Così si diventa cittadini in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. La sintesi e le leggi di riferimento
Roma – 6 novembre 2009 – Mentre si discute la riforma della legge sulla cittadinanza, può essere utile dare uno sguardo a ciò che succede nel resto d’Europa.
Qui di seguito trovate una sintesi delle regole per diventare cittadini in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, tratta da un dossier del Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati. Se invece siete interessati ai testi integrali delle leggi di riferimento, cliccate qui.
FRANCIA
La cittadinanza (nationalité) francese è disciplinata dal Codice civile, agli articoli da 17 a 33-2, e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, del 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di nazionalità plurima, di cui sono firmatari Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda e Svezia.
In Francia la cittadinanza può essere acquisita in tre modi diversi.
Il primo comprende sia l’acquisizione per filiazione (jus sanguinis) che quella per nascita (jus soli).
Il secondo modo di acquisizione è rappresentato dal matrimonio con cittadino o cittadina francese.
Il terzo si produce in seguito ad una decisione delle autorità francesi (naturalizzazione).
Filiazione o nascita
Per quanto riguarda l’attribuzione per filiazione, è francese il figlio, legittimo o naturale, di una coppia in cui almeno uno dei due genitori sia francese (art. 18 c.c.).
Analogamente, è francese per filiazione anche il minore oggetto di adozione piena da parte di un francese. La cittadinanza non spetta invece al minore che sia oggetto di un’adozione semplice. Egli ha tuttavia facoltà, sino al momento della maggiore età, di reclamare la cittadinanza francese con dichiarazione, purché risieda in Francia alla data di quest’ultima. L’obbligo di residenza è sospeso qualora i genitori non risiedano in Francia.
La nazionalità può essere richiesta anche da un minore abbandonato in Francia ed allevato da un cittadino francese o affidato ai servizi di assistenza sociale per l’infanzia, purché abbia ricevuto un’educazione improntata ai valori ed alla cultura nazionale per almeno cinque anni.
Per quanto riguarda l’acquisizione per nascita, è francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza (art. 19-3 c.c.).
La semplice nascita nel territorio nazionale non rileva ai fini dell’attribuzione della cittadinanza se non per i minori figli di apolidi o di genitori sconosciuti o che non trasmettono la loro nazionalità.
Inoltre, per effetto della legge di modifica del c.c., del 16 marzo 1998, che ha soppresso il regime della manifestazione di volontà, ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo, continuo o discontinuo, di almeno 5 anni, dall’età di 11 anni in poi. Le autorità pubbliche e gli istituti di insegnamento sono tenuti ad informare le persone interessate sulle disposizioni normative in materia (art. 21-7 c.c.).
L’acquisizione automatica può essere anticipata a 16 anni dallo stesso interessato, con dichiarazione sottoscritta dinanzi all’autorità competente, o può essere reclamata per lui dai suoi genitori a partire dai 13 anni e con il suo consenso, nel qual caso il requisito della residenza abituale per 5 anni decorre dall’età di 8 anni.
Matrimonio
La cittadinanza francese è aperta, con dichiarazione da sottoscrivere dinanzi all’autorità competente, a qualunque straniero o apolide che contragga matrimonio con un cittadino o una cittadina francese, dopo il termine di 4 anni dal matrimonio (l’innalzamento del termine, da 2 a 4 anni, è stato introdotto dalla legge 2006-911, del 24 luglio 2006 relativa all’immigrazione, allo scopo di contrastare il fenomeno dei matrimoni a scopo di naturalizzazione), a condizione che alla data della dichiarazione la comunione di vita non sia cessata fra gli sposi, che il coniuge francese abbia conservato la propria nazionalità e che lo straniero dimostri una residenza effettiva e non interrotta in Francia per tre anni consecutivi (art. 21-2 c.c.). Il coniuge straniero deve inoltre dimostrare una conoscenza sufficiente della lingua francese.
La dichiarazione viene registrata, dopo un controllo di ammissibilità, presso il Ministero competente in materia di naturalizzazioni.
Il Governo può tuttavia opporsi all’acquisizione della nazionalità da parte del coniuge straniero, per indegnità o difetto di assimilazione, nel termine di due anni dalla dichiarazione di attribuzione. In caso di opposizione del Governo si considera l’acquisizione della cittadinanza come mai avvenuta, tuttavia la validità degli atti intervenuti tra la dichiarazione e il decreto di opposizione non può essere contestata sulla base della mancata attribuzione della cittadinanza (art. 21-4 c.c.).
Naturalizzazione
La naturalizzazione per decisione dell’autorità pubblica può essere concessa solo allo straniero maggiorenne che dimostri la propria residenza abituale in Francia nei 5 anni precedenti la sua domanda, salvo che egli non abbia compiuto e ultimato due anni di studi in un istituto di istruzione universitaria francese o non abbia reso importanti servizi allo Stato, nel qual caso il criterio della residenza viene ridotto a 2 anni. Inoltre, per essere naturalizzato occorre avere la residenza in Francia al momento della firma del decreto.
Con residenza si intende una residenza fissa, che presenti cioè un carattere stabile e permanente e che coincida con il centro degli interessi materiali e dei legami familiari del richiedente.
Possono essere naturalizzati, prescindendo dal criterio della residenza, gli stranieri incorporati nelle forze armate francesi; chi abbia reso dei servizi eccezionali allo Stato o lo straniero la cui naturalizzazione presenti per la Francia un interesse eccezionale, nel qual caso viene richiesto il parere del Consiglio di Stato su rapporto motivato del Ministro competente. La naturalizzazione può inoltre essere concessa a chi abbia lo status di rifugiato concessogli dall’Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA). In ogni caso è richiesta la maggiore età dell’interessato.
