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Accordo di integrazione. Non può restare in Italia chi non manda i figli a scuola

Punti azzerati per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione. I chiarimenti del ministero dell’Interno sulla verifica dell’accordo

 

 

 

Roma – 5 ottobre 2015 – L’accordo di integrazione e il cosiddetto permesso di soggiorno “a punti” sono una delle novità principali introdotte in Italia negli ultimi anni sul fronte dell’Immigrazione. 

Gli stranieri entrati dal 10 marzo 2012 in poi, hanno dovuto sottoscrivere con lo Stato l’impegno a “rigare dritto” e a raggiungere alcuni obiettivi. I principali sono la conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica e la frequenza scolastica dei figli minori. C’è poi un sistema di punti che si acquistano o si perdono in base al proprio comportamento (qui una spiegazione più dettagliata). 

Il 30 settembre il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare con alcuni chiarimenti sulla verifica dell’accordo di integrazione

La verifica scatta due anni dopo la firma dell’accordo. Se però i punti raccolti non sono sufficienti (devono essere almeno 30) o se non è stato possibile verificare gli altri requisiti (lingua, educazione civica, obbligo scolastico), si dà all’immigrato un altro anno di tempo. Allo scadere del terzo anno si tirano le somme

Se ci sono i requisiti e il punteggio è pari o superiore a 30, l’accordo di chiude definitivamente per adempimento. Con zero o meno punti c’è un la chiusura per inadempimento, e l’immigrato perde il diritto a rimanere in Italia. Nelle situazioni intermedie, come spiega la circolare, si ha una chiusura dell’accordo per inadempimento parziale, che può penalizzare l’immigrato nei (pochi) provvedimenti discrezionali previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione. 

Il ministero, però, sottolinea che sulla scuola non sono ammessi sconti. “L’inadempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori, fatta salva la prova di essersi comunque adoperato per garantirne l’adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione, di quelli successivamente o conseguiti e comporta la risoluzione dell’accordo per inadempimento”. 

In altre parole: chi non manda i figli a scuola non può rinnovare il permesso di soggiorno e quindi deve lasciare l’Italia. 

Nella circolare si affronta anche il caso di chi è entrato in Italia, ha sottoscritto l’accordo di integrazione e poi se n’è andato volontariamente prima che scadesse il permesso di soggiorno (e l’accordo di integrazione). Che succede se rientra in Italia con un nuovo visto d’ingresso? Il vecchio accordo di integrazione andrà archiviato e non se ne dovranno sottoscrivere altri. La legge prevede infatti che l’accordo venga firmato solo da chi “fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale”. 

Scarica la circolare del ministero dell’Interno

 

 

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