovo permesso per stranieri condannati.
Il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/98 prevede che non debba procedersi al rinnovo del permesso di soggiorno a favore degli stranieri che risultino condannati, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
Nel caso in specie sussistono tutti i presupposti delle richiamate disposizioni normative, dal momento che il ricorrente è stato, non solo, condannato per reato di furto con l’aggravante della “violenza sulle cose ma, l’Amministrazione in forza di una complessiva valutazione della condotta del ricorrente, ha denotato la sua pericolosità sociale. Oltre all’episodio per il quale il ricorrente è stato condannato, sono risultati, infatti, a carico del medesimo altre due denuncie per reati di tentato furto e per violazione dell’art. 588 c.p. Si tratta di elementi che servono a illuminare la complessiva personalità del medesino e che supportano la decisione adottata dall’Amministrazione.
Alla luce di quanto detto,  è infondato il ricorso presentato dallo straniero avverso il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
– I^ SEZIONE –
nelle persone dei sigg.ri:

Dott. Gaetano CICCIO’               – Presidente
Dott. Eleonora DI SANTO           – Consigliere
Dott. Riccardo GIANI                 –  Primo Referendario, rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 730 del 2006 proposto da Nertin Fetahaj rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Belsanti e domiciliato per legge presso la Segreteria del TAR in Firenze, via Ricasoli, n. 40;
c o n t r o
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliata per legge presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per l’annullamento
del provvedimento del 9 gennaio 2006 di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Firenze;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 marzo 2008, il Primo Referendario dott. Riccardo Giani;
Udito, altresì, per la parte resistente l’avv.dello Stato U.Casali;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il provvedimento della Questura di Firenze che ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di cui lo stesso era titolare, sul rilievo che il ricorrente stesso risulta condannato per reato ostativo oltre che denunciato per ulteriori ipotesi delittuose, che ha tenuto una condotta contraria alla convivenza civile e che risulta vivere anche in parte con i proventi di attività delittuose.
Nei confronti dell’atto gravato il ricorrente muove i seguenti rilievi:
– il reato di furto per il quale risulta condannato è di minima rilevanza (impossessamento di 4 CD musicali), come dimostra l’avvenuta concessione da parte del giudice penale delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, il che importa la mancanza in capo allo stesso di pericolosità sociale, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
– al ricorrente non sono state applicate misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956 e non si può quindi invocare a suo carico l’appartenenza alla categoria delle persone che vivono di proventi di attività delittuosa.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 447 del 23 maggio 2006 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione avanzata dal ricorrente.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 19 marzo 2008, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento della Questura di Firenze che ha disposto il rigetto della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno già posseduto.
L’atto gravato è sorretto da una duplice motivazione. Da un lato l’Amministrazione, infatti, evidenzia la sussistenza a carico dell’istante di una sentenza penale di condanna per reato di furto, con irrogazione della pena di mesi quattro di reclusione ed € 150,00 di multa; dall’altro pone in evidenza che a carico del medesimo risultano ulteriori denunce e che questi risulta vivere anche in parte con i proventi dell’attività delittuosa.
Le due censure proposte dal ricorrente mirano a colpire entrambe le motivazioni e a dimostrare conseguentemente la illegittimità dell’agire dell’Amministrazione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Risulta dagli atti, e non è peraltro contestato dal ricorrente, che questi è stato condannato dal Tribunale di Pesaro, con sentenza depositata in data 13 maggio 2005 ed emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., alle pena di mesi 4 di reclusione ed € 150,00 di multa per il reato di furto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 4 c.p., per essersi impossessato di quattro CD musicali sottraendoli ad un esercizio commerciale previa rottura della placca antitaccheggio (aggravante del n. 2 prima ipotesi: “violenza sulle cose”) e occultandoli sotto gli indumenti senza presentarli alla cassa (aggravante del n. 4 per la “destrezza”).
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente evidenzia che sulla base di tale sentenza la Questura di Firenze non avrebbe potuto emettere il provvedimento di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, perché dalla stessa risulta che il ricorrente medesimo non sarebbe socialmente pericoloso: la sentenza è emessa con il rito del patteggiamento per un fatto di tenue entità e prevede la sospensione condizionale della pena, il che testimonierebbe come lo stesso non è stato ritenuto socialmente pericoloso.
Gli assunti difensivi del ricorrente non convincono.
Il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/98 prevede che non debba procedersi al rinnovo del permesso di soggiorno a favore degli stranieri che risultino condannati, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.. La richiamata norma del Codice di procedura penale, a sua volta, contempla al comma 2  lett. e), tra le altre, l’ipotesi delittuosa del furto, quando commessa con l’aggravante “dell’articolo 625, primo comma, n. 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale”.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale sussistono tutti i presupposti delle richiamate disposizioni normative, dal momento che il ricorrente è stato condannato per reato di furto con l’aggravante (anche) di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, cioè l’aggravante della “violenza sulle cose”, e non è stata riconosciuta dal giudice penale l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, del “danno di speciale tenuità”. Si aggiunga, a quest’ultimo proposito, che non possono ritenersi equivalenti alla attenuante di cui alla previsione normativa applicata (cioè quella del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p.) le attenuanti generiche riconosciute dal giudice penale al ricorrente, non foss’altro per la diversa incidenza sul profilo soggettivo (attenuanti generiche) e oggettivo (danno di speciale tenuità) della responsabilità che caratterizza le due diverse tipologie di circostanze. D’altra parte l’Amministrazione non può procedere ad una autonoma qualificazione in termini penalistici del fatto di reato sul quale si è già pronunciata la competente autorità giudiziaria. 
A prescindere dalle specifiche considerazioni svolte, c’è ulteriormente da rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’Amministrazione ha adottato l’impugnato provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno anche in forza di una complessiva valutazione della condotta del ricorrente, che denota la sua pericolosità sociale. Infatti, oltre all’episodio per il quale il ricorrente è stato condannato, sono risultati a carico del medesimo altre due denuncie per reati di tentato furto e per violazione dell’art. 588 c.p. Si tratta di elementi fattuali, peraltro non contestati dal ricorrente, che servono a illuminare la complessiva personalità del medesino e che supportano la decisione adottata dall’Amministrazione.
Alla luce dei rilievi svolti la prima censura risulta infondata e appare quindi corretto il primo motivo addotto dall’Amministrazione a sostegno dell’adottato provvedimento (sussistenza di reato ostativo).
Ciò consente di ritenere assorbito il secondo motivo di censura – con il quale il ricorrente si duole della qualificazione a lui attribuita dall’atto impugnato come soggetto che vive anche in parte di attività delittuose – giacché in ogni caso la prima motivazione appare sufficiente a supportare da sola il provvedimento adottato.  
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2008.
F.to Gaetano Cicciò  – Presidente
F.to Riccardo Giani  – Primo Referendario, rel.est.
F.to Mario Uffreduzzi  – Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 APRILE 2008
Firenze, lì 3 aprile 2008
                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                                              F.to Mario Uffreduzzi

 

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