La cittadinanza per naturalizzazione non può tuttavia essere concessa a chi sia stato condannato ad una pena detentiva superiore o uguale a 6 mesi senza condizionale, o sia stato oggetto di un decreto di espulsione o di una interdizione dal territorio, o si trovi in una situazione irregolare, o sia stato condannato per atti di terrorismo.
Infine, sia l’acquisizione mediante dichiarazione (matrimonio) che quella mediante decreto (naturalizzazione) richiedono, in forme diverse, una conoscenza sufficiente della lingua francese da parte dell’interessato. Tale condizione non è richiesta per i rifugiati o apolidi che risiedono sul territorio nazionale da almeno 15 anni ed abbiano un’età superiore ai 60 anni.
La recente legge sull’immigrazione del 24 luglio 2006, ha inserito nel codice civile (articoli 21-28 e 21-29) alcune disposizioni che istituiscono la cerimonia di accoglienza nella cittadinanza francese, che viene organizzata, dal rappresentante dello Stato in ogni dipartimento, ogni sei mesi, cui sono invitate naturalmente le persone che abbiano acquisito la nazionalità francese di pieno diritto nei sei mesi precedenti la cerimonia ed i deputati e i senatori eletti nel dipartimento.
Effetto collettivo dell’acquisizione
A condizione che il suo nome sia menzionato nel decreto di naturalizzazione o nella dichiarazione di acquisizione, il figlio minore, legittimo o naturale, o il bambino oggetto di adozione piena, diventa francese di pieno diritto se uno dei due genitori ha acquisito la cittadinanza francese, purché egli abbia la stessa residenza abituale del genitore in questione. In caso di separazione o divorzio dei genitori, il bambino acquisisce la cittadinanza francese se risiede abitualmente o alternativamente con il genitore che diventa francese (art. 22-1 c.c.).
Doppia cittadinanza
Il possesso di una o più altre nazionalità non ha, in linea di principio, alcuna incidenza sulla cittadinanza francese.
La legge non richiede infatti che uno straniero diventato francese rinunci alla sua cittadinanza di origine o che un francese diventato straniero rinunci alla cittadinanza francese, salvo che fra gli Stati firmatari della Convenzione del Consiglio d’Europa, del 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di nazionalità plurima. Questa convenzione prevede infatti la perdita automatica della cittadinanza precedente.
La Francia non stabilisce distinzioni fra coloro che hanno una doppia cittadinanza (non importa se straniero divenuto francese o francese divenuto straniero) e tutti gli altri francesi per quanto riguarda i diritti e i doveri legati alla cittadinanza. Tuttavia, un francese che possegga la doppia cittadinanza non può far valere la propria cittadinanza francese dinanzi alle autorità dell’altro Stato di cui possiede la cittadinanza, qualora risieda nel suo territorio.
Perdita della cittadinanza
La perdita della cittadinanza francese si verifica generalmente per atto volontario e deriva da una dichiarazione o da una decisione della pubblica autorità.
Casi di rinuncia alla cittadinanza francese sono previsti dal Codice civile, in presenza di talune condizioni, a favore dei figli nati all’estero da un solo genitore francese o nati in Francia da un solo genitore nato in Francia.
Qualsiasi maggiorenne residente abitualmente all’estero, che abbia acquisito volontariamente una cittadinanza straniera, può, in presenza di talune condizioni, perdere la cittadinanza francese con dichiarazione sottoscritta davanti all’autorità competente.
In caso di matrimonio con uno straniero, il coniuge francese può rinunciare alla cittadinanza francese con dichiarazione, a condizione che abbia acquisito la cittadinanza del coniuge e che la residenza abituale della coppia sia stata fissata all’estero.
In ogni caso i francesi minori di 35 anni non possono dichiarare la perdita della cittadinanza se non sono in regola con gli obblighi del servizio militare.
Le persone che non sono nelle condizioni previste dalla legge per la perdita della nazionalità per dichiarazione, possono essere autorizzate con decreto qualora abbiano acquisito la cittadinanza di un paese straniero.
Il codice civile prevede anche la decadenza della cittadinanza in caso di condanna per reati di particolare gravità, come ad esempio terrorismo o attentato agli interessi fondamentali della nazione. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto previo parere del Consiglio di Stato, ma non deve causare casi di apolidia.
È possibile inoltre la reintegrazione nella nazionalità per le persone che l’abbiano perduta per matrimonio con uno straniero o per acquisizione di cittadinanza straniera, qualora ne facciano richiesta. La condizione per ottenere di nuovo la nazionalità è quella di aver conservato dei legami, con la Francia, di ordine culturale, professionale, economico e familiare.
GERMANIA
La Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz) del 1949, all’articolo 16, comma 1, sancisce il principio della irrevocabilità della cittadinanza tedesca, specificando essa si perde soltanto per effetto legge e, nel caso il soggetto interessato manifesti una volontà contraria, soltanto per impedire che egli diventi apolide. Tra le disposizioni transitorie e finali della Legge fondamentale vi è poi l’articolo 116 che reca la definizione di “tedesco”, inteso come “colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo status del 31 dicembre 1937”. A coloro che sono stati privati della cittadinanza tedesca tra il 30 gennaio 1933 e l’8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, è nuovamente concessa la cittadinanza sulla base di una richiesta di naturalizzazione. La stessa possibilità è offerta anche ai discendenti. Non sono considerati privi di cittadinanza coloro che dopo la fine della guerra hanno preso la residenza in Germania e non hanno manifestato una volontà contraria.
