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Anziani, assicurazione sanitaria solo per gli ultimi arrivati

Chiarimento del Welfare sui ricongiungimenti. Scarica la nota Roma – 8 maggio 2009 – Le nuove regole sui ricongiungimenti, che prevedono un’assicurazione sanitaria per gli anziani ultrasessantacinquenni, non sono retroattive: chi ha avuto il permesso per famiglia prima che entrassero in vigore ha diritto all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale.

Il chiarimento arriva dal ministero del welfare, interpellato da asl e regioni su come regolarsi con l’assistenza sanitaria degli anziani immigrati arrivati in Italia con un ricongiungimento.

Il governo, con il decreto legislativo 160/2008, ha obbligato gli ultrasessantacinquenni chiamati qui dai figli a stipulare un’assicurazione sulla salute oppure  a iscriversi al Ssn pagando un contributo definito da un decreto dei ministeri del Welfare e dell’economia. Quel decreto però non è stato ancora emanato e quindi per ora l’unica strada percorribile è l’assicurazione.

Con una nota, il ministero spiega ora che ”le nuove disposizioni sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008 [quando è entrato in vigore il decreto]. Pertanto, gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto di ingresso rilasciato dopo tale data, non sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale”.

Per tutti gli altri, spiega il ministero, non è cambiato nulla.

“Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del sessantacinquesimo anno di età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale”.

Infine, “per quanto riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana, non trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 160/2008. Pertanto, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio”.

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EP

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