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Tar Veneto sentenza del 20 ottobre 2008 revoca permesso di soggiorno documentazione falsa

Tar Veneto sentenza del 20 ottobre 2008  revoca permesso di soggiorno documentazione falsa
Tar Veneto, terza sezione – sentenza n. 3242 del 20 ottobre 2008
Respinto il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Venezia in data 17.1.2007, in quanto il permesso medesimo risultava essere stato ottenuto attraverso la produzione di documentazione falsa attestante un rapporto di lavoro tra lo straniero e una ditta italiana. Il ricorrente, inoltre, risulta indagato per i reati di cui agli articoli 496 c. p. e 337, 651 e 110 c. p. , oltre a risultare indagato avanti all’A. G. per il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286/98. in quanto, allo scopo di permanere indebitamente sul territorio nazionale, avrebbe formato e, comunque, coscientemente fatto uso di false dichiarazioni di assunzione  e di buste paga.
Ebbene, con ordinanza collegiale la sezione terza di questo TAR,  ha ritenuto di integrare i mezzi istruttori ordinando all’INPS –sede di Venezia, in persona del dirigente competente, di fornire dettagliate e documentate informazioni sull’avvenuto versamento di contributi, a favore del ricorrente.
Poiché, l’INPS di Venezia, ha comunicato che i competenti reparti amministrativi, effettuate le necessarie ricerche presso le banche dati dell’Istituto, hanno dichiarato che, non risulta alcun versamento contributivo a favore dell’istante, il ricorso è infondato e va respinto.

Ric. n.  614/2007                              Sent. n. 3242/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso  di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:
Marco Buricelli  Presidente f. f., rel. ed est.
Stefano Mielli  Referendario
Marina Perrelli  Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 

