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TAR Veneto Sentenza del 17 dicembre 2008 illegittimo diniego di rinnovo permesso di soggiorno

TAR Veneto Sentenza del 17 dicembre 2008 illegittimo diniego di rinnovo permesso di soggiorno
TAR Veneto Sentenza n. 3870 del 17 dicembre 2008 illegittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
Con il provvedimento impugnato il Questore di Vicenza decretava la revoca del permesso di soggiorno in possesso del ricorrente, nonché contestualmente rigettava la domanda di rinnovo del predetto titolo. A fondamento della revoca e del contestuale diniego di rinnovo il Questore poneva la presentazione di documentazione falsa da parte del ricorrente.
Infatti il 28.4.2006 la Questura di Padova rendeva noto che il legale rappresentante della Società indicata dall’istante era stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per i reati di cui agli artt. 485 e 489 c.p. e degli artt. 5, comma 8 bis, e 12 della legge n. 189/2002, per aver fornito, previo pagamento, a 163 cittadini extracomunitari documentazione attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro al fine di far loro ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Successivamente il 29.12.2006 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia comunicava che il ricorrente era stato denunciato il 13.11.2006 per violazione dell’art. 489 c.p. e dell’art. 5, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 286/1998. 
Tuttavia, il ricorso è meritevole di accoglimento risultando fondate le censure relative alla violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 di cui al primo motivo di ricorso e alla violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche di cui al secondo motivo di ricorso.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire in precedenti decisioni la mera produzione di documentazione ritenuta falsa (quantunque basti a giustificare la revoca del permesso di soggiorno, laddove l’interessato non sia in grado di dimostrare di aver prodotto – nel periodo di riferimento – adeguato e lecito reddito), non è viceversa sufficiente per denegare – in presenza di determinate condizioni – il rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. TAR Veneto, sezione III, n. 1377/2007; n. 1378/2007; n. 2588/2007; 626/2008).
Il ricorrente ha, altresì, depositato in giudizio il contratto di assunzione a tempo indeterminato a partire dal novembre 2007 con una nuova Società.
Sotto tale profilo il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento risultando fondata la censura concernente la dedotta violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione dell’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, tenendo conto delle motivazioni della stessa e della documentazione prodotta dall’interessato.

Ric. n.289/08       Sent. n. 3870/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo  De Zotti      Presidente
Angelo Gabbricci                 Consigliere
Marina Perrelli       Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 289/08, proposto da TALEB KAMAL, rappresentato e difeso dall’avv.to Elisabetta Costa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristian Giurato in Venezia – Mestre, p.zza Ferretto n. 68;
CONTRO
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Venezia, p.zza S. Marco n. 63;
PER L’ANNULLAMENTO
del decreto di revoca e di contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato Cat. A12/2006/Imm.ne 146, emesso dal Questore di Vicenza il 7.4.2007 e notificato l’11.1.2008.
    Visto il ricorso, notificato il 6 febbraio 2008 e depositato presso la Segreteria il 12 febbraio 2008, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositata il 27 febbraio 2008, presso la Segreteria;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza n. 161 del 27.2.2008 con la quale è stata accolta l’istanza di sospensiva;
Uditi nella pubblica udienza del 13 novembre 2008 – relatore il Referendario M. Perrelli – l’avv.  Infantolino in sostituzione di Costa per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Brunetti per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il 27.7.2006 il ricorrente, cittadino algerino, presentava alla Questura di Vicenza domanda di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, con scadenza al 22.8.2006.
Con il provvedimento impugnato il Questore di Vicenza decretava la revoca del permesso di soggiorno in possesso del ricorrente, nonché contestualmente rigettava la domanda di rinnovo del predetto titolo.
A fondamento della revoca e del contestuale diniego di rinnovo il Questore poneva la presentazione di documentazione falsa da parte del ricorrente, in data 28.2.2005, in occasione del precedente rinnovo del titolo di soggiorno, giacché il sig. Taleb dichiarava – quanto al requisito dell’attività lavorativa – di essere stato assunto dalla Cooperativa “ADAM” a r.l. (comprovando tale affermazione mediante deposito di copia della dichiarazione di iscrizione al libro soci, rilasciata dalla predetta cooperativa, e copia del libro matricola del personale).  Infatti il 28.4.2006 la Questura di Padova rendeva noto che Salama Fouad, legale rappresentante della società cooperativa “ADAM”, era stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per i reati di cui agli artt. 485 e 489 c.p. e degli artt. 5, comma 8 bis, e 12 della legge n. 189/2002, per aver fornito, previo pagamento, a 163 cittadini extracomunitari documentazione attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro al fine di far loro ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Successivamente il 29.12.2006 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia comunicava che il ricorrente era stato denunciato il 13.11.2006 per violazione dell’art. 489 c.p. e dell’art. 5, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 286/1998. 
Con il presente ricorso il ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto impugnato:1) per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 ed 8 bis, del D.Lgs. n. 286/1998 e 13 del D.P.R. n. 334/2004, in quanto la Questura di Vicenza ha del tutto omesso di valutare l’attività lavorativa svolta dal ricorrente a partire dal 2005 presso accreditate società di lavoro interinale; 2) per eccesso di potere e violazione dei principi di tipicità e normatività dei provvedimenti amministrativi e per violazione degli artt. 21 quinquies e nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche giacché l’amministrazione ha rigettato l’istanza di rinnovo senza addurre una motivazione riconducibile ad alcuno dei motivi ostativi tipizzati dalla legge e senza evidenziare il pubblico interesse posto a fondamento dell’atto di ritiro del precedente permesso di soggiorno; 3) per eccesso di potere per errore di fatto, per difetto di istruttoria e per illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendosi limitata l’amministrazione procedente a focalizzare la propria attenzione sulla pendenza di un procedimento penale per uso di atto falso, senza valutare la successiva attività lavorativa svolta dal ricorrente negli anni 2005, 2006 e 2007.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza n. 161 del 27.2.2008 il Collegio ha accolto la domanda cautelare, in considerazione della presumibile fondatezza delle censure relative alla violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2008 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.      
