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TAR Veneto Sentenza del 2 aprile 2009 legittimo diniego rinnovo pds in presenza di espulsione

TAR Veneto Sentenza del 2 aprile 2009 legittimo diniego rinnovo pds in presenza di espulsione
TAR Veneto Sentenza n. 1064 del 2 aprile 2009 legittimo diniego rinnovo pds in presenza di espulsione
Il ricorrente, cittadino nigeriano,  presentava il 17 giugno 2003 alla Questura di Padova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il 16 dicembre 2005 riceveva la notifica del decreto con il quale veniva rigettata l’istanza di rinnovo motivata dalla presunta pericolosità sociale dello stesso ai sensi dell’art. 4 co. 3^ del D Lgs. 286/1998. La Questura rileva inoltre che il ricorrente risulta destinatario di due provvedimenti di espulsione in data 3 novembre 1995 e 18 aprile 2003 che conservano tuttora la propria efficacia.
Nella fattispecie in esame trova quindi applicazione l’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/1998 laddove è stabilito che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
E tra questi la norma contempla espressamente i provvedimenti di espulsione di cui all’art. 13 co. 13^, in forza dei quali: “Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno”.
Non vi è pertanto alcun dubbio che il soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione valido ed efficace, perché non impugnato e/o non revocato, non può soggiornare in Italia e, pertanto, se si trova nella condizione di permanenza irregolare nel nostro territorio, non ha titolo al rilascio del permesso di soggiorno, ovvero al rinnovo dello stesso. Ne consegue altresì che il provvedimento impugnato costituiva  per l’Amministrazione un atto dovuto. Il ricorso viene quindi respinto dal TAR.

Ric. n. 514/06       Sent. n. 1064/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti    Presidente, relatore
Elvio Antonelli   Consigliere
Marina Perrelli             Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 514/06, proposto da Uhunamure Osadolo Stanley, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ferrero e Zeno Baldo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;
CONTRO
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore,  rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria per legge, in Venezia, p.zza San Marco n. 63 ;
PER L’ANNULLAMENTO
del decreto CAT. A.12/2004/Imm. 1098, emesso dal Questore di Padova il 16 dicembre 2004, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visto il ricorso, notificato il 20 febbraio 2006 e depositato presso la Segreteria il 10 marzo 2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il Presidente Angelo De Zotti  – l’avv. M. Ferrero per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Cerillo per l’amministrazione dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, cittadino nigeriano,  presentava il 17 giugno 2003 alla Questura di Padova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il 16 dicembre 2005 Uhunamure Osadolo Stanley riceveva la notifica del decreto con il quale veniva rigettata l’istanza de qua motivata dalla presunta pericolosità sociale dello stesso ai sensi dell’art. 4 co. 3^ del D Lgs. 286/1998.
La Questura procedente in particolare desume la pericolosità di Uhunamure Osadolo Stanley dall’essere lo stesso sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 presso il Tribunale di Padova; rileva inoltre che il ricorrente risulta destinatario di due provvedimenti di espulsione in data 3 novembre 1995 e 18 aprile 2003 che conservano tuttora la propria efficacia.
Con un unico e articolato motivo il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto diversi profili per violazione di legge, nonché per eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, l’amministrazione procedente non ha operato una verifica in concreto circa la ricorrenza dei presupposti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, né, infine, ha tenuto conto del fatto che risulta incensurato e che la semplice pendenza di un procedimento penale, in assenza di gravi indizi di colpevolezza non può giustificare il giudizio di pericolosità sociale; quanto ai provvedimenti espulsivi rileva che il primo deve ritenersi sanato dall’applicazione del R.D. 489/1995 e che il secondo è intervenuto in pendenza del rinnovo del permesso scaduto e dunque senza alcuna previa valutazione dell’esistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno; che inoltre, quanto ai provvedimenti espulsivi, nessuna comunicazione di avvio del procedimento è stato emesso al fine di consentire al ricorrente di chiederne la revoca, considerato che il decreto di espulsione del 2003 è stato adottato mentre il ricorrente era regolarmente soggiornante in Italia.
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, ha chiesto, previa declaratoria di irricevibilità,  il rigetto del ricorso in considerazione dell’esistenza dei presupposti della pericolosità sociale e dei decreti espulsivi ostativi ex art. 13 comma 2 lett. C del D. Lgs 268/198.
All’udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.                      
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, oggetto di impugnazione, si fonda, da un lato, sull’esistenza di un procedimento penale per reati inerenti gli stupefacenti e sul giudizio di pericolosità sociale espresso dall’amministrazione procedente in considerazione della natura dei fatti contestati, nonché sulla riscontrata presenza di due decreti di espulsione non revocati (l’ultimo emesso il 23 aprile 2003).
Nella fattispecie in esame trova quindi applicazione l’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/1998 laddove è stabilito che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
E tra questi la norma contempla espressamente i provvedimenti di espulsione di cui all’art. 13 co. 13^, in forza dei quali: “Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno”.
Non vi è pertanto alcun dubbio che il soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione valido ed efficace, perché non impugnato e/o non revocato, non può soggiornare in Italia e, pertanto, se si trova nella condizione di permanenza irregolare nel nostro territorio, non ha titolo al rilascio del permesso di soggiorno, ovvero al rinnovo dello stesso.
Ne consegue che il cittadino straniero Uhunamure Osadolo Stanley, espulso con provvedimento emesso dal Prefetto di Ferrara il 18 aprile 2003, già per questa sola ragione non poteva trattenersi in Italia, né, a fortiori, poteva chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto dal 28 giugno 2002.
Le norme soprarichiamate sono, infatti, chiare nello stabilire che l’espulsione impedisce di far ritorno nello Stato per il periodo indicato nel medesimo decreto, ed altrettanto chiaramente affermano che il permesso di soggiorno – come ovvio – non può essere rilasciato né rinnovato a chi non può far legittimamente ingresso nel territorio nazionale e non lasciano alcun margine di discrezionalità all’amministrazione, la quale, una volta accertato che il richiedente è colpito dalla misura dell’espulsione non può far altro che decretare il rigetto dell’istanza di rinnovo (cfr., in giurisprudenza, tra tante, Cds., sez. VI, sentenza 29 marzo 2007, n. 1461).
Ne consegue altresì che il provvedimento impugnato costituiva  per l’Amministrazione un atto dovuto, che questa era obbligata ad adottare non appena riscontrata l’esistenza della condizione ostativa sopra menzionata, anche a prescindere, quindi, dalla concorrente motivazione enunciata nel provvedimento e costituita dalla qualità di soggetto socialmente pericoloso attribuita al cittadino straniero in seguito all’arresto in flagranza di quest’ultimo per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente (22 bustine di cocaina per un peso pari a 30,95 grammi di detta sostanza).
Ciò stante, il primo motivo di ricorso va disatteso in quanto, fondato o meno che si ritenga il (primo) profilo di motivazione del rigetto della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno (la pericolosità sociale dello straniero)  resta comunque efficace e dirimente il secondo  e cioè la condizione di soggetto irregolare colpito da provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.
Ugualmente infondato è, quindi, anche il vizio di violazione dell’art. 10 bis della legge 15/2005, con cui si censura l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto in quanto, anche a prescindere dal carattere vincolato del provvedimento e dal fatto che il ricorrente non adduce in questa sede alcunchè di rilevante in merito al decreto di espulsione (lasciando presumere che non ha mai impugnato né chiesto la revoca di tale provvedimento), si tratta comunque, di norma che non era ancora in vigore al momento in cui fu emesso il provvedimento impugnato (16 dicembre 2004).
Né appare fondata la parimenti dedotta violazione dell’art. 7 della legge 241/90, per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, trattandosi di procedimento avviato ad istanza di parte.
E, comunque, anche qui vale il rilievo circa l’inutilità della comunicazione di avvio del procedimento a fronte dell’esistenza di un provvedimento di espulsione che il ricorrente pretende di ignorare, come se esso possa convivere con il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno e senza neppure comprovare di avere richiesto all’autorità prefettizia che l’ha emanato la sua (peraltro discrezionale ed improbabile, dopo l’arresto per il reato di spaccio di sostanza stupefacente )  revoca.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese e le competenze di causa possono essere, nondimeno, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese e le competenze di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2009.
Il Presidente, estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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