sul ricorso n. 614/2007 proposto da OSADEBAMWEN PETER, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Romano, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Innocenzo Megali in Venezia – Mestre, via Poerio, n. 19;
CONTRO
l’Amministrazione dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Venezia in data 17.1.2007 e notificato all’interessato in pari data;
visto il ricorso, notificato il 13 marzo 2007 e depositato in segreteria il 10 aprile 2007, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione dell’interno;
vista l’ordinanza collegiale n. 273 del 2007 di rigetto della domanda di sospensiva proposta dal ricorrente; 
vista l’ordinanza istruttoria delegata n. 56/08 e gli atti e documenti prodotti dall’Amministrazione dell’interno in esecuzione dell’ordinanza medesima;
viste l’ordinanza collegiale istruttoria n. 122 del 2008 e la nota INPS –Coordinamento legale Venezia, 21 agosto 2008, depositata in esecuzione dell’ordinanza medesima;
visti gli atti tutti della causa;
udito, nella pubblica udienza del 2 ottobre 2008  (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Bonora per la P. A.;  nessuno comparso per il ricorrente;
premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1.-In data 20 aprile 2006 il Questore della Provincia di Venezia aveva revocato il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente il 17 febbraio 2005 in quanto il permesso medesimo  risultava essere stato ottenuto attraverso la produzione di documentazione falsa attestante un rapporto di lavoro tra lo straniero e la ditta “LES TRAVEAUX” di Messena Angelo, circostanza per la quale il ricorrente risultava indagato, in concorso con altri cittadini extracomunitari, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 56, 479 cod. pen. e 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286/98, e dalla quale l’Amministrazione aveva tratto la convinzione del venire meno delle condizioni necessarie per soggiornare legittimamente sul territorio nazionale.
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di revoca sopra riassunto rilevando,  tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, e  la censura suddetta era stata giudicata, a un primo esame,  fondata dalla sezione che, con ordinanza n. 908/2006, aveva accolto la domanda di misure cautelari proposta dal ricorrente.
Il Questore di Venezia, con decreto in data 12 dicembre 2006, aveva provveduto ad annullare in via di autotutela la disposta  revoca, e ad avviare contestualmente un nuovo procedimento rivolto alla revoca del permesso accordato al ricorrente, questa volta dandone preventiva  comunicazione all’interessato.
Il Questore ha quindi provveduto,  in data 17 gennaio 2007, con il decreto in epigrafe, a revocare nuovamente il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente il 17 febbraio 2005, e ciò essenzialmente in ragione della presentazione di documentazione falsa al fine di ottenere il permesso di soggiorno in questione, e del fatto che il ricorrente risulta indagato per i reati di cui agli articoli 496 c. p. e 337, 651 e 110 c. p. , oltre a risultare indagato avanti all’A. G. per il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286/98. in quanto, allo scopo di permanere indebitamente sul territorio nazionale, lo straniero avrebbe formato e, comunque, coscientemente fatto uso di false dichiarazioni di assunzione  e di buste paga intestate alla ditta Les Traveaux di Messena Angelo: di qui la conclusione secondo cui sono venute a mancare, in capo allo straniero, le necessarie condizioni per un legittimo soggiorno sul territorio nazionale.
Avverso e per l’annullamento di quest’ultimo decreto l’Osadebamwen ha formulato due censure, concernenti violazione dell’art. 5, comma 5, del t. u. n. 286/98 –carenza di istruttoria, e violazione dell’art. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286/98 –carenza di motivazione.
Il ricorrente, nell’impugnare il provvedimento di revoca sopra riassunto, sostiene tra l’altro che lo stesso sarebbe viziato per carenza di istruttoria in quanto la Questura non avrebbe tenuto conto, nel revocare il permesso, del fatto che lo stesso era già stato rinnovato, nel settembre del 2005, grazie alla presentazione di documentazione attestante lo svolgimento di altra regolare attività lavorativa, segnatamente dal 15 marzo 2005, elemento sopraggiunto, questo, idoneo a “sanare” la posizione del ricorrente.
Con ordinanza n. 273 del 2007 la sezione ha  respinto la domanda di misure cautelari presentata dal ricorrente. In vista dell’udienza di merito del 3 luglio 2008 è stata emessa, in data 26  maggio 2008, ordinanza istruttoria delegata, con la quale è stato richiesto alla Questura di Venezia di depositare in giudizio una nota di chiarimenti in relazione alla durata del rapporto di lavoro svolto da ultimo dal ricorrente e di verificare l’eventuale sopraggiungere di fatti nuovi rilevanti ai fini della decisione.
In risposta a detta ordinanza, in data 16 giugno 2008 la Questura ha depositato una serie di documenti, tra i quali tre buste paga, riferite ai mesi di marzo, aprile e maggio 2005, un contratto di lavoro domestico datato 2005, una dichiarazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro da parte della datrice di lavoro Marina Braga datata 30 giugno 2005, bollettini di pagamento dei contributi INPS, dell’importo di complessivi € 246, riferiti al primo e al quarto trimestre del 2005, un contratto di soggiorno con Marina Braga del 28 settembre 2005; e inoltre un contratto di soggiorno a tempo indeterminato con un nuovo datore di lavoro –Raffaele Saccarola- a far data dal 1° marzo 2006.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 122/08 la sezione ha ritenuto di integrare i mezzi istruttori ordinando all’INPS –sede di Venezia, in persona del dirigente competente, di fornire dettagliate e documentate informazioni sull’avvenuto versamento di contributi, a favore del cittadino nigeriano lavoratore domestico Peter Osadebamwen, nato l’ 1.1.1975 a Benin City, da parte dei datori di lavoro Marina Braga, nata a Venezia il 20 marzo 1951 (dal marzo del 2005) e Raffaele Saccarola, nato a Martellago il 4 novembre 1947 (dal marzo del 2006).
L’INPS di Venezia, con nota del 21 agosto 2008 a firma del coordinatore legale regionale, ha comunicato che i competenti reparti amministrativi della sede INPS di Venezia, effettuate le necessarie ricerche presso le banche dati dell’Istituto, hanno dichiarato che, allo stato, non risulta alcun versamento contributivo a favore dell’Osadebamwen.
Il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione all’udienza del 1° ottobre 2008
2.-Il ricorso è infondato e va respinto.
