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TAR Veneto Sentenza 5 giugno 2008 Documenti falsi non legittimano diniego di rinnovo pds

TAR del Veneto sentenza del 5 giugno 2008 i documenti falsi non legittimano il diniego di rinnovo permesso soggiorno
TAR del Veneto sentenza n. 1664 i documenti falsi non legittimano il diniego di rinnovo permesso soggiorno
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il provvedimento impugnato si fondava sul presupposto che il ricorrente, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, aveva presentato una documentazione falsa, dichiarando di avere un contratto di soggiorno con una s.r.l.
Tuttavia, secondo il Tribunale del Veneto, la mera produzione di documentazione ritenuta falsa non è sufficiente per rifiutare, in presenza di determinate condizioni, il rinnovo del permesso di soggiorno. L’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione ritenuta falsa, in mancanza di una sentenza penale di condanna, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno è l’inutilizzabilità della stessa. L’amministrazione procedente ha l’obbligo di tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, anche degli elementi sopraggiunti ex art. 5, 5° comma, del D.lgs. n. 286/1998 e, quindi, della documentazione comprovante l’attività lavorativa diversa da quella considerata falsa eventualmente esibita dal richiedente a seguito di preavviso di rigetto.
Considerato che, nella fattispecie in esame, la documentazione ritenuta falsa non è l’unica prodotta a dimostrazione dell’attività lavorativa in sede di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oggetto del diniego, essendo stata, altresì, allegata documentazione comprovante l’attività di venditore ambulante, il ricorso è meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Ric. n. 737/2008                Sent.n. 1664/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
 Angelo De Zotti  Presidente 
 Stefano Mielli  Referendario 
 Marina Perrelli  Referendario, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
 

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 737/2008, proposto da REBROUB RACHID, rappresentato e difeso dall’avv.to Stefania Filippi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
 l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
 per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento amministrativo emesso il 6.3.2008, notificato il 20.3.2008, con il quale il Questore di Treviso respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visto il ricorso, notificato il 5 aprile 2008 e depositato presso la Segreteria il 23 aprile 2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 7 maggio 2008 (relatore il Referendario M. Perrelli), l’avv Parpinel in sostituzione di Filippi per la parte ricorrente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
che il 5.7.2006 il ricorrente presentava alla Questura di Treviso istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno;
che a corredo della predetta istanza produceva copia del contratto di soggiorno con la società Picasso  a r.l.  e di alcune buste paga, nonché documentazione relativa alla sua attività di venditore ambulante, svolta sin dal 2004, ivi compresa la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006, la copia del bilancio e delle fatture emesse in occasione di tale ultima attività;
che il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto che il ricorrente, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, ha presentato documentazione falsa, avendo dichiarato – quanto al requisito dell’attività lavorativa – di avere un contratto di soggiorno con la società Picasso a r.l. (comprovando tale affermazione mediante la copia del contratto di soggiorno e di alcune buste paga), laddove il Nucleo Operativo dei Carabinieri del Comando di Treviso ha reso nota la comunicazione di reato del 27.3.2007 relativa all’indagine Picasso, con la quale anche l’odierno ricorrente veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per avere presentato documentazione di lavoro falsa al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno;
che per il suddetto reato non risulta essere stata emessa nei confronti del ricorrente alcuna sentenza di condanna;
che, come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire in precedenti decisioni (cfr. TAR Veneto, sezione III, n. 1377/2007; n. 1378/2007; n. 2588/2007; 626/2008), la mera produzione di documentazione ritenuta falsa (quantunque basti a giustificare la revoca del permesso di soggiorno, laddove l’interessato non sia in grado di dimostrare di aver prodotto – nel periodo di riferimento – adeguato e lecito reddito), non è viceversa sufficiente per denegare – in presenza di determinate condizioni – il rinnovo del permesso di soggiorno;
che detto diniego non può farsi derivare né dalla disposizione di cui all’art. 4, 2 °comma, del D.lgs. n. 286/1998, in quanto trattasi di norma (introdotta con la riforma di cui alla legge n. 189/2002) di natura sanzionatoria (quindi a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto e non estensibile anche al rinnovo, né dalla previsione di automatica decadenza di cui all’art. 2, 2° comma, del D.P.R. n. 394/1999, concernente espressamente i soli “stati, fatti e qualità personali…documentati mediante certificati ed attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero”;
che, quindi, ad avviso di questo Tribunale, in mancanza di una sentenza penale di condanna, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione ritenuta falsa, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, è l’inutilizzabilità della stessa, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione procedente di tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, anche degli elementi sopraggiunti ex art. 5, 5° comma, del D.lgs. n. 286/1998 e, quindi, della documentazione comprovante l’attività lavorativa, diversa da quella considerata falsa, eventualmente esibita dal richiedente a seguito di preavviso di rigetto (cfr. TAR Veneto, sezione III, n. 1377/2007; n. 1378/2007; n. 2588/2007; 626/2008);
che, nella fattispecie in esame, la documentazione ritenuta falsa non è l’unica prodotta a dimostrazione dell’attività lavorativa in sede di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oggetto del diniego, essendo stata, altresì, allegata documentazione comprovante l’attività di venditore ambulante, costituita dall’attribuzione della partita IVA, dal CUD relativo all’anno 2006, da più fatture dal novembre 2006 al gennaio 2007, tutte concernenti la detta attività (nonché l’ulteriore documentazione sempre attinente alla attività di venditore ambulante prodotta in camera di consiglio);
che risulta, pertanto, fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 5, 5° comma, del d.lgs. n. 286/1998 in quanto nel provvedimento impugnato nulla viene detto in ordine alla validità della documentazione comprovante l’esistenza dei requisiti posti a fondamento della relativa istanza, mentre, a parere del Collegio, i fatti documentati dal ricorrente avrebbero dovuto condurre la P.A. a verificare se (a prescindere da quanto attestato in ordine al requisito dell’attività lavorativa svolta per la società Picasso a r.l.) fossero effettivamente presenti ovvero sopraggiunti “nuovi elementi” che consentono il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, 5° comma, T.U. n. 286/1998;
che, quindi, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione dell’obbligo per l’Amministrazione, di rideterminarsi sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, tenendo conto delle motivazioni della presente decisione e della documentazione prodotta dall’interessato.
 che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 7 maggio 2008.
Il Presidente                   l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

 

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