TAR del Veneto Sentenza del 28 aprile 2008 diniego rinnovo permesso di soggiorno
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto sezione terza sentenza del 28 aprile 2008 n. 1142.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. lgs. n. 286 del 1998, relativamente all’esercizio del lavoro autonomo, lo straniero deve dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per poter ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.
La citata disposizione è volta ad assicurare che lo straniero, autorizzato a soggiornare in Italia, abbia i mezzi indispensabili per assicurargli un sostentamento dignitoso e un sufficiente grado di integrazione sociale.
Nel caso di specie lo stesso ricorrente afferma di avere avviato un’attività commerciale rivelatasi antieconomica e di averla abbandonata, ammettendo altresì di essere rimasto privo di mezzi di sussistenza per un lungo periodo, non giustificando attraverso quali modalità ha provveduto al proprio sostentamento.
Alla luce di quanto detto, il Tar del Veneto respinge il ricorso.
Ric. n. 908/2003
Sent. n. 1142/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Marco Buricelli Presidente f. f.
Stefano Mielli Referendario, relatore
Marina Perrelli Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 908/2003, proposto da OMORODION HARRISON, rappresentato e difeso dall’avv. Gianpaolo Cazzola, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministero pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Verona del 13.3.2002, notificato il 4.3.2003, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno n. E 157037 rilasciato della Questura di Verona il 10.12.2001.
Visto il ricorso notificato 24 aprile 2003 e depositato in segreteria il 2 maggio 2003, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 27 marzo 2008 – relatore il referendario Stefano Mielli – l’avv. Crestoni in sostituzione di Cazzola per la parte ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, cittadino nigeriano, in data 10 dicembre 2001 ha chiesto il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 13 marzo 2002, notificato il 4 marzo 2003, l’istanza è stata respinta in quanto l’interessato non è stato in grado di documentare lo svolgimento di attività lavorativa dall’anno 1999, data di iscrizione alla Camera di commercio di un’impresa individuale avente ad oggetto il commercio di abbigliamento e, pertanto, per la mancanza di fonti lecite di sostentamento prescritti dall’art. 26, comma 3, del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Il diniego è impugnato deducendo l’esistenza di un rapporto di lavoro instaurato dal 1° giugno 2002, documentato mediante il deposito di copia di tre buste paga.
Con ordinanza n. 238 del 15 maggio 2003 è stata respinta la domanda cautelare.
Il ricorso, in relazione alle censure dedotte, deve essere respinto.
Infatti l’art. 26, comma 3, del D. lgs. n. 286 del 1998, relativamente all’esercizio del lavoro autonomo, prevede che lo straniero debba dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (o, nel testo originario antecedente alle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato).
La citata disposizione appare volta ad assicurare che lo straniero, autorizzato a soggiornare in Italia, abbia i mezzi indispensabili per assicurargli un sostentamento dignitoso e un sufficiente grado di integrazione sociale.
Nel caso di specie lo stesso ricorrente afferma di avere avviato un’attività commerciale rivelatasi antieconomica e di averla abbandonata (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, attestante la presentazione, in data 18 luglio 2001, dell’istanza di cancellazione dal registro delle imprese), ed ammette altresì di essere rimasto privo di mezzi di sussistenza per un lungo periodo, non giustificando attraverso quali modalità ha provveduto al proprio sostentamento.
In questo contesto, ove manca la deduzione di profili tali da inficiare la validità del provvedimento impugnato, che si fonda sulla non contestata mancanza di fonti lecite di sostentamento protrattasi per circa un triennio, e in cui non sono proposte censure idonee a valorizzare eventuali elementi sopravvenuti, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esonera dal dover pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2008.
Il Presidente f.f. l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione