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TAR Veneto Sentenza 16 settembre 2008 Silenzio serbato P.A.: condanna risarcimento 2.000 euro

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 2876 del 16 settembre 2008.
E’ fondato il ricorso contro il silenzio tenuto dalla Questura di Treviso sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, con conseguente condanna al risarcimento del danno per la reiterata inadempienza dell’Amministrazione procedente.
Nella specie, il 18 luglio 2007 il ricorrente, cittadino albanese entrato in Italia una prima volta nel maggio 2005 per motivi di lavoro subordinato e, quindi, nuovamente nel giugno 2007, presentava alla Questura di Treviso domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con il fratello, divenuto cittadino italiano il 23 marzo 2007.
A seguito della predetta richiesta la Questura convocava il ricorrente per il deposito della documentazione e rilasciava allo stesso un cedolino, disponendone nuovamente la comparizione per il 4 ottobre 2007. Tale appuntamento veniva più volte rinviato (4 novembre 2007, 15 novembre 2007 e 15 dicembre 2007).
Il 3 dicembre 2007 il ricorrente inviava alla Questura competente una formale diffida ad adempiere per conoscere i motivi del ritardo nel rilascio del permesso de quo.
Il ricorrente chiede dunque l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, nonché della fondatezza della pretesa azionata, con conseguente condanna della P.A. al risarcimento dei danni derivati dalla reiterata inadempienza.

In via preliminare deve essere evidenziato che ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/1998 il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato all’accertamento dei requisiti ivi previsti. In particolare l’art. 5, comma 9, del D. Lgs. citato stabilisce che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto”.
Alla luce del fatto che è trascorso circa un anno dalla data di presentazione della domanda da parte del ricorrente senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento decisorio, che la stessa non è stata in grado di fornire una valida giustificazione per le successive proroghe disposte, e delle ragioni per cui non si sia celermente pronunciata dopo l’ultimo rinvio disposto; risulta evidente l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione alla quale viene intimato l’ordine di provvedere entro il termine di trenta giorni.

Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 300,00 per spese anticipate, ed di € 2.000,00 per diritti ed onorari di difesa, oltre IVA e CPA, oltre all’importo del contributo unificato anticipato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci  Presidente f.f.
Stefano Mielli  Referendario
Marina Perrelli  Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1080/2008 proposto da KAU ARBEN, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Filippi, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;
PER L’ACCERTAMENTO
previa adozione della misura cautelare, dell’illegittimità del silenzio tenuto dalla Questura di Treviso sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, nonché della fondatezza della domanda di rilascio del titolo di soggiorno, con conseguente condanna al risarcimento del danno per la reiterata inadempienza dell’Amministrazione procedente.
Visto il ricorso, notificato in data 29 maggio 2008 e depositato presso la segreteria il 9 giugno 2008, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 16 luglio 2008 il relatore Referendario Marina Perrelli e l’avv.to Lopresti, in sostituzione di Filippi,  per il ricorrente;
FATTO E DIRITTO
Il 18 luglio 2007 il ricorrente, cittadino albanese entrato in Italia una prima volta nel maggio 2005 per motivi di lavoro subordinato (cfr. permesso di soggiorno con validità dal 18.5.2005 al 12.11.2005) e, quindi, dopo il rientro nel proprio paese d’origine, nuovamente nel giugno 2007, presentava alla Questura di Treviso domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con il fratello Kau Sefulla, divenuto cittadino italiano con decreto del Ministro dell’Interno del 23 marzo 2007.
A seguito della predetta richiesta la Questura convocava il ricorrente per il deposito della documentazione e rilasciava allo stesso un cedolino, disponendone nuovamente la comparizione per il 4 ottobre 2007. Tale appuntamento veniva più volte rinviato (4 novembre 2007, 15 novembre 2007 e 15 dicembre 2007).
Il 3 dicembre 2007 il ricorrente inviava alla Questura competente una formale diffida ad adempiere per conoscere i motivi del ritardo nel rilascio del permesso de quo.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, nonché della fondatezza della pretesa azionata, con conseguente condanna della P.A. al risarcimento dei danni derivati dalla reiterata inadempienza.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
1.1. In via preliminare deve essere evidenziato che ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/1998 il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato all’accertamento dei requisiti ivi previsti. In particolare l’art. 5, comma 9, del D. Lgs. citato stabilisce che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto.”.
Passando ad esaminare il caso di specie, deve rilevarsi:
• che il ricorrente ha presentato regolare domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 18.7.2007;
• che detta domanda è stata ricevuta dall’Amministrazione (come si è premurato di dimostrare in giudizio lo stesso ricorrente);
• che ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento decisorio sull’istanza entro il termine di venti giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno;
• che è trascorso circa un anno dalla data di presentazione della domanda da parte del ricorrente senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento decisorio, né la stessa è stata in grado di fornire una valida giustificazione per le successive proroghe disposte, e delle ragioni per cui non si sia celermente pronunciata dopo l’ultimo rinvio disposto;
Il silenzio prestato dall’Amministrazione è dunque illegittimo, e va dunque ordinato all’Amministrazione dell’Interno, e per essa al questore di Treviso, di provvedere sulla domanda del ricorrente, entro giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
La richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa deve, invece, essere respinta.
Ai fini della definizione dell’istanza presentata dal ricorrente, l’amministrazione deve compiere un accertamento correlato non solo alla sussistenza dei presupposti previsti per il particolare titolo, ma di tutti i requisiti prescritti dai richiamati artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 286/1998. Si è, quindi, in presenza di una attività che, pur dovendosi comunque concludere con un provvedimento espresso, è connotata in termini di ampia discrezionalità (Cons. Stato, sez. IV n. 4731 del 14.9.2005; n. 8063 del 14.12.2004; n. 5086 del 14.07.2004).
Tale precisazione è necessaria al fine di ben delineare l’ambito di cognizione del giudice amministrativo in tema di silenzio sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, tenuto conto che, dopo le modifiche apportate alla L. 241/90 dall’art. 3, comma 6 bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, in sede di ricorso ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971, “Il giudice può conoscere della fondatezza della domanda.”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, l’ambito di accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale, rimane inevitabilmente segnato dalla connotazione del tipo di attività, discrezionale o vincolata (Cons. Stato, sez. VI, 28.4.2008 n. 1873; T.A.R Lazio, sez. Roma, sez. II, 4.6.2008, 5490; T.A.R. Lazio, Sez. Latina 27.10.2006 n. 1379; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I,  13.6.2005 n. 3044); tant’è che ove siano implicate opzioni riconducibili alla prima, il richiesto accertamento non può estendersi ad una verifica della fondatezza tale da condurre “ad una valutazione giudiziale piena che investa anche i contenuti sostanziali del rapporto tra cittadino ed amministrazione”
Pertanto, in tema di rilascio del permesso di soggiorno, proprio in considerazione del complesso di elementi e requisiti che l’Amministrazione deve acquisire e valutare, l’esame della fondatezza della pretesa può condurre solo alla declaratoria dell’obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice.
Deve, infine, essere rigettata anche la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente non avendo lo stesso assolto all’onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Il sig. Kau Arben, peraltro, non solo non ha specificato il danno asseritamente patito, danno che non può ritenersi integrato dal mero ritardo nella decisione dell’istanza dal medesimo presentata, ma non si neanche è premurato di fornire alcun elemento probatorio atto a consentirne un’eventuale quantificazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e ordina alla Questura di Treviso di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente, entro il termine di trenta giorni. Rigetta le altre domande.
Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 300,00 per spese anticipate, ed di € 2.000,00 per diritti ed onorari di difesa, oltre IVA e CPA, oltre all’importo del contributo unificato anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2008.
Il Presidente        L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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