La disciplina legislativa federale in materia di cittadinanza è contenuta principalmente nella Legge sulla cittadinanza (Staatsangehörigkeitsgesetz – StAG)[1] del 22 luglio 1913 che, negli ultimi anni, ha subito tre rilevanti riforme. La prima, attuata con la Legge di riforma del diritto sulla cittadinanza del 15 luglio 1999 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha introdotto quale ulteriore condizione per l’acquisizione della cittadinanza tedesca il principio del luogo di nascita (ius soli o Geburtsortsprinzip), in aggiunta al principio di filiazione (ius sanguinis o Abstammungsprinzip).
Con la Legge sull’immigrazione (Zuwanderungsgesetz)[2] del 30 luglio 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, la regolamentazione del diritto alla naturalizzazione, prima contenuta nell’Ausländergesetz[3], è stata trasposta quasi integralmente in alcuni articoli della Legge sulla cittadinanza.
Infine, l’articolo 5 della Legge di attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia di diritto d’asilo e di soggiorno (Gesetz zur Umsetzung von aufenthalts- und asylrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union)[4], del 19 agosto 2007, entrata in vigore il 28 agosto 2007, ha introdotto una nuova modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca e ha modificato la normativa riguardante la naturalizzazione degli stranieri residenti in Germania.
Per quanto riguarda, più specificamente, le modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca, la Legge sulla cittadinanza, all’articolo 3, prevede che si possa diventare cittadini tedeschi per nascita, per adozione, per naturalizzazione e, a partire dalla riforma del 2007, nel caso in cui il soggetto interessato abbia ricevuto il trattamento di cittadino tedesco per un lungo periodo (Ersitzung).
In base alle nuove disposizioni, infatti,può acquisire la cittadinanza tedesca anche colui che per dodici anni è stato considerato dalla pubblica amministrazione come un cittadino della Repubblica federale senza esserlo (§ 3 comma 2). Finalità della norma è quella di tutelare la certezza del diritto, soprattutto nei casi in cui la cittadinanza tedesca costituisce una condizione necessaria per l’esercizio di ulteriori diritti, ad esempio il diritto di voto e quelli relativi alla disciplina del pubblico impiego.
Gli Uffici della pubblica amministrazione cui la legge fa riferimento sono da individuare nelle autorità statali e dei Länder competenti in materia di cittadinanza (per gli affari consolari, per il rilascio del passaporto e della carta di identità, per l’anagrafe e lo stato civile). Il riconoscimento dello status di cittadino tedesco può avvenire attraverso il rilascio di documenti che attestino l’identità tedesca del titolare (il passaporto o la carta di identità), l’iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni nazionali, regionali e comunali, l’assunzione nell’ambito del pubblico impiego o l’abilitazione ad una determinata professione. Tale diritto si estende anche ai discendenti.
La cittadinanza per nascita e per adozione
In base al principio di filiazione (ius sanguinis o Abstammungsprinzip), un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco (§ 4, comma 1). E’, tuttavia, necessario che la filiazione sia valida ai sensi della legge federale. Se, per esempio, la nazionalità tedesca è trasmessa dal padre e se questi non è sposato con la madre del bambino, è necessario il riconoscimento (Anerkennung) o la constatazione di paternità (Festellung der Vaterschaft) prima che il minore abbia compiuto il ventitreesimo anno di età.
Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (ius soli o Geburtsortsprinzip), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato (unbefristetes Aufenthaltsrecht) o, qualora sia un cittadino svizzero, sia in possesso di un permesso di soggiorno (Aufenthaltserlaubnis) rilasciato sulla base dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall’altra, riguardante la libertà di circolazione (§ 4, comma 3).
Un bambino di genitori ignoti (Findelkind) che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria (§ 4, comma 2).
L’acquisizione della cittadinanza tedesca viene iscritta nel registro delle nascite (Geburtenregister) nel quale è stata annotata la nascita del minore (§ 4, comma 3).
I bambini nati prima del 1° luglio 1993 da padre tedesco e madre straniera possono acquisire la cittadinanza tedesca mediante una dichiarazione, da effettuarsi entro il compimento del ventitreesimo anno di età, se il riconoscimento o l’accertamento della paternità sono validi per la legge tedesca e se il minore stesso è residente legalmente e stabilmente in Germania da tre anni (§ 5).
I bambini che divengono cittadini tedeschi in base al principio del luogo di nascita acquisiscono contemporaneamente anche la nazionalità dei genitori stranieri. Dal compimento della maggiore età hanno cinque anni di tempo per dichiarare la loro volontà di mantenere la nazionalità tedesca o quella del paese d’origine dei genitori. Tale dichiarazione deve avvenire in forma scritta (§ 29, comma 1). Nel caso in cui scelgano di conservare la nazionalità dei propri genitori o non facciano alcuna dichiarazione ufficiale entro i termini stabiliti, essi perdono la cittadinanza tedesca (§ 29, comma 2). Qualora l’interessato voglia mantenere la nazionalità tedesca deve dimostrare, entro gli stessi termini, di aver perso quella straniera (comma 3). Immediatamente dopo il compimento del diciottesimo anno età il soggetto interessato è informato dalle autorità competenti sullo svolgimento della procedura.
L’obbligo di rinuncia alla doppia cittadinanza non riguarda i minori che hanno acquisito la nazionalità tedesca in base al principio di filiazione. In tale caso, essi ottengono la cittadinanza di entrambi i genitori.
Infine, il paragrafo 6 disciplina l’acquisizione della cittadinanza attraverso l’adozione di un minore (Annahme als Kind) da parte di un cittadino tedesco. Tale diritto si estende anche ai suoi discendenti.
La cittadinanza per naturalizzazione
La legge riforma del 2007 ha modificato le norme riguardanti la naturalizzazione (Einbürgerung) degli stranieri residenti in Germania e ne ha semplificato le procedure.
Le disposizioni sulla naturalizzazione sono contenute principalmente negli articoli da 8 a 16, da 36 a 38, 40b e 40c della Legge sulla cittadinanza.
Per tutti coloro che non sono tedeschi per diritto di nascita, ma che vogliono diventarlo perché stabilitisi in Germania, la naturalizzazione rappresenta la via principale per poter acquisire la cittadinanza tedesca. La naturalizzazione non avviene in modo automatico, ma previa un’apposita richiesta da parte dell’interessato.
Nella fattispecie della naturalizzazione rientrano gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania, i coniugi stranieri di cittadini tedeschi e i figli minori.
Ai sensi del paragrafo 10 della Legge sulla cittadinanza, uno straniero che desideri ottenere la naturalizzazione deve possedere i seguenti requisiti:
• otto anni di residenza stabile e legale sul territorio federale tedesco [il termine non si applica al coniuge straniero e ai figli minori, che possono essere naturalizzati contemporaneamente al richiedente anche se risiedono legalmente in Germania da un periodo di tempo inferiore (§ 1o, comma 2), e non si interrompe per soggiorni all’estero fino a sei mesi (§ 12b, comma 1)];
• il possesso della capacità di agire (minimo 16 anni), in conformità con le disposizioni contenute nell’articolo 80, comma 1, della Legge sul soggiorno, o una rappresentanza legale;
• il rispetto e l’osservanza dell’ordinamento libero e democratico stabilito nella Legge fondamentale tedesca;
• il diritto di soggiorno a tempo indeterminato o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del paragrafo 4, comma 3, della Legge sulla cittadinanza o un regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno degli scopi previsti agli articoli 16, 17, 20, 22, 23, comma 1, 23a, 24 e 25, comma da 3 a 5 della Legge sul soggiorno;
• la capacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico, senza far ricorso a sussidi sociali (Sozialhilfe) o all’indennità di disoccupazione(Arbeitslosengeld II). Con la riforma del 2007, anche le persone al di sotto dei 23 anni che aspirano alla naturalizzazione devono provvedere al proprio sostentamento senza ricorrere ai sostegni economici previsti nel Secondo Libro del Codice sociale (Sicurezza di base per le persone in cerca di lavoro) e nel Dodicesimo Libro del Codice Sociale (Pubblica assistenza);
• la rinuncia o la perdita della cittadinanza d’origine. La legge di riforma del 19 agosto 2007 consente, tuttavia, a tutti i cittadini dell’Unione europea e della Svizzera di conservare la propria cittadinanza d’origine (§ 12, comma 2);
• l’assenza di condanne penali per aver compiuto atti contrari alla legge o di misure di correzione e di sicurezza. La recente riforma ha reso più rigorosi i limiti per i reati penali minori: è escluso dalla procedura di naturalizzazione chi è stato condannato ad una pena pecuniaria che superi i 90 tassi giornalieri o una pena detentiva di durata superiore ai tre mesi;
• la dimostrazione di una sufficiente conoscenza della lingua tedesca;
• la conoscenza dell’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché delle condizioni di vita in Germania a cui il candidato alla naturalizzazione deve conformarsi.
La conoscenza della lingua tedesca rappresenta una delle condizioni fondamentali per ottenere la cittadinanza e per integrarsi nel tessuto sociale e politico del paese. La riforma del 2007 ha stabilito che per ottenere la naturalizzazione il candidato deve superare un esame scritto ed orale di lingua tedesca e conseguire il Zertifikat Deutsch, equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (per i minori fino a 16 anni è sufficiente una conoscenza della lingua adeguata alla loro età). Sono escluse da tale obbligo le persone impedite da malattie fisiche o mentali.
L’articolo 10, comma 3 della Legge sulla cittadinanza prevede la possibilità per gli stranieri che abbiano frequentato e superato con successo un corso di integrazione (Integrationskurs) di ridurre di un anno (da otto a sette) il periodo minimo di soggiorno richiesto per ottenere la naturalizzazione. Con la recente legge di modifica della normativa sulla cittadinanza, tale periodo può essere ulteriormente ridotto a sei anni qualora lo straniero dimostri di aver compiuto grandi sforzi di integrazione, come, ad esempio, quello di aver superato il livello B1 di conoscenza della lingua tedesca richiesto per legge.
Infine, a partire dal 1 settembre 2008 è obbligatorio dimostrare di conoscere l’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania attraverso il superamento di un test di naturalizzazione (Einbürgerungstest), dal quale sono comunque esonerate le persone impedite da malattie fisiche o mentali. Per la preparazione dell’esame sono messi a disposizione corsi di naturalizzazione (Einbürgerungskurse) la cui partecipazione, tuttavia, non è obbligatoria (§ 10, comma 5).
Le disposizioni relative alla naturalizzazione degli stranieri si applicano anche nel caso di matrimonio o di convivenza registrata (Lebenspartnerschaft) con cittadini tedeschi, fattispecie detta della “naturalizzazione dovuta” (Soll-Einbürgerung o In-der-Regel Einbürgerung)regolata dal § 9. La naturalizzazione è concessa, nel rispetto delle condizioni previste al § 8, qualora si sia persa o si rinunci alla cittadinanza d’origine e si dimostri la conoscenza delle condizioni di vita in Germania nonché della lingua tedesca. Anche i figli minori dei coniugi o dei conviventi registrati stranieri possono essere naturalizzati. In questo caso, il periodo di soggiorno richiesto per presentare la relativa richiesta è ridotto da otto a tre anni, mentre la durata del matrimonio o della convivenza registrata deve essere di almeno due anni.
Per coloro ai quali viene riconosciuto il diritto di asilo ai sensi dell’art. 16a della Legge fondamentale, per i rifugiati ufficialmente riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra e per gli apolidi la procedura è più breve, essendo sufficienti sei anni di soggiorno per ottenere la cittadinanza.
I §§ 13 e 14 della Legge sulla cittadinanza riguardano, infine, altre due fattispecie di “naturalizzazione discrezionale” (Kann-Einbürgerung o Ermessenseinbürgerung). Si tratta, rispettivamente, della naturalizzazione di ex cittadini tedeschi che risiedono abitualmente all’estero e dei loro figli minori legittimi e adottivi, e della naturalizzazione di cittadini stranieri che vivono all’estero e mantengono legami particolari con la Germania, tali da giustificare la naturalizzazione.
Le domande di naturalizzazione possono essere presentate alle competenti autorità locali dopo il compimento del sedicesimo anno di età.
In base al § 38, comma 2, della Legge sulla cittadinanza è richiesta una tassa di naturalizzazione di 255 euro. Per i figli minori che non sono economicamente indipendenti l’importo è di 51 euro.
Al formulario, predisposto dalle autorità locali per la richiesta di naturalizzazione, devono essere allegati i seguenti documenti: una foto formato tessera, il passaporto con il permesso di soggiorno, il certificato di nascita, il certificato di matrimonio, se è richiesta anche la naturalizzazione del coniuge, un documento che indichi lo stipendio percepito (Verdienstbescheinigung) ed eventualmente un certificato del datore di lavoro, un certificato dell’istituto (legalmente riconosciuto) che attesti le competenze linguistiche.
La cittadinanza doppia o plurima
Nella normativa vigente resta valido il principio generale per cui non è ammessa la cittadinanza doppia o plurima (Vermeidung von Doppelte Staatsangehörigkeit – Mehrstaatigkeit). Coloro che intendono acquisire la cittadinanza tedesca attraverso la naturalizzazione devono, quindi, rinunciare a quella d’origine.
Esistono, tuttavia, delle circostanze, previste al § 12 della Legge sulla cittadinanza, che rappresentano un’eccezione alla regola generale, giustificate dal fatto che talora non è possibile rinunciare alla propria nazionalità, perché l’ordinamento del paese di origine non lo prevede o perché lo Stato straniero regolarmente respinge le richieste[5]. La legge prevede alcune eccezioni anche nel caso di persone molto anziane, di profughi e rifugiati politici e qualora la rinuncia comporti il versamento di tasse particolarmente elevate o determini l’insorgenza di gravi pregiudizi di natura economica o patrimoniale. Inoltre, a partire dal 28 agosto 2007, la rinuncia alla nazionalità d’origine non è necessaria se il richiedente è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, della Svizzera o di un altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca ha stipulato una convenzione di diritto internazionale (§ 12, commi 2 e 3). Sempre sulla base delle misure introdotte nel 2007, anche i cittadini tedeschi non perdono automaticamente la loro cittadinanza qualora acquisiscano quella di uno Stato membro dell’Unione europea, della Svizzera o di un altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca ha stipulato una convenzione di diritto internazionale (§ 25, comma 1).
I cittadini tedeschi che desiderino ottenere la cittadinanza di un altro Stato senza perdere quella del paese di origine possono richiedere la cosiddetta autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca (Beibehaltungsgenehmigung) che può essere concessa a discrezione dalle competenti autorità nazionali dopo aver ponderato gli interessi pubblici e privati (§ 25, comma 2).
REGNO UNITO
Riferimenti normativi
La cittadinanza britannica è disciplinata dal British Nationality Act del 1981, in vigore dal 1° gennaio 1983; alcune modifiche sono state introdotte, tra gli altri, con il British Overseas Territories Act del 2002[6], il Nationality, Immigration and Asylum Act del 2002[7], l’Immigration, Asylum and Nationality Act del 2006[8].
La disciplina della cittadinanza
L’istituto della cittadinanza si articola in forme diverse in base a tre distinti ambiti territoriali: cosicché è contemplata non solamente la cittadinanza britannica propriamente detta – relativa al Regno Unito, alle Isole del Canale e all’Isola di Man -, ma anche la British Dependent Territories Citizenship e la British Overseas Citizenship. Nel secondo e nel terzo caso, norme speciali sono dettate per la cittadinanza.
Nascita nel Regno Unito
Si è cittadini britannici se al momento della nascita uno dei genitori è cittadino britannico o è autorizzato dall’autorità competente a soggiornare nel Regno Unito in modo permanente (cosiddetto settlement, “stabilimento”), ossia non deve più soggiacere a limiti temporali del soggiorno dettati dalla legislazione in materia di immigrazione (Immigration Act del 1971 e successive modifiche), né trovarsi a maggior ragione in situazione irregolare.
Quando al momento della nascita del figlio nessuno dei due genitori è cittadino britannico o è stabilito nel Regno Unito, vi sono diversi modi per acquisire la cittadinanza.
In primo luogo, se successivamente uno dei genitori diventa cittadino britannico o riceve il diritto di stabilirsi (to settle), il figlio può fare domanda di “naturalizzazione”, ma prima del compimento della maggiore età.
Il figlio può inoltre fare domanda se ha vissuto nel Regno Unito per i primi 10 anni dopo la nascita, non essendosi assentato per più di 90 giorni in ciascuno di questi anni. In tal caso non sono previsti limiti di tempo.
Naturalizzazione dei cittadini stranieri
Se una persona è sposata con un cittadino britannico, l’acquisizione della cittadinanza è relativamente semplice. Il richiedente deve infatti dimostrare che: ha la maggiore età; è stabilito (settled) nel Regno Unito (non importa da quando); vi ha vissuto legalmente per almeno 3 anni e non è stato assente dal paese per più di 270 giorni in questo periodo e per non più di 90 giorni nell’anno precedente la domanda; soddisfa a condizioni di salute mentale (sound mind and good character) e di onorabilità (in sostanza è in regola sotto il profilo fiscale e penale).
Se una persona non è sposata ad un cittadino britannico, la legge impone invece una serie di requisiti più onerosi. Il richiedente deve infatti dimostrare che: ha la maggiore età; è stabilito (settled) nel Regno Unito da almeno 1 anno; vi ha vissuto legalmente per almeno 5 anni e non è stato assente dal paese per più di 450 giorni in questo periodo e per non più di 90 giorni nell’anno precedente la domanda; soddisfa alle succitate condizioni di salute mentale e di onorabilità; ha intenzione di continuare a vivere nel Regno Unito.
Dal 1° novembre 2005, tutti i richiedenti devono inoltre: superare un test che dimostri una conoscenza sufficiente della lingua inglese, gallese o gaelica scozzese (livello Entry 3 dell’English for Speakers of Other Languages – ESOL); superare un altro test che dimostri “la conoscenza sufficiente della vita nel Regno Unito”, nella forma di domande sulle istituzioni sociali e civili del paese per una durata complessiva di 45 minuti[9]; partecipare a livello locale ad una “cerimonia della cittadinanza”, in occasione della concessione della stessa, che prevede la prestazione di un giuramento solenne (Oath and Pledge to the United Kingdom).
I due test possono essere sostenuti dopo aver seguito appositi corsi offerti da organismi accreditati e sono a pagamento per il candidato.
Il Ministero degli Interni (Home Office) può respingere la domanda di cittadinanza in teoria senza l’obbligo di fornire una motivazione, ma la giurisprudenza delle corti ha imposto che esso debba comunicare in linea di principio i motivi del rigetto e che il richiedente possa presentare sue osservazioni prima della decisione definitiva. Non esiste un diritto generale di ricorso (right of appeal). È invece possibile presentare una nuova domanda.
Ai sensi della legislazione antiterrorismo, lo stesso Ministero può decidere di privare una persona della cittadinanza britannica se questa ha compiuto atti seriamente pregiudizievoli per gli interessi vitali del Regno Unito. Tale potere si aggiunge a quello di revoca della cittadinanza, già previsto in caso di frode, false dichiarazioni o occultamento di fatti.
In entrambi i casi è ammesso il diritto di ricorso.
Infine, è consentito il possesso, da parte di colui che ottenga la cittadinanza britannica, di altre nazionalità, purché ciò sia consentito dallo Stato di origine.
SPAGNA
Riferimenti normativi
Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, art. 11
Codice civile, artt. 17-28 (modificati con la legge 36/2002, dell’8 ottobre 2002)
Legge 32/2002, del 5 luglio 2002, di modifica della legge 17/1999, sull’accesso degli stranieri alla condizione di militare di professione
La cittadinanza d’origine
La Costituzione spagnola del 1978, all’articolo 11, rinvia ad una legge attuativa per quanto concerne le modalità di acquisizione, conservazione e perdita della cittadinanza (nacionalidad), limitandosi a porre il principio generale del divieto della privazione della cittadinanza nei confronti degli spagnoli d’origine. Un’ulteriore disposizione riguarda la possibilità di sottoscrivere trattati internazionali sulla “doppia cittadinanza” (doble nacionalidad) con i paesi ispano-americani o con altri paesi che abbiano mantenuto particolari legami con la Spagna, sulla base del principio di reciprocità.
La normativa specifica sul diritto di cittadinanza è contenuta nel codice civile, all’interno del Libro primo “Delle persone”, nel Titolo I “Degli spagnoli e degli stranieri” (artt. 17-28).
In particolare, sono spagnoli d’origine:
• i nati da padre o madre spagnoli;
• i nati in Spagna da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato in Spagna, ad eccezione dei figli di funzionari diplomatici o consolari accreditati in Spagna;
• i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro paesi d’origine non assegna al figlio la cittadinanza;
• i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata. In tal caso si considerano nati nel territorio nazionale i minori di età il cui primo luogo conosciuto di soggiorno sia la Spagna.
Nel caso in cui la filiazione o la nascita in Spagna siano accertati dopo il compimento del diciottesimo anno di età, l’interessato non acquista automaticamente la cittadinanza spagnola d’origine, ma ha due anni di tempo per optare in tal senso.
Nella circostanza opposta, cioè laddove si scopra successivamente la mancanza di uno dei requisiti fondamentali per il possesso della cittadinanza spagnola d’origine, se l’interessato, fatta salva la sua buona fede, è stato considerato cittadino spagnolo per almeno dieci anni ininterrotti, con iscrizione regolare presso i registri dello stato civile, mantiene la cittadinanza.
È infine cittadino d’origine lo straniero, minore di diciotto anni, che viene adottato da uno spagnolo.
La cittadinanza mediante opzione
In aggiunta ai casi di possesso della cittadinanza d’origine, è possibile, come già accennato (accertamento della nascita o filiazione in Spagna dopo il compimento del diciottesimo anno di età), optare per la cittadinanza spagnola; tale possibilità è prevista, infatti, anche per gli adottati nella maggiore età, purché esercitino tale opzione entro i due anni dall’adozione.
