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Assegno famiglie numerose. “Basta un permesso valido per lavorare”

Una direttiva europea, spiega l'Asgi,  ha fatto cadere il requisito della carta di soggiorno. Domande ai Comuni entro il 31 gennaio

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ATTENZIONE: il 31 gennaio 2015 sono scaduti i termini per presentare la domanda per l'assegno famiglie numerose relativa al 2014
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Roma – 13 gennaio 2015 – Fino a 141,02 euro al mese per tredici mesi. È l'aiuto che i Comuni italiani riconoscono alle famiglie con almeno tre figli minori e a basso reddito.

La domanda per l' “assegno famiglie numerose” va presentata in Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede il sussidio. La scadenza si avvicina e conviene arrivare informati all'appuntamento.

L'Inps, che paga materialmente l'assegno, scrive infatti sul suo sito che l'assegno spetta a “nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti”, oppure, attenzione, “da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”. Agli extracomunitari servirebbe quindi il “permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo”, la cosiddetta carta di soggiorno.

Ma è davvero così? No, spiega l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, sulla base della direttiva comunitaria 2011/98. L'Italia avrebbe dovuto recepirla entro il 25 dicembre 2013 e, anche se non l'ha fatto, a partire da quella data la direttiva va comunque applicata.

La direttiva  riconosce “a tutti i lavoratori non comunitari le medesime prestazioni assistenziali che vengono riconosciute ai cittadini dello Stato che li ospita”. Tra queste ci sono, ad esempio, la carta acquisti, l'assegno dei comuni per la maternità e quello, appunto, per i nuclei familiari numerosi.

Il requisito del permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, quindi,  non serve più. Basta un normale permesso che consenta di lavorare, come ad esempio un permesso per motivi di lavoro, per attesa occupazione, per motivi di famiglia o per protezione umanitaria.

“Chi ha un permesso ordinario valido per lavorare e  gli altri requisiti presenti domanda in Comune entro il 31 gennaio” dice a Stranieriinitalia.it l'avvocato Alberto Guariso, che fa parte del Consiglio direttivo dell'Asgi. L'associazione ha avviato una campagna informativa per tutelare il diritto degli immigrati alle prestazioni sociali.

Ci sono Comuni, come quelli di Brescia e Verona, che hanno già recepito le novità della direttiva 2011/98, altri sono stati costretti a farlo dai tribunali ai quali si erano rivolti i cittadini stranieri. “È però fondamentale presentare domanda entro i termini, altrimenti poi è difficile far valere i propri diritti” sottolinea Guariso.

Ma che succede se l'addetto allo sportello di rifiuta di ritirare la domanda? “Occorre spedirla a mezzo raccomandata per non far scadere i termini. Successivamente, se viene rifiutata o non si riceve risposta – spiega ancora l'Asgi – ci si può rivolgere al nostro servizio antidiscriminazione”.

Stranieriinitalia.it

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