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TAR Veneto Sentenza 12 maggio 2008 Legittimo non concedere rinnovo pds reati traffico stupefacenti

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1300 del 12 maggio 2008
E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino straniero condannato per reati inerenti gli stupefacenti.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale condiviso anche dal Collegio, nel caso in cui la condanna rientri tra le ipotesi aventi un’efficacia preclusiva della permanenza nel territorio dello Stato, l’Autorità di pubblica sicurezza non è chiamata a svolgere ulteriori valutazioni.
Nel caso di specie il ricorrente è stato condannato, successivamente all’entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, per un reato inerente gli stupefacenti e in questo caso l’Autorità di pubblica sicurezza non è chiamata a svolgere una valutazione discrezionale, pertanto, una volta accertata la condanna, non potrebbe adottare un provvedimento di contenuto diverso da quello di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Eventuali riferimenti alla pericolosità sociale dell’istante, valutata in concreto, risultano privi di autonomo rilievo ai fini dell’accertamento dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del T.U. di cui al Dlgs. n. 286 del 1998, infatti, “non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
L’art. 5 comma 5 del Dlgs. n. 286 del 1998 prevede poi che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
 Angelo De Zotti  Presidente 
 Marco Buricelli  Consigliere
 Stefano Mielli  Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 185/06, proposto da HAFIDI ABDERRAZAK, rappresentato e difeso dall’avv. Mohammed Suleiman, con domicilio eletto presso lo studio  dell’avv.to Luigi Carponi Schittar in Venezia Mestre, via Aleardi n. 41;
contro
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
 per l’annullamento del provvedimento del 19 settembre 2005 notificato il 28 novembre 2005 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno n. SVR618675.
Visto il ricorso notificato il 10 gennaio 2006 e depositato il 25 gennaio 2006, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno ;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 23 aprile 2008 – relatore il referendario Stefano Mielli – l’avv. Suleiman per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Bonora per l’amministrazione dell’Interno resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato il 29 luglio 2003, a seguito del perfezionamento della procedura di regolarizzazione di cui al decreto legge  9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge  9 ottobre 2002, n. 222, ne ha chiesto il rinnovo in data 10 giugno 2004.
La domanda è stata respinta con il provvedimento impugnato per la condanna dallo stesso riportata, con sentenza del 20 febbraio 2004, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di offerta e messa in vendita illecita di sostanze stupefacenti.
Tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all’art. 4, comma 4;
II) violazione dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità e disparità di trattamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
Con ordinanza n. 162 del 15 febbraio 2006, è stata respinta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con le censure proposte, che possono essere esaminate congiuntamente, il ricorrente lamenta la mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale e l’omessa considerazione di elementi sopravvenuti idonei a bilanciare il disvalore della condotta che ha dato origine alla condanna riportata.
Entrambe le doglianze devono essere respinte.
Infatti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, terzo periodo, del T.U. di cui al Dlgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’articolo 4 della legge n. 189 del 2002,   “non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
L’art. 5 co. 5 del Dlgs. n. 286 del 1998 prevede che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
Ne consegue, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale condiviso anche dal Tribunale (cfr. Tar Veneto, Sez, III, 31 marzo 2007, n. 1038;  id. 19 aprile 2007, n. 1217; id 9 gennaio 2007, n. 8; Tar Piemonte, 31 marzo 2006, n. 1605; Tar Umbria, 24 febbraio 2006, n. 64; Tar Toscana, Sez. I, 30 gennaio 2006, n. 210; Tar Lombardia Milano, Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 140) che nel caso in cui la condanna  rientri tra le ipotesi alle quali il legislatore ricollega un’efficacia preclusiva della permanenza nel territorio dello Stato, l’Autorità di pubblica sicurezza non è chiamata a svolgere ulteriori valutazioni.
Nel caso di specie il ricorrente è stato condannato, successivamente all’entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, per un reato inerente gli stupefacenti e in questo caso l’Autorità di pubblica sicurezza non è chiamata a svolgere una valutazione discrezionale cosicché, una volta accertata la condanna, non potrebbe adottare un provvedimento di contenuto diverso, e eventuali riferimenti alla pericolosità sociale dell’istante, valutata in concreto, risultano privi di autonomo rilievo ai fini dell’accertamento dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Le spese di giudizio, per la specificità della vicenda oggetto della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2008.
Il Presidente                           l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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