"La temporanea mancata convivenza dettata da ragione economiche rende nullo il decreto del prefetto" Roma, 30 ottobre 2010 – Non puo’ essere espulso l’immigrato, il cui permesso di soggiorno e’ scaduto, che temporaneamente non convive con il coniuge italiano. La mancata convivenza dettata da "ragioni economiche", dice la Cassazione, puo’ rendere nullo il decreto di espulsione emesso dal prefetto.
In questo modo, la Prima sezione civile ha dichiarato inammissibile il ricorso del ministero dell’Interno che chiedeva che venisse applicato il decreto di espulsione notificato il 13 luglio del 2007 dal Prefetto di Varese nei confronti di un extracomunitario, Ramirez A., il cui permesso di soggiorno non era stato rinnovato alla luce della "mancata convivenza" con la consorte italiana.
Gia’ il giudice di Pace di Varese, nel novembre 2007, aveva dato ragione all’extracomunitario sostenendo che egli risultava sposato con una cittadina italiana e che la mancata convivenza al momento del controllo era dettata "esclusivamente da ragioni economiche". Contro questa decisione il Viminale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che, tra l’altro, non era stato chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.
Piazza Cavour – sentenza 22230 – ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ministero e, pur riconoscendo che "il riconoscimento della convivenza con il coniuge di nazionalita’ italiana non e’ presumibile in base all’esistenza del matrimonio e deve essere provata dall’espulso", ha rilevato che "il giudice di merito, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, ha ritenuto che nella specie non vi e’ stata separazione giudiziale o consensuale – circostanza incontroversa – e che la mancata convivenza al momento dipende esclusivamente da ragioni economiche". Sufficienti per non determinare l’allontanamento dell’immigrato dal nostro territorio.