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TAR Veneto Sentenza 7 maggio 2008 Illegittimo non legalizzare straniero se espulsione è revocabile

TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 1245 del 7 maggio 2008.
E’ stata respinta la domanda del datore di lavoro per la legalizzazione del rapporto di lavoro instaurato con il cittadino straniero in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, trovandosi così nelle condizioni ostative di cui all’art. 13, comma 13, del D.lgs n. 286/98.
Il diniego è illegittimo per difetto di motivazione in quanto gli estremi del decreto espulsivo non sono indicati nel provvedimento impugnato. Il decreto stesso poi non costituisce causa ostativa all’accoglimento della richiesta di legalizzazione in quanto non contiene l’ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera.
Trattandosi di provvedimento espulsivo revocabile il Prefetto avrebbe dovuto valutare, preliminarmente al rigetto della domanda di regolarizzazione, la sussistenza delle condizioni per la revoca dell’espulsione “in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale del ricorrente”, ai sensi della lettera a) primo periodo dell’art. 1 della legge 222/2002.
Il ricorso pertanto è accolto e viene stabilito l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di regolarizzazione del cittadino straniero entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituita da:
Angelo De Zotti  Presidente, relatore
Angelo Gabricci  Consigliere
Marina Perrelli   Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1829/04, proposto da Hasic Amer, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Capuzzi e Andrea Formenton con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Prefettura di Padova, in persona del Prefetto pro tempore, non costituitI in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento 5563 Gab. emesso dalla Prefettura di Padova in data 13.2.2004, con il quale è stata respinta la domanda presentata dal sig. Gianfranco Frison al fine di legalizzazione del rapporto di lavoro instaurato con il cittadino straniero Hasic Amer;
Visto il ricorso, notificato il 21 giugno 2004 e depositato presso la Segreteria l’1 luglio 2004, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi nella pubblica udienza del 10 aprile 2008 (relatore il Presidente Angelo De Zotti) l’avv. Formenton per la parte ricorrente;
ritenuto in fatto e in diritto:
che in data 04.10.2002, il sig. Frison Gianfranco, legale rappresentante della società Edilfuturo s.r.l. ha presentato istanza di regolarizzazione del proprio dipendente Hasic Amer ai sensi della legge n. 222/2002;
che in data 19 gennaio 2004 la Prefettura V.T.G. di Padova ha respinto la suddetta domanda con la motivazione che il sig. Hasic Amer, “in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 13, comma 13^, del D.lgs n. 286/98";
che avverso tale provvedimento il sig. Hasic Amer deduce il vizio di difetto di motivazione in ordine all’asserita sussistenza di un decreto di espulsione coattiva dal territorio, i cui estremi non vengono indicati nel provvedimento e violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. 195/02 come modificato con la legge 222/02 per avere l’amministrazione considerato preclusiva della regolarizzazione un provvedimento espulsivo coattivo inesistente, ovvero ritenuto tale un diverso atto di espulsione mai eseguito e contenente la mera intimazione ad abbandonare il territorio italiano,
che con ordinanza n. 751/2004  il Tribunale, considerato che la questione di legittimità costituzionale parimenti sollevata nel ricorso era già stata oggetto di invio al vaglio della Corte Costituzionale, ha accolto la domanda incidentale di sospensione fino alla definizione della stessa questione di costituzionalità;
che l’amministrazione non si è costituita in giudizio e non ha contestato la documentazione prodotta dal ricorrente e relativa al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Trieste (doc. n. 6 dep. l’1 luglio 2004);
che nel provvedimento impugnato viene opposto al ricorrente, quale unico motivo ostativo della regolarizzazione, l’esistenza di una precedente espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera e dunque il trovarsi il cittadino straniero nella condizione di cui all’art. 1, comma 8, 1ett. a) secondo periodo della legge 222/2002 e dell’art. 13 comma 13 del D.lgs 286/98, che stabilisce che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno;
che per contro – anche a prescindere dal fatto che il decreto espulsivo non è stato indicato nel provvedimento e che per questo solo il diniego è viziato per difetto di motivazione- è prova in atti che il decreto emesso dal Prefetto di Trieste in data 10 ottobre 2001 nei confronti del sig. Hamer Asic (al quale si deve presumere riferito il diniego di regolarizzazione) non contiene l’ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera e quindi non consente l’applicazione automatica dell’art. 1 comma 8 lett. a) seconda ipotesi – né il richiamo all’art. art. 13, D. Lgs. 286/98, come modificato dalla L. 189/02 e dalla L. 271/04). che sanziona con l’espulsione il rientro nel territorio nazionale dello straniero in assenza della speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno;
che trattandosi quindi di provvedimento espulsivo revocabile il Prefetto avrebbe dovuto valutare, preliminarmente al rigetto della domanda di regolarizzazione, la sussistenza delle condizioni per la revoca dell’espulsione “in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale del ricorrente”, ai sensi della lettera a) primo periodo dell’art. 1 della legge 222/2002;
che la fondatezza del secondo motivo assorbe ogni altra censura, compresa la questione di costituzionalità della norma, che quantunque dichiarata medio tempore inammissibile, appare nella specie, per quanto rilevato in ordine alla tipologia del provvedimento espulsivo, priva di rilevanza;
che il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di regolarizzazione del sig. Hasic Amer entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, nell’osservanza delle statuizioni in questa contenute;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e delle competenze di causa, che liquida  complessivamente in euro 1500,00 (duemilacinquecento/00) oltre ad iva e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, addì 10 aprile 2008.
Il Presidente, estensore
    
Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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