TAR Trentino Alto Adige, Trento, Sezione I, Sentenza n. 236 del 23 settembre 2008
Accolto il ricorso del cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno rilasciato il 5.8.2005 per motivi di studio e con scadenza al 31.7.2006, avverso il decreto del Questore di Trento, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il diniego è stato adottato in applicazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, posto che l’interessato è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il delitto di cui all’artt. 73 e 80, lett. a) del D.P.R. n. 309/90, inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti; a parere della Questura di Trento l’indicata condanna lo priverebbe dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio nazionale.
Al riguardo si osserva che tale condanna, prevista nell’art. 4, comma 3, del T.U. n. 286/1998, come successivamente modificato e integrato, costituirebbe motivo di per sé solo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, per cui la Questura, che sulla sua esistenza ha negato il richiesto rinnovo, non ha esteso il proprio apprezzamento alla valutazione in concreto della pericolosità sociale, che è stata fatta direttamente dal Legislatore con la suddetta norma.
Al riguardo va anzitutto evidenziato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, emanato in attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, attribuisce alla Questura la potestà di valutare, ove a favore dell’istante, tutti gli elementi, se del caso anche sopravvenuti, che possano autorizzare il rinnovo del permesso di soggiorno.
La Questura invece non risulta aver condotto una congrua istruttoria in merito alla prodotta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo essa formulato la propria finale statuizione esclusivamente sulla base del nominato precedente penale desunto dal casellario giudiziale, senza tener conto se, nel concorso con questo, si configurassero o meno “nuovi elementi” per pervenire ad una compiuta ed equilibrata valutazione della vicenda.
In particolare deve rilevarsi che non è stato sotto alcun profilo considerato che il ricorrente era entrato in Italia con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento per motivi di studio dal 20.11.1999 per effetto di ricongiungimento familiare con il padre, soggiornante a Trento per motivi di lavoro.
Identica omissione concerne, poi, la situazione familiare in cui versa il ricorrente, convivendo a Trento con i propri genitori e la sorella; il che accredita, in difetto di opposti elementi di giudizio, che il deducente ha a Trento la sede dei propri effettivi vincoli familiari e sociali, non avendo più legami con il proprio Paese d’origine.
Quanto all’attività lavorativa del ricorrente, va, altresì, valutato il fatto sopravvenuto che egli ha sottoscritto un contratto di apprendistato a tempo indeterminato ecorrente dall’8 aprile 2008, per cui il reddito prodotto concorre con quello familiare per la propria sussistenza.
Inoltre, avendo il ricorrente esercitato per l’ingresso in Italia il diritto al ricongiungimento familiare ed avendo goduto del permesso di soggiorno fin dall’anno 1999, vi era comunque l’obbligo, per l’Autorità procedente, di tener conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale ex art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 157 del 2007 proposto da GHARBI SABRI, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavio Dalbosco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, via Paradisi, 15/5
CONTRO
il MINISTERO DELL’INTERNO – QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è, per legge, domiciliato
per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Trento di data 7.2.2007 (notificato il giorno 16.4.2007) Cat. A 11.2007/8 Immigrazione, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in Italia avanzata dall’odierno ricorrente, nonché di ogni altro atto eventualmente connesso, presupposto e/o conseguente a quello impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 – relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli – l’avv. Flavio Dalbosco per il ricorrente, l’avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 13.6.2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il giorno 28.6.2007 il cittadino extracomunitario Gharbi Sabri – titolare di permesso di soggiorno rilasciato il 5.8.2005 per motivi di studio e con scadenza al 31.7.2006 – ha impugnato il decreto del Questore di Trento, in data 7.2.2007, recante il diniego di rinnovo del detto permesso per lavoro subordinato, motivato con il rilievo che l’istante è stato condannato dal Tribunale di Trento, con sentenza divenuta irrevocabile il 14.4.2006, per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, lett. a) del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, inerenti agli stupefacenti e che risulterebbe conseguentemente privo dei requisiti richiesti dagli artt. 5 comma 5 e 4, comma 3 del D.lgs. n. 286/98 per il soggiorno nel territorio nazionale.
A sostegno dell’impugnativa sono state formulate le seguenti censure:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 4.3 e 5.5 del testo unico sull’immigrazione, in relazione all’art. 1 della L. 31.7.2006, n. 241);
2) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 5.5 del testo unico sull’immigrazione, in relazione all’art. 29 del medesimo T.U.). Difetto di motivazione: relativa violazione della L. 7.8.1990, n, 241;
3) Violazione di legge (art. 5.9 del testo unico sull’immigrazione);
4) Violazioni plurime di legge e dei principi generali che reggono l’attività amministrativa (art. 1, 3,7,8, 10 bis, 21- quinquies della L. 7.8.1990 n. 241);
5) eccesso di potere per falsa e/o errata rappresentazione della realtà e, comunque, per carenza dei presupposti e di motivazione, non avendo la procedente Autorità sufficientemente argomentato l’adottata reiezione sulla base degli elementi dell’istruttoria compiuta; correlata violazione del principio costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione (art. 21-octies della L. 7.8.1990, n. 241).
6) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, radicale omessa valutazione di presupposti di fatto e di diritto, travisamento di circostanze di fatto e di diritto, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e manifesta illogicità;
7) Eccesso di potere per falsità della causa e sviamento della causa tipica del provvedimento finale e del procedimento amministrativo.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 5.7.2007 è stata accolta con ordinanza n. 69 in pari data l’istanza cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
In esito all’udienza del 6.12.2007 il Tribunale ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire il testo completo, certificato conforme all’originale, della sentenza del 28.1.2006 del Tribunale di Trento, prodotta solo per stralcio dal ricorrente, ordinando, inoltre, alla Questura di trasmettere, in copia conforme all’originale, tutti gli atti dell’intero fascicolo istruttorio, accompagnato da una breve relazione sull’iter della pratica.
