TAR Umbria, Perugia, Sezione I, Sentenza n. 576 del 25 settembre 2008.
Accolto parzialmente il ricorso del cittadino marocchino avverso il diniego di concessione del rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, stante la prolungata assenza di un rapporto lavorativo valido ai fini del suddetto rinnovo.
Nella specie, le circostanze di fatto poste a base del decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno risultano confermate, piuttosto che smentite, dalle dichiarazioni del ricorrente.
In particolare, risulta confermato che l’interessato non ha più svolto da anni attività lavorativa regolare, né in forma autonoma (egli stesso dichiara di aver cessato la relativa attività) né in forma subordinata, salvo prestazioni “in nero” le quali, com’è noto, non rilevano ai fini di cui si discute.
In questa situazione, peraltro, sono confermati anche i presupposti del diniego, in quanto sono ampiamente decorsi i termini entro i quali l’interessato avrebbe dovuto ripristinare la propria posizione lavorativa.
In effetti, le difese del ricorrente sono rivolte essenzialmente a sostenere che si sarebbe dovuto tener conto di fatti ulteriori, quali le offerte di lavoro a lui formulate sotto condizione della regolarizzazione della posizione di soggiorno.
Riguardo a quest’ultimo punto, il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione risulta che l’interessato unitamente alla domanda di rinnovo aveva presentato la dichiarazione scritta di disponibilità all’assunzione, rilasciatagli da un datore di lavoro in data 26 aprile 2004.
Una nuova dichiarazione dello stesso genere è stata presentata unitamente al ricorso gerarchico, e un’altra ancora è stata prodotta dall’interessato nelle more della decisione del ricorso gerarchico stesso.
Nondimeno, né il provvedimento del Questore, né quello successivo del Prefetto fanno cenno di tali promesse di assunzione (o dichiarazioni di disponibilità). A quanto pare esse sono state ritenute inammissibili e/o irrilevanti senza peraltro che di ciò sia stata data alcuna giustificazione, vuoi con argomenti di fatto, vuoi con argomenti di diritto.
Non si può dire che una giustificazione fosse superflua, in quanto si deve tener conto del disposto dell’art. 5, comma 5, del t.u., a norma del quale «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (…) quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (…) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».
Il Collegio non vuol pronunciarsi, qui ed ora, sulla questione se le menzionate promesse di assunzione fossero sufficienti a rendere doveroso il rinnovo del permesso di soggiorno; non può farlo, fra l’altro, perché prima si sarebbe dovuta pronunciare in merito l’autorità amministrativa nei provvedimenti impugnati.
Proprio per questo però questi ultimi sono viziati da difetto di motivazione e di conseguenza vanno annullati, con il conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di riesaminare la pratica. S’intende tuttavia che, allo stato, l’esito di tale doveroso riesame è del tutto impregiudicato.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui in motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 33 del 2008, proposto da:
Benabicha Driss, rappresentato e difeso dall’avv. Carla Pennetta, con domicilio eletto presso la medesima in Perugia, via Pellas, 119;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, Prefettura di Perugia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Questura cat. a/12/06/122/rif. imm./od del 26.6.06 (diniego del rinnovo del permesso di soggiorno) e del successivo provvedimento 20 dicembre 2007 con il quale la Prefettura ha respinto il ricorso gerarchico; e di ogni altro atto presupposto, connesso, etc.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, della Questura di Perugia, della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il cons. Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Dalla documentazione in atti risulta che il signor Benabicha Driss,cittadino marocchino,è entrato in Italia nel 1989 in base ad un permesso di soggiorno per motivi di lavoro più volte rinnovato.
Scaduto in data 26 febbraio 2004 l’ultimo permesso per lavoro subordinato ,il signor Benabicha ne ha chiesto il rinnovo in data 21 maggio 2004 per motivi di “attesa occupazione”allegando alla relativa istanza una documentazione dalla quale risultava : (a) che egli non svolgeva attività di lavoro subordinato fin dal 1998; (b) che egli si era iscritto nelle liste di collocamento a far tempo dal 7 maggio 2002; (c) che egli aveva da poco tempo cessato di svolgere un’attività di lavoro autonomo di fabbro; (d) che una ditta di Assisi aveva formalmente promesso di assumerlo a tempo indeterminato come operaio svolgente l’attività di fabbro.
Tenendo conto di dette risultanze,la Questura di Perugia dapprima lo ha (inutilmente) convocato nel mese di agosto 2004 e nel mese di settembre 2005 per acquisire eventuali ulteriori documenti concernenti la sua posizione lavorativa e familiare negli ultimi sei mesi di validità del permesso di soggiorno; poi, quando finalmente in data 26 gennaio 2006 egli prese contatti a mezzo fax con l’ufficio immigrazione (tramite il suo primo legale) producendo ulteriori documenti relativi al suo stato lavorativo, ha adottato il provvedimento di diniego in considerazione del fatto che lo straniero non aveva documentato rapporti di lavoro posteriormente al 2002.
Avverso tale provvedimento, il signor Benabicha (tramite un secondo legale) ha proposto ricorso amministrativo al Prefetto di Perugia.Tale ricorso è stato rigettato in quanto, dall’esame dello stesso e dalla successiva memoria integrativa, gli uffici della Prefettura hanno ritenuto che,nel merito e nella legittimità,non emergevano elementi idonei a confutare la decisione negativa già adottata dalla Questura.
