Lo ha stabilito la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
Roma, 19 luglio 2013 – La valutazione amministrativa su ingresso, permesso di soggiorno e allontanamento dello straniero non si deve applicare solo a chi ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto, ma anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che ''ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare'' o allo stesso ''familiare ricongiunto'' e non anche allo straniero ''che abbia legami familiari nel territorio dello Stato''.
La questione portata all'esame della Corte ha origine da un giudizio per l'annullamento del decreto emesso il 2 aprile 2012 dal Questore di Venezia, con il quale e' stata respinta l'istanza del ricorrente, cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.