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TAR Umbria Sentenza 21 maggio 2008 Diniego rilascio carta soggiorno condanne penali

TAR Umbria Sentenza 21 maggio 2008 Diniego rilascio carta soggiorno condanne penali
TAR Umbria, Perugia, Sezione I, Sentenza n. 167 del 21 maggio 2008.
E’ legittimo il diniego di rilascio della carta di soggiorno e il contestuale diniego di rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino albanese condannato con sentenza patteggiata per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti.
La motivazione del provvedimento impugnato si basa, sia su precedenti condanne patteggiate per il reato di acquisto, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, continuato e in concorso,  sia su precedenti penali di minor rilevanza.
Il Collegio osserva che dei vari precedenti penali richiamati assume rilevanza primaria ed assorbente la condanna, riportata nel 2007, per un reato inerente alla disciplina degli stupefacenti. In effetti, come esposto dalla Questura, l’art. 4 comma 3 del t.u. dispone che «non è ammesso in Italia lo straniero (…) che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, (…) per reati inerenti gli stupefacenti (…)».
Ciò posto, la Questura ritiene applicabile il combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, con la conseguenza che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (e a maggior ragione il diniego della “carta di soggiorno”) è un atto sostanzialmente vincolato; né d’altra parte sussistono le speciali condizioni familiari che potrebbero indurre a conclusioni diverse. E’ comunemente condivisa l’opinione che la disposizione sopra citata abbia carattere tassativo e vincolante, vale a dire che non lasci margini di discrezionalità, salvo il caso, che qui non ricorre, che lo straniero si trovi nelle particolari condizioni familiari previste dal decreto Lgs. n. 5 del 2007.
In questa luce il provvedimento impugnato appare per ciò solo legittimo; e si può prescindere dall’approfondire le ulteriori questioni, come ad es. quella della rilevanza della sentenza “patteggiata” anteriore alla legge n. 189/2002.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 189 del 2008, proposto da:
Paulin Ndreca, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bortone, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;

contro

Questura di Perugia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Questore di Perugia 29.3.2008 (rigetto istanza rilascio carta di soggiorno).

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Perugia e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 il dott. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, con l’assenso delle parti, di poter procedere alla definizione immediata della controversia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino albanese presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, il 18 giugno 2004 ha chiesto la “carta di soggiorno” di cui all’art. 9 del t.u. n. 286/1998 (ora denominata “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” per effetto del d.lgs. n. 3/2007).

Con decreto in data 11 marzo 2008 il Questore di Perugia ha rigettato la domanda ed ha altresì implicitamente negato il rinnovo del (semplice) permesso di soggiorno, invitando l’interessato a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

2. L’interessato impugna il decreto davanti a questo tribunale amministrativo.

L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di procedere in tal senso.

3. La motivazione del provvedimento impugnato si basa, in sintesi, sui seguenti elementi di fatto:

a) l’interessato è stato condannato con sentenza “patteggiata” nell’anno 2000 ad 1 anno e 11 mesi di reclusione per estorsione, etc.;

b) l’interessato è stato nuovamente condannato, con sentenza “patteggiata” nell’anno 2007, alla pena di 10 mesi di reclusione per il reato di acquisto, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, continuato e in concorso,

c) risultano altresì precedenti penali di minor rilevanza (meglio specificati nell’atto);

d) non risulta che l’interessato sia coniugato, né che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Ciò posto, la Questura ritiene applicabile il combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998 (testo vigente), con la conseguenza che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (e a maggior ragione il diniego della “carta di soggiorno”) è un atto sostanzialmente vincolato; né d’altra parte sussistono le speciali condizioni familiari che potrebbero indurre a conclusioni diverse.

4. Il ricorrente non smentisce i dati di fatto, ma contesta argomentatamente che da essi discendano le conseguenze giuridiche esposte dalla Questura.

5. Il Collegio osserva che dei vari precedenti penali richiamati nell’atto della Questura assume rilevanza primaria ed assorbente la condanna, riportata nel 2007, per un reato inerente alla disciplina degli stupefacenti.

In effetti, come esposto dalla Questura, l’art. 4 comma 3 del t.u. dispone che «non è ammesso in Italia lo straniero (…) che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, (…) per reati inerenti gli stupefacenti (…)».

E’ comunemente condivisa l’opinione che la disposizione sopra citata abbia carattere tassativo e vincolante, vale a dire che non lasci margini di discrezionalità – salvo il caso, che qui non ricorre, che lo straniero si trovi nelle particolari condizioni familiari previste dal d.lgs. n. 5/2007.

In questa luce il provvedimento impugnato appare per ciò solo legittimo; e si può prescindere dall’approfondire le ulteriori questioni, come ad es. quella della rilevanza della sentenza “patteggiata” anteriore alla legge n. 189/2002.

6. Non rileva in senso contrario la circostanza che la sentenza del 2007 (di per sé dirimente, come si è visto) sia intervenuta circa tre anni dopo la presentazione dell’istanza, e pertanto quando era presumibilmente già scaduto il termine per la conclusione del procedimento.

Ed invero, nelle materie come quella di cui si discute l’autorità pubblica deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui emette il provvedimento, e non di quella esistente nel momento della presentazione dell’istanza o in altro momento comunque anteriore a quello attuale.

A parte ciò, è risolutiva la considerazione che, se pure l’amministrazione si fosse pronunciata in breve termine, ed avesse accolto l’istanza, la sentenza “patteggiata” sopravvenuta nel 2007 avrebbe comunque comportato la revoca della carta di soggiorno in ipotesi già rilasciata, e il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno giunto a scadenza.

7. In conclusione, il ricorso va respinto; ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l’intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Annibale Ferrari, Consigliere

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

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