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TAR Veneto sentenza del 16 febbraio rilascio permesso di soggiorno in 30 giorni

TAR Veneto sentenza del 16 febbraio rilascio permesso di soggiorno in 30 giorni
TAR Veneto sentenza n. 370 del 16 febbraio rilascio permesso di soggiorno in 30 giorni
Il Tribunale Amministrativo regionale del veneto ha accolto il ricorso presentato da un cittadino extraUE contro il silenzio inadempimento della Questura di Treviso ai sensi dell’art. 21-bis legge 1034/71.
Il ricorso avverso il silenzio – rifiuto deve ritenersi fondato , atteso che, a fronte dell’istanza 12.6.07 di rilascio del permesso di soggiorno, l’Amministrazione non ha adottato il conseguente provvedimento finale. Il TAR, pertanto, intima l’amministrazione di concludere il procedimento con una pronuncia esplicita da adottarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione o notifica della presente sentenza.

Ric. n.2184/2008      Sent. n. 370/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo  De Zotti   Presidente
Elvio Antonelli   Consigliere, relatore
Marina Perrelli    Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 2184/2008, proposto ex art. 21 bis l. 1034/71, da Bath Lakwinder, rappresentato e difeso dall’ avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del ministro  pro tempore,  rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Venezia, p.zza S. Marco n. 63;
PER L’ANNULLAMENTO
 del silenzio inadempimento della Questura di Treviso ai sensi dell’art. 21-bis legge 1034/71;
Visto il ricorso, notificato il 28 ottobre 2008 e depositato presso la Segreteria il 21 novembre 2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositato l’11 febbraio 2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009  – relatore il Consigliere E. Antonelli – l’avv. Gemin in sostituzione di Filippi per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo per la P.A. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
che il ricorso avverso il silenzio – rifiuto deve ritenersi fondato , atteso che, a fronte dell’istanza 12.6.07 di rilascio del permesso di soggiorno, l’Amministrazione non ha adottato il conseguente provvedimento finale;
che pertanto l’intimata amministrazione dovrà concludere il procedimento con una pronuncia esplicita da adottarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione o notifica della presente sentenza;
sussistono giusti motivi per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio e il censurato obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulle istanze predette nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 11 febbraio 2009.
Il Presidente       L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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