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Milano. Il giudice: “Aprire gli asili ai figli dei clandestini”

“La circolare del Comune è discriminatoria”.  Scarica il testo dell’ordinanza

Milano – 11 febbraio 2008 – Negare l’iscrizione di un bambino alla scuola materna perché i suoi genitori non hanno un permesso di soggiorno è una discriminazione, quindi è illegittimo.

Dopo la diffida del ministero della pubblica Istruzione e la minaccia di revocare la parità statale scuole materne di Milano, è il tribunale civile del capoluogo lombardo a bocciare la circolare del Comune che chiudeva le aule ai figli degli immigrati irregolari. Un’ordinanza del giudice Claudio Marangoni   definisce quel limite discriminatorio e intima all’amministrazione di rimuoverlo.

Al giudice si è rivolta una donna marocchina che vive da diversi anni a Milano e, avendo perso il lavoro, non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno. Rachida ha due figli, il più grande frequenta le elementari, e la piccola avrebbe l’età giusta per iniziare le scuola materna, se non fosse per quella circolare del Comune che impone l’esibizione del permesso di soggiorno.

“Per tutelare i diritti della bambina, abbiamo promosso un’azione civile contro la discriminazione, prevista dal Testo unico per l’Immigrazione” dice l’avvocato Alberto Guariso, che ha curato la causa insieme al collega Livio Neri. La tesi dei due legali è che i minori stranieri non possono essere ritenuti clandestini solo perché i loro genitori non hanno un permesso, quindi non possono subire discriminazioni rispetto ai loro coetanei nell’accesso all’istruzione.

“Se pure non volessimo far rientrare l’iscrizione all’ asilo nel diritto generale all’istruzione, bisogna far valere il diritto alla parità di trattamento tra regolarmente soggiornanti” dice Guariso. “Il minore in quanto tale non può infatti essere mai considerato irregolarmente soggiornante, visto che non può essere espulso e non è titolare di un permesso. È quindi sempre legittimamente presente sul territorio nazionale, perciò ha diritto a una parità di trattamento nell’accesso ai servizi”.

Un ragionamento condiviso dal giudice Marangoni, che scrive: “Appare evidente che la connessione stabilita dalla circolare tra la condizione di regolarità dei genitori e la possibilità di iscrizione del minore è tale da pregiudicare nella sua sostanza il diritto proprio del minore a usufruire di un servizio pubblico al quale esso ha indubbiamente diritto di iscriversi a parità di condizioni con gli altri cittadini”. Al Comune di Milano viene quindi ordinata “la cessazione del suddetto comportamento discriminatorio e la rimozione dei suoi effetti”.

Scarica il testo dell’ordinanza

 

Elvio Pasca 

 

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