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Bonus famiglia anche se i parenti sono in patria

La precisazione dell’Agenzia delle Entrate. Bisogna però dimostrare che sono a carico Roma 6 febbraio 2009 – Anche i familiari rimasti in patria “fanno numero” per il bonus famiglia. Lo spiega una circolare dell’Agenzia delle Entrate dedicata al contributo assegnato dal decreto anticrisi ai nuclei più poveri.

“Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente sia residente in Italia” ricorda l’Agenzia.  La circolare sottolinea che “per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato”.

Il bonus  può essere chiesto da lavoratori dipendenti e pensionati (sono esclusi quindi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori, chi ha la partita iva…) e consiste in una somma variabile a seconda del reddito e dei componenti il nucleo familiare:

Tipologia famiglia

reddito complessivo massimo

bonus

 

 

 

Pensionato solo

15mila euro

200 euro

famiglia 2 persone

17mila euro

300 euro

famiglia 3 persone

17mila euro

400 euro

famiglia 4 persone

20mila euro

500 euro

famiglia 5 persone

20mila euro

600 euro

famiglia >  5 persone

22mila euro

1000 euro

famiglia con portatoredi handicap

35mila euro

1000 euro

Per dimostrare che i familiari rimasti all’estero sono a carico, si potrà utilizzare:

a) documentazione originale rilasciata dal proprio consolato, con traduzione in lingua italiana e asseverazione della Prefettura;

b) documentazione con l’ "apostille", per chi arriva da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione rilasciata nel Paese d’origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano.

I lavoratori dipendenti dovranno presentare la domanda al loro datore di lavoro, i lavoratori domestici (colf, badanti, babysitter) agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, pensionati e disoccupati dovranno invece rivolgersi all’Inps.  I soldi arriveranno dopo un mese direttamente in busta paga (il datore di lavoro sarà risarcito dallo Stato) oppure con la pensione.

I moduli e le istruzioni possono essere scaricati dal sito www.agenziaentrate.it , ma conviene rivolgersi a un patronato per avere informazioni e assistenza  gratuita. Sono stati prorogati, intanto, i termini per presentare la domanda, che variano in base a chi presenta la domanda e a quale anno si considera per calcolare reddito e componenti del nucleo familiare.

Lavoratori dipendenti (domanda al datore di lavoro) e pensionati (domanda all’Inps) :
–    entro il 28 febbraio 2009, se si considera l’anno 2007;
–    entro il 31 marzo 2009 se si considera l’anno 2008.

Lavoratori domestici (domanda all’Agenzia delle Entrate):
–    entro il 30 aprile 2009, se si  considera l’anno 2007;
–    entro il 30 giugno 2009, se si considera l’anno 2008, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
–    insieme alla dichiarazione dei redditi 2008, per chi è tenuto a presentarla,  se si considera l’anno 2008

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La circolare dell’Agenzia delle Entrate

Elvio Pasca

 

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