Il codice civile individua inoltre altre due categorie che possono esercitare il diritto d’opzione:
• le persone che siano, o siano state, soggette alla patria potestà di uno spagnolo;
• coloro il cui padre o madre, nato in Spagna, abbia avuto in passato la cittadinanza spagnola.[10]
La dichiarazione di opzione va fatta dall’interessato, se maggiorenne e con piena capacità giuridica; per i minorenni, purché maggiori di quattordici anni, è richiesta l’assistenza di un rappresentante legale. Per i minori di quattordici anni, infine, è possibile soltanto la richiesta inoltrata da un rappresentante legale dell’optante, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del domicilio del richiedente, ascoltato il parere del Pubblico Ministero e nell’interesse del soggetto.
In caso di dichiarazione effettuata direttamente dall’interessato in possesso della maggiore età, è previsto, anche per chi è stato soggetto alla patria potestà di un cittadino, il termine di due anni per far valere l’opzione, mentre tale termine non si applica nel caso di chi ha avuto un genitore nato in Spagna e che era stato, in passato, cittadino spagnolo.
Trascorso il termine di due anni è comunque ancora possibile ottenere la cittadinanza, ma attraverso la “acquisizione” della stessa e previo il requisito della “residenza legale”.
L’acquisizione della cittadinanza
La cittadinanza spagnola può anche essere acquisita con due modalità: in primo luogo attraverso il rilascio di un “certificato di cittadinanza” (carta de naturaleza) mediante “Real Decreto”, emanato a discrezione dell’autorità competente, ma soltanto nei casi in cui il richiedente si trovi in “circostanze eccezionali”; in secondo luogo, nella maniera più frequente, l’ottenimento della cittadinanza avviene con il requisito della “residenza in Spagna”, su concessione del Ministro della Giustizia.
In entrambi i casi la domanda va inoltrata con gli stessi criteri già elencati per l’opzione a favore della cittadinanza spagnola, a seconda dell’età del richiedente.
Il requisito fondamentale, per la richiesta in base alla residenza, è appunto quello della “residenza legale e continuata” in Spagna per un periodo di 10 anni, come regola generale.
Per tale criterio di base sono tuttavia previste alcune eccezioni favorevoli:
• per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati politici: 5 anni di residenza;
• per i cittadini d’origine dei paesi ispano-americani, per quelli di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale, Portogallo e per i sefarditi: 2 anni di residenza;
• per coloro che sono nati in Spagna: 1 anno di residenza;
• per coloro che sono sposati con un cittadino spagnolo da almeno un anno e non sono separati legalmente o di fatto: 1 anno di residenza;
• per coloro che sono, o sono stati, soggetti legalmente alla tutela, alla custodia o all’affidamento di un cittadino o di un ente spagnolo per due anni consecutivi: 1 anno di residenza;
• per i vedovi o le vedove di uno spagnolo o di una spagnola, se alla morte del coniuge non vi era separazione legale o di fatto: 1 anno di residenza;
• per i nati fuori dalla Spagna, ma con un genitore o un nonno che ha avuto, in passato, la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza;
• per coloro che non hanno fatto valere, in passato, il diritto di opzione per la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza.
La domanda, rivolta al Ministro della Giustizia, va presentata presso l’ufficio dello stato civile dove si trova il domicilio del richiedente, corredata dai diversi certificati richiesti per le differenti fattispecie sopra elencate e, in ogni caso, da un certificato della Direzione generale di Polizia che attesti la durata della residenza legale e continuata in Spagna.
L’interessato deve inoltre attestare “buona condotta civica e sufficiente grado di integrazione nella società spagnola”.
A tale proposito sono richiesti, oltre ai certificati concernenti i precedenti penali, in Spagna e nel paese di provenienza, anche un certificato che attesti l’iscrizione ai tutti i ruoli anagrafici e tributari (certificado de empadronamiento); lo straniero dovrà inoltre dimostrare quali sono i suoi mezzi di sostentamento in Spagna.
Il Ministro della Giustizia può respingere la richiesta di cittadinanza con decisione motivata, per ragioni di ordine pubblico o d’interesse nazionale. Tale atto è impugnabile in via amministrativa.
La concessione della cittadinanza, sia mediante opzione che a seguito di rilascio del “certificato di cittadinanza” o per acquisizione con residenza in Spagna, decade automaticamente dopo 180 giorni se la persona interessata, nel caso sia maggiore di 14 anni ed in pieno possesso della capacità giuridica ad agire, non compie i seguenti atti:
• dichiara o promette fedeltà al Re ed obbedienza alla Costituzione e alle leggi;
• dichiara di rinunciare alla sua cittadinanza di origine, ad eccezione di coloro che provengono dai paesi ispano-americani e da Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e Portogallo, in base alla possibilità della “doppia cittadinanza”, prevista all’articolo 11 della Costituzione;
• registra l’acquisizione della cittadinanza spagnola presso l’ufficio dello stato civile.
Infine, disposizioni speciali sull’acquisizione della cittadinanza spagnola, non inserite nel codice civile, sono state recentemente introdotte con la settima disposizione aggiuntiva della Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.[11]
Le disposizioni, di natura temporanea, consentono infatti la richiesta di acquisizione della cittadinanza spagnola, entro un periodo di due anni a partire dall’entrata in vigore della legge, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di un anno, con decisione del Consiglio dei Ministri, per le seguenti due categorie:
• persone con padre o madre che siano stati spagnoli di origine;
• nipoti di coloro che persero o dovettero rinunciare alla cittadinanza spagnola come conseguenza dell’esilio.
