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TAR Veneto Sentenza 7 maggio 2008 Illegittimo non concedere rinnovo pds se reddito è lecito

TAR Veneto Sentenza 7 maggio 2008 Illegittimo non concedere rinnovo pds se reddito è lecito
TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1254 del 7 maggio 2008 illegittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il diniego del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Nel caso di specie, la Questura della Provincia di Vicenza respingeva la domanda di rinnovo sulla base del carattere fittizio del rapporto di lavoro indicato dal richiedente, disponendo contestualmente la revoca del permesso di soggiorno scaduto.
Il Tribunale di Venezia ha già avuto modo di stabilire che la produzione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, non è sufficiente per negare il rinnovo del permesso di soggiorno se  l’interessato è in grado di dimostrare di essere in possesso, al momento dell’adozione del provvedimento negativo da parte della Questura, di avere un reddito adeguato e lecito derivante da successivi e nuovi rapporti di lavoro.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto
.

Ric. n. 438/2007                              Sent. n. 1254/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186

Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
 Angelo De Zotti  Presidente 
 Angelo Gabbricci  Consigliere
 Stefano Mielli  Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 438/2007, proposto da SINGH NIRBHAI, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Mele, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
contro
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
 per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Cat. A. 12/2007/Imm. n. 17 del Questore della Provincia di Vicenza emesso il 16 gennaio 2007 e notificato il 1 febbraio 2007.
Visto il ricorso notificato l’8 marzo 2007 e depositato il 12 marzo 2007, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 28 febbraio 2008 – relatore il referendario Stefano Mielli – l’avv. Bargelloni in sostituzione di Mele per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Cardin per la P.A. resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente è un cittadino indiano titolare di un permesso di soggiorno dal 10 luglio 2003, rilasciato a seguito della procedura di regolarizzazione di cui al DL 9 settembre 2002, convertito, con modificazioni nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, successivamente rinnovato fino all’8 luglio 2006.
Per quanto concerne la situazione lavorativa, il ricorrente alla prima domanda di rinnovo del permesso di soggiorno aveva allegato un contratto di assunzione con la ditta Job Consul la cui decorrenza è stata indicata nel 2 luglio 2004.
Dal 16 settembre 2004 documenta di aver lavorato per la ditta Easy Job e, in seguito, con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro ancora in corso al momento della proposizione del ricorso, dal mese di novembre 2005, presso la ditta D.M. di Dal Molin Giuseppina (cfr. la copia dei contratti di lavoro, delle dichiarazioni dei redditi e delle buste paga di cui al doc. 5 allegato al ricorso).
Al fine di comprovare il possesso di stabili fonti lecite di sostentamento allega altresì documentazione attestante l’acquisto di un immobile, in data 13 aprile 2006, mediante la contrazione di un mutuo ipotecario per la somma di 105.000 euro (cfr. copia dell’atto notarile e del contratto di mutuo ipotecario di cui al doc. 7 allegato al ricorso).
A seguito della presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, la Questura della Provincia di Vicenza, con provvedimento del 16 gennaio 2007, notificato il 1 febbraio 2007, rilevato il carattere fittizio del rapporto di lavoro indicato nel 2004 con la ditta Job Consul, ha respinto la domanda di rinnovo disponendo contestualmente la revoca del permesso di soggiorno scaduto.
Con ricorso notificato l’8 marzo 2007 e depositato il 12 marzo 2007, tale provvedimento è impugnato per le censure di violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’invio di una comunicazione di avvio del procedimento scritta in una lingua non conosciuta dal ricorrente, cosicché lo stesso, non comprendendo il senso della nota inviata, non ha potuto offrire il proprio apporto procedimentale, nonché per l’erronea valutazione dei fatti e l’omessa considerazione, quale elemento sopravvenuto, della stabile situazione lavorativa conseguita sin dal mese di settembre 2004.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 222 del 28 marzo 2007 è stata respinta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto che il ricorrente, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nel 2004 ha presentato documentazione inerente ad un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio.
La ditta risulta indagata e il ricorrente, deferito all’Autorità giudiziaria in data 30 ottobre 2006 per il reato di cui all’art. 5, comma 8, del Dlgs. n. 286 del 1998, non ha tutt’ora subito alcuna sentenza di condanna, anche non definitiva.
Questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 22 ottobre 2007, n. 3367; id. 5 ottobre 2007, n. 3177; id 24 luglio 2007, n. 2588) che la produzione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, laddove l’interessato sia in grado di dimostrare di essere in possesso, al momento dell’adozione del provvedimento negativo da parte della Questura, di adeguato e lecito reddito, non è sufficiente per negare il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il diniego infatti, non può farsi derivare direttamente dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 8 bis,  del Dlgs. n. 286 del 1998 che è la norma penale incriminatrice priva di immediata valenza in sede amministrativa; né dall’art. 4, comma 2, (il quale dispone che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”) in quanto trattasi di norma speciale (a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto di ingresso, cui non può attribuirsi portata generale, applicabile anche al permesso di soggiorno.
In mancanza di una condanna penale pertanto, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, è la sua inutilizzabilità nel periodo di riferimento, con conseguente mancata dimostrazione del possesso dei requisiti concernenti al reddito.
Tuttavia secondo un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio anche da questa Sezione (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 5 ottobre 2007, n. 3177; id 24 luglio 2007, n. 2588; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2988; id. 22 maggio 2007, 2594; Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, 3 ottobre 2007, n. 9717), bisogna tener conto – ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, – degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell’Autorità amministrativa, per verificare se siano presenti elementi che consentano di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti.
Infatti la valutazione sui requisiti va riferita al momento in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cass. 3 febbraio 2006, n. 2417).
Nel caso all’esame risulta essere stata omessa ogni considerazione circa il consolidarsi della situazione lavorativa del ricorrente già dal mese di settembre 2004, con l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro e la stipula di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal mese di  novembre 2005.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto per la censura relativa all’omessa considerazione delle attuali condizioni dello straniero al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, con conseguente annullamento del medesimo e dichiarazione dell’obbligo, per l’Amministrazione, di rideterminarsi sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
La peculiarità delle vicende oggetto del giudizio induce tuttavia a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 16 gennaio 2007 del Questore della Provincia di Vicenza.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2008.
Il Presidente                           l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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