DIRITTO
Occorre, in via preliminare, chiarire che la nota del 5.3.2008 con la quale la Questura di Vicenza rende nota all’Avvocatura distrettuale dello Stato l’opportunità di confermare le determinazioni già assunte con il decreto gravato, nonostante l’ordine di ripronunciarsi sull’istanza di rinnovo, contenuto nell’ordinanza collegiale n. 161 del 27.2.2008 di questo Tribunale a seguito dell’accoglimento della sospensiva, non integra gli estremi di un nuovo provvedimento, come tale suscettibile di impugnazione con motivi aggiunti, atteso che si tratta di una mera comunicazione tra l’amministrazione e l’organo deputato a difenderla ex lege, in nessun modo resa nota al ricorrente e non preceduta da alcuna attività istruttoria o decisionale ulteriore rispetto al pregresso provvedimento impugnato.
Il  ricorso è meritevole di accoglimento risultando fondate le censure relative alla violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 di cui al primo motivo di ricorso e alla violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche di cui al secondo motivo di ricorso.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire in precedenti decisioni la mera produzione di documentazione ritenuta falsa (quantunque basti a giustificare la revoca del permesso di soggiorno, laddove l’interessato non sia in grado di dimostrare di aver prodotto – nel periodo di riferimento – adeguato e lecito reddito), non è viceversa sufficiente per denegare – in presenza di determinate condizioni – il rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. TAR Veneto, sezione III, n. 1377/2007; n. 1378/2007; n. 2588/2007; 626/2008).
Il detto diniego non può, infatti, farsi derivare né dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, in quanto trattasi di norma (introdotta con la riforma di cui alla legge n. 189/2002) di natura sanzionatoria (e, quindi, a fattispecie esclusiva) riferita soltanto al visto e non estensibile anche al rinnovo, né dalla previsione di automatica decadenza di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, concernente espressamente i soli “stati, fatti e qualità personali…documentati mediante certificati ed attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero”.
Ad avviso di questo Tribunale, quindi, in mancanza di una sentenza penale di condanna, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione ritenuta falsa, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, è l’inutilizzabilità della stessa, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione procedente di tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, anche degli elementi sopraggiunti ex art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 e, quindi, della documentazione comprovante l’attività lavorativa, diversa da quella considerata falsa, eventualmente esibita dal richiedente a seguito di preavviso di rigetto (cfr. in termini TAR Veneto, sezione III, n. 1377/2007; n. 1378/2007; n. 2588/2007; 626/2008).
Con riguardo alla fattispecie in esame occorre, innanzitutto, evidenziare che la documentazione ritenuta falsa non è stata prodotta a dimostrazione dell’attività lavorativa in sede di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oggetto del diniego gravato, ma a corredo della precedente istanza di rinnovo (rinnovo ottenuto il 25.2.2005 e scaduto il 22.8.2006). Tanto premesso va, quindi, evidenziato che nel provvedimento gravato nulla viene detto in ordine alla validità della documentazione comprovante l’esistenza dei requisiti posti a fondamento della relativa istanza. Orbene, a parere del Collegio, i fatti documentati dal ricorrente avrebbero dovuto condurre la P.A. a verificare se (a prescindere da quanto falsamente attestato in ordine al requisito dell’attività lavorativa svolta per la cooperativa “ADAM” a r.l. in occasione della precedente istanza di rinnovo del titolo di soggiorno) fossero effettivamente sopraggiunti “nuovi elementi” che consentissero il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 5, T.U. n. 286/1998. E tali elementi effettivamente erano sopraggiunti atteso che dal marzo 2005 il ricorrente aveva svolto attività lavorativa presso altre società, come è comprovato dalle buste paga allegate e relative al periodo dal marzo al luglio 2005 presso la Adecco s.p.a., dal settembre al dicembre 2005 presso la F.G. Dalle Molle G. e C. s.n.c.,  dal maggio 2006 al novembre 2006 presso la Adecco s.p.a., dal novembre 2006 all’aprile 2007 presso la Umana s.p.a..
Il ricorrente ha, altresì, depositato in giudizio il contratto di assunzione a tempo indeterminato a partire dal novembre 2007 con la Cooperativa Omega a r.l..
Sotto tale profilo il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento risultando fondata la censura concernente la dedotta violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione dell’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, tenendo conto delle motivazioni della stessa e della documentazione prodotta dall’interessato.
Infine, per quanto concerne la revoca del precedente permesso di soggiorno, il Collegio ritiene necessario precisare che nel caso di specie si verte in un’ipotesi di annullamento dell’atto con effetto ex tunc, poiché la revoca ha effetto ex nunc ed elimina l’atto solo a partire dal momento in cui essa viene pronunciata (il precedente permesso di soggiorno alla data del provvedimento impugnato – 7.4.2007- aveva già esaurito i suoi effetti, essendo scaduto il 22.8.2006). Tanto premesso, risulta, quindi, fondata la censura relativa alla omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all’eliminazione dell’atto, come stabilito dall’art. 21 nonies  della legge n. 241/1990, novellata dalla legge n. 15/2005.
Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui € 200,00 (duecento/00) per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 13 novembre 2008.
Il Presidente       L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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