La perdita e il riacquisto della cittadinanza
In base al codice civile perdono la cittadinanza spagnola coloro che, divenuti indipendenti dalla loro famiglia di origine (emancipados), decidano di risiedere abitualmente all’estero, di acquisire volontariamente un’altra cittadinanza o di utilizzare esclusivamente una cittadinanza straniera, che avevano prima della loro emancipazione.
La perdita della cittadinanza spagnola avviene dopo tre anni, calcolati a partire dall’acquisizione della nuova cittadinanza o dall’emancipazione. Gli interessati potranno tuttavia evitare di perdere la cittadinanza spagnola se, entro il tempo indicato, dichiarano di volerla conservare innanzi all’ufficiale dello stato civile.[12]
L’acquisizione della cittadinanza di uno dei paesi ispano-americani o di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e Portogallo non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza spagnola, vista la possibilità della doppia cittadinanza.
In ogni caso perdono la cittadinanza spagnola coloro che rinunciano espressamente ad essa, ne mantengono un’altra e risiedono abitualmente all’estero.
Coloro che sono nati e risiedono all’estero, ma sono cittadini spagnoli in quanto figli di padre o madre spagnola, seppure nati all’estero a loro volta, laddove le leggi del paese gli attribuiscano la cittadinanza dello stesso, perderanno in ogni caso la cittadinanza spagnola, a meno che non dichiarino espressamente di volerla conservare innanzi all’ufficiale dello stato civile, entro tre anni a partire dalla maggiore età o dall’emancipazione.[13]
Per gli spagnoli che non sono cittadini d’origine, ma per acquisizione, la perdita della cittadinanza avviene nei seguenti casi:
• quando, per un periodo di tre anni, utilizzano esclusivamente la cittadinanza alla quale avevano dichiarato di rinunciare per acquisire la spagnola;
• quando entrano volontariamente al servizio di Forze Armate straniere o rivestono cariche politiche in uno Stato straniero, contro il divieto espresso dal Governo spagnolo.
La sentenza definitiva che afferma che l’interessato è incorso nei reati di falsità, occultazione o frode, con riferimento all’acquisizione della cittadinanza spagnola, produce la nullità dell’atto stesso di acquisizione, anche se non deriveranno da ciò effetti pregiudiziali per le terze persone eventualmente coinvolte, purché sia accertata la loro buona fede.
L’azione penale di annullamento può essere avviata sia d’ufficio, dal Pubblico Ministero, sia a seguito di denuncia personale, entro un periodo massimo di quindici anni.
Coloro che abbiano perso la cittadinanza spagnola potranno comunque recuperarla, se in possesso dei seguenti requisiti e con la procedura indicata:
• avere la residenza legale in Spagna. Tale requisito non è richiesto agli emigranti o ai loro figli. Negli altri casi è possibile, in circostanze eccezionali, ottenere la deroga rilasciata dal Ministro della Giustizia;
• dichiarare, innanzi all’ufficiale dello stato civile, di voler recuperare la cittadinanza spagnola;
• iscrivere il recupero della cittadinanza nel registro dello stato civile.
Per i casi sopra menzionati di annullamento dell’atto di acquisizione della cittadinanza spagnola, per falsità, occultazione o frode, al fine di ottenere il recupero o l’acquisizione della cittadinanza è richiesta anche un’apposita abilitazione, rilasciata discrezionalmente dal Governo spagnolo.
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[1] Il testo aggiornato della legge sulla cittadinanza (Staatsangehörigkeitsgesetz), da ultimo modificata con l’articolo 3 della legge del 17 dicembre 2008, è consultabile all’indirizzo Internet: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/rustag/gesamt.pdf.
[2] Il testo aggiornato della legge sull’immigrazione (Zuwanderungsgesetz) è reperibile all’indirizzo Internet: http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl104s1950.pdf.
[3] In sostituzione della Legge sugli stranieri (Ausländergesetz), abrogata dalla nuova legge sull’immigrazione (Zuwanderungsgesetz), è entrata in vigore la legge sul soggiorno (Aufenthaltsgesetz) del 30 luglio 2004, da ultimo modificata con l’articolo 1a della legge del 22 dicembre 2008. Il testo della legge sul soggiorno è reperibile all’indirizzo Internet: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/aufenthg_2004/gesamt.pdf.
[4] Il testo completo della legge è consultabile, in lingua tedesca, all’indirizzo internet: http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl107s1970.pdf
[5] Il Ministero federale dell’interno, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri, elabora periodicamente una lista dei paesi che non consentono la rinuncia alla cittadinanza. Attualmente, sono l’Afghanistan, l’Algeria, l’Eritrea, l’Iran, Cuba, il Libano, il Marocco, la Siria e la Tunisia.
[6] http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/20020008.htm
[7] http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/20020041.htm
[8] http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/20060013.htm
[9] http://www.lifeintheuktest.gov.uk
[10] Si tratta di una delle modifiche al codice civile introdotte con la legge 36/2002. La finalità dichiarata della legge è quella di “facilitare la conservazione e la trasmissione della cittadinanza spagnola”, in ottemperanza a quanto previsto nell’articolo 42 della Costituzione spagnola, che impegna lo Stato nella salvaguardia dei diritti economici e sociali dei lavoratori spagnoli all’estero e nel favorire il loro rientro in patria.
[11] Testo allegato nella sezione “Documentazione”.
[12] Tale possibilità è stata inserita con la legge 36/2002, al fine di consentire agli interessati di non perdere la cittadinanza spagnola in maniera, per così dire, automatica, cioè solo in conseguenza del trascorrere di un periodo di tempo determinato.
[13] Anche tale disposizione è stata introdotta con la legge 36/2002, sempre con l’intento di evitare la perdita della cittadinanza in modo automatico.