L’adempimento alla relativa ordinanza è stato effettuato dall’Amministrazione nel termine a tal fine assegnato.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 il ricorso è stato nuovamente trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
Il prodotto ricorso è fondato.
1. Si premette in punto di fatto che il cittadino extracomunitario Gharbi Sabri – titolare di permesso di soggiorno rilasciato il 5.8.2005 per motivi di studio e con scadenza al 31.7.2006 – ha impugnato il decreto del Questore di Trento, in data 7.2.2007, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il visto diniego è stato adottato in applicazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, posto che l’interessato è stato condannato dal Tribunale di Trento con sentenza divenuta irrevocabile il 14.4.2006 per il delitto di cui all’artt. 73 e 80, lett. a) del D.P.R. n. 309/90, inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti; a parere della Questura di Trento l’indicata condanna lo priverebbe dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio nazionale.
Al riguardo si osserva che tale condanna, prevista nell’art. 4, comma 3, del T.U. n. 286/1998, come successivamente modificato e integrato, costituirebbe motivo di per sé solo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, per cui la Questura, che sulla sua esistenza ha negato il richiesto rinnovo, non ha esteso il proprio apprezzamento alla valutazione in concreto della pericolosità sociale, che è stata fatta direttamente dal Legislatore con la suddetta norma.
Per questo solo aspetto, dunque, le censure di violazione di legge e di eccesso di potere introdotte in relazione alla portata ed agli effetti della condanna penale pronunciata a carico dell’istante sono destituite di fondamento, atteso che il suesposto quadro legislativo introduce, sul punto, un tratto di attività amministrativa strettamente vincolata.
2. Diverse sono, peraltro, le ragioni che, a parere del Collegio, avrebbero potuto e dovuto essere apprezzate nel concorso del quadro familiare rappresentato nella sua domanda da parte del ricorrente.
Al riguardo va anzitutto evidenziato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, emanato in attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, attribuisce alla Questura la potestà di valutare, ove a favore dell’istante, tutti gli elementi, se del caso anche sopravvenuti, che possano autorizzare il rinnovo del permesso di soggiorno.
Alla luce dei documenti di causa non consta, tuttavia, che la Questura abbia condotto una congrua istruttoria in merito alla prodotta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo essa formulato la propria finale statuizione, come più sopra si è rilevato, esclusivamente sulla base del nominato precedente penale desunto dal casellario giudiziale, senza tener conto se, nel concorso con questo, si configurassero o meno “nuovi elementi” per pervenire ad una compiuta ed equilibrata valutazione della vicenda.
In particolare deve rilevarsi che, in sede istruttoria, non è stato sotto alcun profilo considerato che il ricorrente era entrato in Italia con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento per motivi di studio dal 20.11.1999 per effetto di ricongiungimento familiare con il padre Gharbi Mohamed Salah, soggiornante a Trento per motivi di lavoro.
Identica omissione concerne, poi, la situazione familiare in cui versa il ricorrente, convivendo Gharbi Sabri a Trento con i propri genitori e la sorella (cfr. documenti nn. 2 e 8 depositati in atti dalla difesa del ricorrente in data 23 gennaio 2008); il che accredita, in difetto di opposti elementi di giudizio, che il deducente ha a Trento la sede dei propri effettivi vincoli familiari e sociali, non avendo più legami con il proprio Paese d’origine.
Quanto all’attività lavorativa del ricorrente, va, altresì, valutato il fatto sopravvenuto che egli ha sottoscritto un contratto di apprendistato a tempo indeterminato ecorrente dall’8 aprile 2008, per cui il reddito prodotto concorre con quello familiare per la propria sussistenza (documento n. 12 di parte ricorrente depositato in data 30 aprile 2008). Detta circostanza, peraltro, non inficia direttamente l’impugnato diniego, in quanto circostanza sopravvenuta alla pronuncia della Questura, ma è stata posta in luce al solo fine del ponderato riesame in sede di riedizione del procedimento in questione.
Inoltre, avendo il ricorrente esercitato per l’ingresso in Italia il diritto al ricongiungimento familiare ed avendo goduto del permesso di soggiorno fin dall’anno 1999, vi era comunque l’obbligo, per l’Autorità procedente, di tener conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale ex art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998.
Alla luce del suesposto, articolato quadro è dunque palese che, essendo mancata ogni ponderazione al riguardo, la Questura debba dar conseguentemente corso ad una nuova e completa verifica della situazione familiare e sociale dell’interessato, volta a saggiare l’esistenza o meno del suo positivo inserimento nella comunità ove vive e lavora nel quadro di tutte la circostanze rappresentate.
Il che significa, in conclusione, che non potrà essere omesso, né il rilievo da assegnare al precedenti penale a carico del ricorrente, né il lungo periodo di soggiorno in Italia ed il conseguente documentato percorso di inserimento sociale, nonché la situazione di ricongiungimento familiare, ai fini di quanto stabilito dal novellato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 268 del 1998.
3. Quanto, infine, alle eccepite questioni di incostituzionalità esse appaiono, allo stato, manifestamente infondate, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale 7 -16.5.2008, n. 148 (cfr. anche la sentenza di questo Tribunale n. 19.2.1007, 25).
4. Per le suesposte considerazioni il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, nonché accertamento dell’obbligo della Questura di riedizione della procedura nei termini indicati in motivazione.
In relazione alla particolarità della presente vicenda, il Collegio reputa che le spese di giudizio possano restare integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 157/2007, lo accoglie.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 22 maggio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo – Presidente
dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 23 settembre 2008
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel