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Assistenza sociale. Unar: “No a requisiti aggiuntivi per gli stranieri”

“Chi ha un permesso di soggiorno almeno annuale va equiparato a italiani e comunitari”. La raccomandazione dopo i paletti fissati ingiustamente da molti enti locali

Roma – 6 dicembre 2011 – “Se una determinata prestazione di assistenza sociale è prevista dalla legge statale o regionale e da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini italiani e i cittadini comunitari, anche gli stranieri extracomunitari indicati dall’art. 41 del Testo Unico sull’Immigrazione”, cioè quelli che hanno un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Lo ricorda l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali in una raccomandazione emanata mercoledì scorso. Un intervento resosi necessario di fronte ai paletti fissati ingiustamente da molti Comuni per l’accesso degli immigrati all’assistenza sociale.

“L’UNAR – spiega una nota diffusa dall’Ufficio – ha rilevato negli ultimi due anni un crescente numero di provvedimenti amministrativi da parte degli enti locali volti a inserire surrettiziamente requisiti aggiuntivi quali quello di una residenza temporalmente protratta nel territorio nazionale o locale, al fine di pregiudicare la concreta possibilità di accesso ai servizi sociali ai cittadini extracomunitari che ne abbiano diritto secondo la normativa vigente, con una percentuale di istruttorie relative a questa fattispecie di discriminazioni superiore al 12% del totale”.

“Per questi motivi – dice il direttore dell’UNAR Massimiliano Monnanni – la raccomandazione emanata, che verrà trasmessa per opportuna conoscenza alle Prefetture e alle rappresentanze istituzionali di Regioni, Province e Comuni, e sulla cui applicazione l’Ufficio effettuerà un monitoraggio periodico, rappresenta un punto di riferimento e un supporto alle amministrazioni, al fine di evitare il ripetersi di situazioni che come UNAR abbiamo puntualmente contrastato e censurato”.

Scarica la raccomandazione dell’Unar

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