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Assegni familiari anche per i familiari all’estero, i giudici confermano

Chi ha la carta di soggiorno va equiparato agli italiani, quindi non conta dove vivono moglie e figli. Anche per la Corte d’Appello di Brescia l’Inps “discrimina”

Brescia – 29 giugno 2016 – Non conta se mogli, mariti e figli sono in Italia o nel Paese d’Origine. Vanno comunque calcolati per gli assegni familiari, quando a chiederli sono immigrati che hanno un permesso Ue per lungosoggiornanti, cioè la carta di soggiorno.

Il Tribunale di Brescia lo aveva detto già ad aprile 2015, qualche giorno fa lo ha confermato anche la Corte di Appello. Si chiude così vittoriosamente la battaglia legale condotta da sei operai stranieri, rappresentati dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, ai quali l’Inps aveva tolto gli assegni dopo aver scoperto che i loro familiari erano rientrati in patria. 

L’Inps voleva applicare la legge italiana (L. 153/1988) sugli assegni familiari, secondo la quale “non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli e i figli equiparati del cittadino straniero che non risiedono in territorio italiano” a meno che non ci siano accordi di reciprocità. Una restrizione che per gli italiani non esiste.

Quella norma però è in contrasto con la direttiva europea  2003/109/CE, secondo la quale “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale” per le prestazioni assistenziali. I giudici ritengono che gli assegni familiari siano una prestazione assistenziale e quindi “la deroga al principio di parità di trattamento non può ritenersi conforme alla normativa europea”. 

Pretendere che i familiari siano in Italia è, insomma, un’ingiusta “discriminazione”, non si può fare. L’Inps, come ogni altra pubblica amministrazione, è tenuta a non applicare la norma italiana discriminatoria e a far invece valere la norma europea. Quindi, deve pagare

Stranieriinitalia.it

Leggi la sentenza (dal sito dell’Asgi)

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