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TAR Veneto Sentenza 21 maggio 2008 Diniego rinnovo pds mancanza seri elementi reddito futuro

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1534 del 21 maggio 2008.
E’ legittimo il diniego del rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando non sia desumibile la produzione futura di redditi regolari sufficienti.
Nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto l’ultimo permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido fino al 12 febbraio del 2002.
La successiva istanza di rinnovo per lavoro autonomo, presentata nel giugno 2002, è stata tuttavia respinta, non avendo l’interessato dimostrato di possedere dei redditi provenienti da fonte lecita.
Il cittadino ex-jugoslavo, impugna il provvedimento sulla base dell’art. 19 del decreto legislativo 286/98 che prevede il divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana e rivendica il diritto a un permesso per motivi familiari (ex art. 28 DPR 394/99) in quanto convivente con il fratellastro, divenuto cittadino italiano dal 2001.
L’Amministrazione ha respinto una richiesta di rinnovo, fondata su di un titolo del tutto diverso da quello ora rivendicato in ricorso; su quel titolo soltanto la Questura doveva esprimersi, ed in relazione allo stesso la sua decisione può essere ora sindacata.
Nel secondo motivo, il ricorrente, avendo avuto due figli da una relazione,  afferma la violazione dell’art. 28, III comma, lett. c) del d. lgs. 286/98 e del diritto costituzionalmente garantito all’unità familiare.
L’allontanamento dall’Italia, conseguente al diniego di rinnovo, infatti, causerebbe grave pregiudizio ai figli, pregiudicando l’unità familiare.
Anche la seconda censura, a prescindere dalla veridicità dei presupposti, è infondata, giacché la condizione di genitore, di per sé, non dà titolo al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo che in specifici casi tassativi, che qui non ricorrono; il diritto all’unità familiare, presuppone che lo straniero disponga di un valido titolo di soggiorno, e non l’opposto.
Ora, a prescindere dal fatto che la prova offerta di quanto narrato è sostanzialmente inesistente, ad essere determinante è che lo straniero non ha prodotto, e lo ammette, alcun reddito regolare nel recente passato, né fornisce seri elementi da cui desumere che sarà in grado di produrli nel futuro.
Alla luce di quanto detto,  pertanto, il ricorso è infondato.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti  Presidente
Angelo Gabbricci  Consigliere, relatore
Marina Perrelli  Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 95/04, proposto da Nebojsa Jovanovic, rappresentato e difeso dall’ avv. A. Mandich, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Brenta vecchia 33,
contro
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento del decreto 31 ottobre 2003, n. 187/03/Div. Amm.va e soc. – Cat. A12/2003/Uff. Immigrazione, emesso dalla questura di Venezia, che respinge la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 13 marzo 2008 – il relatore consigliere avv. Angelo Gabbricci;
nessuno comparso per la parte ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Nebojsa Jovanovic, nato nel 1974, è cittadino ex jugoslavo, al quale dal 1991 è stato via via rinnovato un permesso di soggiorno in Italia; da ultimo, fino al 12 febbraio 2001 per attesa occupazione, e quindi per lavoro autonomo fino al 12 febbraio del 2002.
La successiva domanda di rinnovo per lavoro autonomo, presentata nel giugno 2002, è stata tuttavia respinta, non avendo l’interessato dimostrato di possedere fonti adeguate di reddito provenienti da fonte lecita.
Il diniego è stato impugnato con il ricorso in esame; nel giudizio successivo si è costituita l’Amministrazione dell’interno, concludendo per la reiezione.
L’istanza cautelare proposta è stata respinta con ordinanza 141/04, confermata in grado d’appello (C.d.S., IV, 3362/04).
DIRITTO
1. Il primo motivo censura il provvedimento impugnato per violazione del combinato disposto dell’ art. 19, II comma, lett. c) del d. lgs. 286/98 e dell’art. 28 del d.P.R. 394/99.
Il primo dispone che non è consentita l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana: ed il ricorrente convivrebbe con un fratellastro, Dragon Stojanovic, cittadino italiano dal settembre 2001. L’art. 28, a sua volta, stabilisce che allo straniero, inespellibile per il suddetto motivo, va rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Orbene, in disparte se le circostanze esposte siano state comprovate in giudizio, la censura appare inconferente e pertanto infondata.
L’Amministrazione ha respinto una richiesta di rinnovo, fondata su di un titolo del tutto diverso da quello ora rivendicato in ricorso; su quel titolo soltanto la questura doveva esprimersi, ed in relazione allo stesso la sua decisione può essere ora sindacata.
Ovviamente, ciò non priva lo Jovanovic della facoltà di richiedere un diverso permesso di soggiorno fondato sulle norme citate, ove dimostri di possedere i requisiti richiesti.
2. Nel secondo motivo – violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 8 l. 848/55, dell’art. 28, III comma, lett. c) del d. lgs. 286/98 e violazione dei diritti costituzionalmente garantiti – si rappresenta, intanto, come il ricorrente abbia una relazione con tale Dragica Djordjevic, da cui avrebbe avuto due figli.
L’allontanamento dello Jovanovic dall’Italia, conseguente al diniego di rinnovo, causerebbe grave pregiudizio ai figli, pregiudicando l’unità familiare, tutelata dalle norme internazionali e dallo stesso d. lgs. 286/98.
La censura – anche qui a prescindere dalla veridicità dei presupposti – è infondata, giacché la condizione di genitore, di per sé, non dà titolo al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo che in specifici casi tassativi, che qui non ricorrono; il diritto all’unità familiare, di cui al citato art. 28, presuppone che lo straniero disponga di un valido titolo di soggiorno, e non l’opposto.
3. Il terzo motivo – eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza d’istruttoria ed errore nei presupposti – si riferisce specificatamente alla causa del diniego, e vengono in questo esposte le presunte ragioni per cui il ricorrente non sarebbe riuscito ad impiantere un’attività economica (asseritamente compravendita di autoveicoli) nel periodo di rilievo.
Ora, a prescindere dal fatto che la prova offerta di quanto narrato è sostanzialmente inesistente, ad essere determinante è che lo straniero non ha prodotto – e lo ammette – alcun reddito regolare nel recente passato, né fornisce seri elementi da cui desumere che sarà in grado di produrli nel futuro, esattamente come ritenuto dall’Amministrazione resistente.
4. Il quarto motivo censura il diniego per omissione dell’avviso d’avvio del procedimento, in presunta violazione dell’ art. 7 l.241/90.
Orbene, secondo la pacifica giurisprudenza, la norma citata non trova applicazione nei procedimenti ad istanza di parte, come quello per il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Il ricorso va dunque respinto.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituita in causa l’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 13 marzo 2008.
Il Presidente                         l’Estensore

        Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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