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TAR Veneto Sentenza 5 giugno 2008 Illegittimo diniego rinnovo pds carattere fittizio rapporto lavoro

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1663 del 5 giugno 2008.
E’ illegittimo il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno nonostante l’accertamento del carattere fittizio del rapporto di lavoro del richiedente.
Nella specie, la ricorrente cittadina nigeriana, titolare di un regolare titolo di soggiorno, deduce di aver continuativamente svolto attività lavorativa con diversi datori di lavoro e di aver sottoscritto, in data 21 luglio 2006, un primo contratto di lavoro.
Non avendo percepito alcuna retribuzione per il lavoro svolto, la ricorrente ha reperito una nuova occupazione a tempo indeterminato – con decorrenza dal 21 luglio 2006 e tutt’ora in corso – con una società cooperativa, portando a conoscenza della Questura l’esistenza della nuova occupazione, mentre con un esposto presentato alla Direzione provinciale del Lavoro ha chiesto di svolgere accertamenti a carico della ditta dalla quale non aveva percepito retribuzione.
Con provvedimento del 21 maggio 2007, la Questura della Provincia di Vicenza ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 1 febbraio 2006 denunciando il carattere fittizio del rapporto di lavoro con tale prima ditta.
Il diniego è però illegittimo per le ragioni seguenti.
Come già affermato in precedenti pronunce, l’eventuale produzione di documentazione fondante la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno relativa a rapporti di lavoro rivelatisi fittizi, ove non risulti emessa alcuna sentenza di condanna, non comporta, per ciò stesso il diniego o la revoca del provvedimento.
La conseguenza derivante dalla produzione della predetta documentazione è che la stessa risulta inutilizzabile; tuttavia lo straniero è ammesso a provare di possedere sufficienti mezzi di sostentamento, anche sopravvenuti successivamente alla presentazione della domanda di rinnovo, in quanto la valutazione della sussistenza dei requisiti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, va rapportata non solo al momento in cui lo straniero ha presentato la domanda, ma anche a quello in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia effettivamente su di essa, occorrendo fare riferimento alle condizioni attuali dello straniero, con la conseguenza che il permesso di soggiorno non può essere revocato e non può essere negato il suo rinnovo ove siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti, risultino posseduti.
Ne consegue che, in accoglimento delle censure proposte, deve essere annullato il provvedimento con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
 Angelo De Zotti  Presidente 
 Angelo Gabbricci  Consigliere
 Stefano Mielli  Referendario, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 741/2008, proposto da Ugbo Taiwo Hilda, rappresentata e difesa dall’avv.to Chiara Bellini con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Daniela Beccarello, in Venezia-Mestre, via Cappuccina n. 9/c;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, del provvedimento del Questore della Provincia di Vicenza Cat. A. 12/2007/Imm. Nr. 190n del 21.5.2007, notificato il 25 febbraio 2008, di rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visto il ricorso, notificato il 18 aprile 2008 e depositato presso la Segreteria il 23 aprile 2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 7 maggio 2008 (relatore il referendario Stefano Mielli), l’avv. Bellini per la parte ricorrente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
FATTO E DIRITTO
La ricorrente cittadina nigeriana è titolare di un regolare titolo di soggiorno dall’11 gennaio 1999 e deduce di aver continuativamente svolto attività lavorativa con diversi datori di lavoro e di aver sottoscritto, in data 21 luglio 2006, un contratto di lavoro, come magazziniere, con la ditta Advertisement on web.
Non avendo percepito alcuna retribuzione per il lavoro svolto, la ricorrente espone di aver reperito una nuova occupazione a tempo indeterminato (cfr. doc. 7 allegato al ricorso) – con decorrenza dal 21 luglio 2006 e tutt’ora in corso – con la ditta “Angels società cooperativa”(cfr. copia delle buste paga di cui ai docc. da 8 a 26) e di aver portato a conoscenza della Questura l’esistenza della nuova occupazione, mentre con un esposto presentato alla Direzione provinciale del Lavoro ha chiesto di svolgere accertamenti a carico della ditta Advertisement on web.
Con provvedimento del 21 maggio 2007, notificato il 25 febbraio 2008, la Questura della Provincia di Vicenza ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 1 febbraio 2006 per il carattere fittizio del rapporto di lavoro con la ditta Advertisement on web.
Tale diniego è impugnato con un unico ed articolato motivo, con il quale si lamenta la carenza di presupposti, di un’adeguata istruttoria, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, per l’omessa considerazione dell’esistenza di un effettivo e stabile rapporto di lavoro instaurato antecedentemente all’adozione del provvedimento impugnato.
Il ricorso merita di essere accolto.
Sono fondate le censure di violazione dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, di erroneità dei presupposti, di carenza di istruttoria e di difetto di motivazione.
Come già affermato in precedenti pronunce, l’eventuale produzione di documentazione fondante la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno relativa a rapporti di lavoro rivelatisi fittizi, ove non risulti emessa alcuna sentenza di condanna, non comporta, per ciò stesso il diniego o la revoca del provvedimento (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 5 ottobre 2007, n. 3177; id 24 luglio 2007, n. 2588).
La conseguenza derivante dalla produzione della predetta documentazione è che la stessa risulta inutilizzabile; tuttavia lo straniero è ammesso a provare di possedere sufficienti mezzi di sostentamento, anche sopravvenuti successivamente alla presentazione della domanda di rinnovo, in quanto la valutazione della sussistenza dei requisiti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, va rapportata non solo al momento in cui lo straniero ha presentato la domanda, ma anche a quello in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia effettivamente su di essa, occorrendo fare riferimento alle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006 , n. 2417), con la conseguenza che il permesso di soggiorno non può essere revocato e non può essere negato il suo rinnovo ove siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti, risultino posseduti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007, 2594; Tar Lazio, Roma, 3 ottobre 2007, n. 9717; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2417; Tar Campania Napoli, Sez. IV, 26 settembre 2005, n. 15465; Tar Friuli Venezia Giulia, 19 giugno 2004, n. 338; Tar Friuli Venezia Giulia, 22 aprile 2003, n. 146).
Ne consegue che, in accoglimento delle censure proposte, deve essere annullato il provvedimento con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.
In considerazione delle peculiarità delle vicende oggetto del giudizio le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. Cat. A.12/2007/Imm. Nr. 190 del 21 maggio 2005, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentato dalla ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 7 maggio 2008.
Il Presidente                   l’Estensore

       
               Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

 

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