Riconosciuta dal Tar la possibilita’ di richiedere la carta di soggiorno a una immigrata per la quale il marito, gia’ residente in Italia da anni e in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ne aveva fatto regolare richiesta, rigettata pero’ dalla questura di Roma per ben due volte.
Roma, 16 luglio 2011 – “Per l’ennesima volta, e’ dovuto intervenire il Tar del Lazio, su istanza presentata dai legali dell’Inca, per sancire il diritto alla Carta di soggiorno nell’ambito dei ricongiungimenti familiari. “Ancora una volta – commenta Enrico Moroni, coordinatore degli uffici immigrazione dell’Inca, il patronato della Cgil – una sentenza sconfigge la miopia e la xenofobia di questo governo che con ostinazione continua, in barba anche alle norme europee, a legiferare in maniera negativa nei confronti degli immigrati”.
“Si pensi – spiega – per esempio alla conversione in legge del decreto sui rimpatri, avvenuta alla Camera, oppure alla preannunciata norma sul potere di ordinanza dei sindaci in tema di immigrazione, sulla quale si era gia’ pronunciata la Corte costituzionale considerandola illegittima”. “Anche questa sentenza – precisa Moroni – cosi’ come le altre gia’ ottenute, rafforzano la convinzione dell’Inca nel continuare a promuovere azioni legali, fino a quando non saranno ritirati tutti i provvedimenti che feriscono i diritti del lavoro e di cittadinanza delle persone straniere presenti in Italia”.
Con la sentenza del 21 giugno 2011, e’ stata riconosciuta la possibilita’ di richiedere la carta di soggiorno a una immigrata per la quale il marito, gia’ residente in Italia da anni e in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ne aveva fatto regolare richiesta, rigettata pero’ dalla questura di Roma per ben due volte. Il caso in questione riguarda una donna che dal 2005 e’ entrata in Italia munita di visto di ingresso per ricongiungimento familiare al marito. Successivamente, e dopo aver ottenuto vari rinnovi del soggiorno, i coniugi insieme hanno fatto regolare richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, specificando che la loro richiesta era correlata a quella presentata dal coniuge. Tuttavia, mentre l’istanza del marito veniva accolta nel giugno 2008, quella della moglie veniva respinta nel 2009. Contro la decisione della questura di Roma, la donna ha presentato ricorso al Tar, il quale, a sua volta, con primo pronunciamento, stabiliva che la richiesta del titolo potesse essere ripetuta successivamente al conseguimento della Carta di soggiorno da parte del marito.
Sulla base di tale ordinanza, i due hanno inviato una nuova domanda alla questura di Roma nel 2009, alla quale, pero’, non e’ seguito alcun riscontro. Da qui il secondo e ultimo intervento del Tar che stabilisce l’obbligo da parte della pubblica amministrazione di provvedere al rilascio del titolo richiesto.
La sentenza del Tribunale del Lazio, peraltro, richiamando anche un altro pronunciamento del Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna chiarisce che “ferma restando la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare, legati al reddito sufficiente e all’alloggio adeguato, l’anzianita’ quinquennale del permesso di soggiorno non e’ necessaria per il coniuge o i figli minori conviventi, per i quali pure sia stato richiesto detto titolo”. Il Tribunale ha anche disposto l’obbligo alla Questura di Roma, ritenendo illegittimo il suo silenzio-rifiuto, di provvedere entro 30 giorni dalla sentenza ad accogliere la richiesta dei due immigrati.