Tramite un terzo difensore, il signor Benabicha ha infine proposto ricorso davanti questo Tribunale prospettando censure di difetto di motivazione e di violazione di legge(queste ultime riferite alla violazione e falsa applicazione dell’art.5 co.5 e dell’art. 13 co. 5 del D.Lgvo n. 286 del 1998).
In sostanza, richiamando sentenze recenti della Cassazione e del Consiglio di Stato, l’ultimo difensore del ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di valutare i sopraggiunti nuovi elementi di prova già esistenti al momento della decisione del diniego, elementi che a suo dire avrebbero senz’altro dovuto consentire il rilascio del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò, a prescindere dalla pregressa situazione di irregolarità in cui versava lo stesso ricorrente.
In particolare, la Questura e poi la Prefettura (in sede di ricorso amministrativo) avrebbero dovuto valorizzare l’attualità dello stato lavorativo del signor Benabicha e quindi consentire il rinnovo di detto permesso, in quanto anche nel contesto del predetto ricorso amministrativo era stato documentato che al ricorrente era stato offerto un contratto di lavoro a condizione che fosse stato in regola con il permesso di soggiorno.
2. La difesa delle Amministrazioni intimate ritiene palesemente infondate dette censure e di conseguenza chiede che il ricorso venga rigettato con sentenza succintamente motivata.
3. Trattenuta la causa in decisione all’udienza del 9 luglio 2008, il Collegio rileva quanto segue.
In sede di ricorso amministrativo proposto in data 11 agosto 2006 alla Prefettura di Perugia contro il decreto di diniego della Questura notificato all’interessato in data 2 agosto 2006, il secondo difensore del signor Benabicha ha testualmente confermato: (a) che dagli atti giacenti e dalla documentazione prodotta quest’ultimo non aveva più svolto regolare attività lavorativa fin dal 7 maggio 2002; (b) che comunque il medesimo aveva sempre esercitato attività lavorativa “in nero” e che solamente adesso (e cioè dalla data del 10 agosto 2006) era in grado di essere regolarmente assunto come lavoratore subordinato da una ditta che si era impegnata ad assumerlo purchè in regola con il permesso di soggiorno; (c) che la richiesta della Questura di produrre ulteriore documentazione attestante rapporti lavorativi pregressi è rimasta inevasa a causa della negligenza interessato.
Le stesse circostanze sono state poi sostanzialmente ribadite nella memoria difensiva in data 10 dicembre 2007 sottoscritta dal terzo ed attuale difensore del ricorrente.
4. Ciò premesso, le circostanze di fatto poste a base del decreto della Questura (diniego del rinnovo del permesso di soggiorno) risultano confermate, piuttosto che smentite, dalle dichiarazioni del ricorrente.
In particolare, risulta confermato che l’interessato non ha più svolto da anni attività lavorativa regolare, né in forma autonoma (egli stesso dichiara di aver cessato la relativa attività) né in forma subordinata, salvo prestazioni “in nero” le quali, com’è noto, non rilevano ai fini di cui si discute.
In questa situazione, peraltro, sono confermati anche i presupposti del diniego, in quanto sono ampiamente decorsi i termini entro i quali l’interessato avrebbe dovuto ripristinare la propria posizione lavorativa.
In effetti, le difese del ricorrente sono rivolte essenzialmente a sostenere che si sarebbe dovuto tener conto di fatti ulteriori, quali le offerte di lavoro a lui formulate sotto condizione della regolarizzazione della posizione di soggiorno.
5. Riguardo a quest’ultimo punto, il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione (cfr. nota 29 maggio 2004 del Commissariato di Assisi alla Questura, e relativi allegati) risulta che l’interessato unitamente alla domanda di rinnovo aveva presentato la dichiarazione scritta di disponibilità all’assunzione, rilasciatagli da un datore di lavoro in data 26 aprile 2004.
Una nuova dichiarazione dello stesso genere è stata presentata unitamente al ricorso gerarchico, e un’altra ancora è stata prodotta dall’interessato nelle more della decisione del ricorso gerarchico stesso.
Nondimeno, né il provvedimento del Questore, né quello successivo del Prefetto fanno cenno di tali promesse di assunzione (o dichiarazioni di disponibilità). A quanto pare esse sono state ritenute inammissibili e/o irrilevanti senza peraltro che di ciò sia stata data alcuna giustificazione, vuoi con argomenti di fatto, vuoi con argomenti di diritto.
Non si può dire che una giustificazione fosse superflua, in quanto si deve tener conto del disposto dell’art. 5, comma 5, del t.u., a norma del quale «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (…) quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (…) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».
Il Collegio non vuol pronunciarsi, qui ed ora, sulla questione se le menzionate promesse di assunzione fossero sufficienti a rendere doveroso il rinnovo del permesso di soggiorno; non può farlo, fra l’altro, perché prima si sarebbe dovuta pronunciare in merito l’autorità amministrativa nei provvedimenti impugnati. Proprio per questo però questi ultimi sono viziati da difetto di motivazione e di conseguenza vanno annullati, con il conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di riesaminare la pratica. S’intende tuttavia che, allo stato, l’esito di tale doveroso riesame è del tutto impregiudicato.
6. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO