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T.A.R. Veneto – Sentenza del 4 febbraio 2008 – Diniego di conversione del permesso di soggiorno

T.A.R. Veneto – Venezia – Sezione  III – Sent. n. 201 del  4 febbraio 2008 – Diniego di conversione del permesso di soggirono per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato.
E’ legittimo il diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato.Nel caso di richiesta di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la domanda di conversione, redatta sull’apposito modello V – riquadro A va inoltrata allo Sportello Unico per l’immigrazione competente a seguito della pubblicazione del Decreto annuale dei flussi di ingresso.Alla domanda va allegato il contratto di soggiorno redatto sul modello Q sottoscritto dal solo datore di lavoro.Lo Sportello Unico ricevuta la domanda invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l’esito allo Sportello.Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero, mentre, in caso di sussistenza della quota, lo straniero verrà convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.Nella specie è evidente che la domanda di conversione del ricorrente non poteva essere accolta, e non lo è stata, per non avere il richiedente presentato l’istanza di conversione ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 286/1998 e 14 comma 6^ del D.P.R. 394/99 e quindi per non disporre dell’attestazione dell’esistenza di una quota disponibile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 981/2006 proposto da XIAO XUEWEI, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria Foletto, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
la Questura di Vicenza in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza del rinnovo del permesso di soggiorno con conversione da motivi di studio in motivi di lavoro o ad altro titolo;
visto il ricorso, notificato il 21 aprile 2006 e depositato l’11 maggio 2006;
visti gli atti tutti della causa;
udito nella pubblica udienza dell’8 novembre 2007 (relatore il Presidente De Zotti) – l’avv.to Bargelloni in sostituzione dell’avv. Ilaria Foletto per la parte ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Con atto notificato il 21 aprile 2006 e depositato l’11 maggio 2006, il cittadino cinese Xiao Xuewei ha impugnato il decreto del Questore di Vicenza di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro subordinato, ovvero in altra diversa tipologia di permesso secondo le disposizioni dell’art. 9 del D.P.R. 394/199 e dell’art. 5 della legge 286/98.
Avverso il suddetto provvedimento deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione al contenuto del diniego che sembrerebbe fondato sulla mera circostanza che lo straniero non avrebbe presentato alcuna autorizzazione rilasciata dalla locale Direzione provinciale del lavoro senza valutare che l’intervenuta modifica della legislazione rendeva difficoltoso per lo stesso ufficio individuare la disciplina applicabile, nonché violazione dell’art. dell’art. 9 del D.P.R. 394/1999 e dell’art. 5 della legge 286/98, per l’omesso rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo.
Il ricorso è infondato.
E’ innanzitutto infondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che l’autorizzazione alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro presuppone – come rilevato dalla Questura- l’autorizzazione alla conversione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, mai richiesta dal ricorrente e comunque pacificamente non prodotta.
Nel caso di richiesta di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, infatti, come chiarito nelle istruzioni ministeriali pubblicate anche sul sito informatico del Ministero dell’Interno e che la parte mostra di ignorare, la domanda di conversione, redatta sull’apposito  modello V – riquadro A va inoltrata allo Sportello Unico per l’immigrazione competente.
Alla domanda va allegato il contratto di soggiorno redatto sul modello Q sottoscritto dal solo datore di lavoro.
Le domande di conversione possono essere presentate solo dopo la pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ed a decorrere dalla data indicata nel decreto stesso (per l’anno 2006 a decorrere dal 14 marzo).
Lo Sportello Unico ricevuta la domanda invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l’esito allo Sportello.
Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero, mentre, in caso di sussistenza della quota, lo straniero verrà convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
E’ quindi evidente che nella specie la domanda di conversione del ricorrente, come già evidenziato nel provvedimento cautelare, non poteva essere accolta, e non lo è stata, per non avere il richiedente presentato l’istanza di conversione ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 286/1998 e 14 comma 6^ del D.P.R. 394/99 e quindi per non disporre dell’attestazione dell’esistenza di una quota disponibile.
Quanto alla pretesa, subordinata, di aver comunque diritto ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno “ad altro titolo” il Collegio osserva che il cittadino straniero non ha mai specificato quale sia tale diverso titolo, essendosi limitato ad affermare che “possiede tutti i requisiti formali e sostanziali idonei a consentirgli di rimanere nel territorio nazionale (residenza stabile ed adeguata, proposta di lavoro, possibilità di convivenza con la famiglia, aiuto economico della famiglia stessa).
Peraltro, ove si tratti – come par di capire dal riferimento al primo rilascio, avvenuto per ricongiungimento familiare – di permesso di soggiorno richiesto, eventualmente, per motivi di famiglia il diniego di conversione a quel titolo, denegato o meno che sia con il provvedimento gravato, il quale afferma che “non sussistono i requisiti per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno” non è comunque impugnabile in questa sede ma davanti al giudice ordinario.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi l’amministrazione costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di consiglio, l’8 novembre 2007.
Il Presidente estensore

    Il Segretario
         
       
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

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