Va precisato in primo luogo, in ordine alla contraddittorietà e carenza di istruttoria dedotte con la prima parte della prima censura,  che il fatto che l’Amministrazione, nel settembre del 2005, avesse rinnovato allo straniero (si noti, per sei mesi) il permesso scaduto  ritenendo (implicitamente) valida e utilmente valorizzabile la documentazione prodotta (relativa, verosimilmente, al contratto per lavoro domestico stipulato con Marina Braga) non impediva di certo alla Questura, alla luce delle indagini di polizia giudiziaria nel frattempo effettuate nei confronti del Messena, di appurare il carattere fittizio del rapporto di lavoro indicato con la ditta Les Traveaux e di ritenere comprovata in modo insufficiente la disponibilità di mezzi di sussistenza,  revocando così, nel gennaio del 2007, il permesso rilasciato il 17 febbraio del 2005 sul rilievo (si veda la parte conclusiva del decreto impugnato) dell’accertato venire meno delle condizioni necessarie per soggiornare legittimamente sul territorio nazionale.
Come si è già accennato sopra, al p. 1. va specificato inoltre che, anche se la revoca impugnata pone l’accento, nelle premesse, sulla fattispecie incriminatrice  di cui all’art. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286/98, da un esame dell’attività della Questura nel suo insieme emerge con chiarezza che la disposta revoca  si fonda, essenzialmente, sul fatto che  l’odierno ricorrente, per ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro,  nell’agosto del 2004 aveva presentato alla Questura un contratto di lavoro redatto dalla ditta Les Traveaux di Messena Angelo, una dichiarazione di presenza al lavoro e due buste paga relative ai mesi di maggio e giugno 2004, documentazione ritenuta falsa e relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio: di qui la ritenuta insussistenza delle condizioni per il rinnovo, tenuto conto della indisponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, e la decisione di revocare il permesso erroneamente accordato. Ciò posto e  guardando più da vicino i rilievi mossi in giudizio dal ricorrente all’operato della Questura il collegio ritiene utile ribadire in primo luogo che questa sezione ha ripetutamente affermato  (cfr. Tar Veneto, III, sentenze nn. 2024/08, 2023/08, 3177/07, 2588/07) che la produzione alla Questura di documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, qualora l’interessato sia in grado di dimostrare di essere in possesso, al momento dell’adozione del provvedimento negativo da parte della Questura medesima, di adeguato e lecito reddito, non è sufficiente per negare il rinnovo del permesso di soggiorno.  Il rifiuto del rinnovo del titolo, infatti, non può farsi derivare direttamente dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 8 bis,  del t. u. n. 286 del 1998, che è norma penale incriminatrice priva di immediata valenza in sede amministrativa; né dall’art. 4, comma 2, del medesimo t. u. , il quale dispone che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”, in quanto si tratta di norma speciale (a fattispecie esclusiva) che riguarda soltanto il visto di ingresso, e alla quale non può attribuirsi portata generale, con conseguente applicabilità  anche al permesso di soggiorno. In mancanza di una condanna penale, pertanto, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio è la sua inutilizzabilità nel periodo di riferimento, con tutte le conseguenze del caso sulla  (mancata) dimostrazione del possesso dei requisiti concernenti il reddito. Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio si ricava che la Questura, alla luce della notizia di reato della Squadra mobile di Venezia in data 1° settembre 2005,  ha ritenuto in modo attendibile che l’Osadebamwen non avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta Les Traveaux. Il riscontro sulla falsità della documentazione risulta sufficientemente circostanziato, e l’apprezzamento dell’Amministrazione in ordine alle conseguenze che da ciò discendono in sede amministrativa, segnatamente ai fini della revoca di un permesso per lavoro subordinato erroneamente rinnovato allo straniero, ben può prescindere, diversamente da quanto sostiene la difesa del ricorrente, dall’accertamento, in sede giudiziaria penale, delle eventuali responsabilità dello straniero medesimo. In altre parole, nella specie l’Amministrazione risulta avere plausibilmente considerato fittizio il requisito della attività lavorativa  svolta alle dipendenze della ditta sopra citata.  Va tuttavia soggiunto che, secondo un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio anche da questa sezione (cfr. Tar Veneto, III, sentenze nn. 2024/08, 2023/08, 3177/07 e  2588/07), occorre tenere conto – ai sensi dell’art. 5, comma 5, del t. u. n. 286/98 – anche degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell’autorità amministrativa, per verificare se siano presenti elementi che consentano di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti. La valutazione sul possesso dei requisiti va riferita infatti al momento in cui l’autorità amministrativa si pronuncia, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cass. , 3 febbraio 2006, n. 2417).Nel caso all’odierno esame del collegio il ricorrente non ha dimostrato in modo convincente, né al momento della presentazione dell’istanza, né in sede di contraddittorio con l’Amministrazione, e neppure in seguito anche, ove del caso, direttamente in sede giudiziale,  lo svolgimento di una adeguata attività lavorativa.  Dalla documentazione depositata in giudizio anche in seguito alle istruttorie disposte dalla sezione (sugli esiti delle quali si rinvia, per brevità, al p. 1. della presente sentenza e, in particola modo, alle risultanze di cui alla nota INPS 21 agosto 2008), infatti, si ricava che  nè al momento della presentazione della istanza di rinnovo del permesso (agosto 2004), né successivamente, il ricorrente ha comprovato la disponibilità di mezzi di sussistenza idonei a consentirgli di ottenere il rinnovo del permesso.
In particolare, non risulta che il ricorrente abbia stabilizzato in seguito la sua situazione lavorativa, dato che i dati relativi ai lavori domestici asseritamente svolti alle dipendenze dei signori Braga e Saccarola appaiono del tutto insufficienti al fine di ritenere raggiunto un reddito adeguato per  poter soggiornare in Italia.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto. Concorrono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2008.
Il Presidente f. f. , est.

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

 

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