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Cassazione: “Foglio di via? Spiegare sempre il motivo”

Il Questore deve specificare perché non ha trattenuto lo straniero in un centro. Scarica la sentenza

Roma – 12 gennaio 2008 – I Questori devono sempre motivare bene il foglio di via dato ai clandestini, altrimenti questo non ha valore. Lo ha ribadito la Cassazione con una sentenza depositata venerdì scorso.

Quasi un anno fa il tribunale di Verona ha assolto un cittadino straniero senza permesso di soggiorno che non aveva obbedito all’ordine del Questore di allontanarsi dall’Italia entro cinque giorni. Secondo il giudice quell’ordine era carente di motivazione, perché il Questore si era limitato a spiegare che “non è possibile trattenere lo straniero in questione presso un centro di permanenza temporanea”.

La procura di Verona ha presentato ricorso, ma la Cassazione  le ha dato torto.  Secondo la Suprema Corte, ”al fine di assicurare il controllo di legalità” è necessario che il decreto di espulsione motivi bene le cause ”non bastando che si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge senza alcuna indicazione, sia pure concisa, delle ragioni di tale impossibilità”.

Insomma, il Questore avrebbe dovuto spiegare, anche succintamente,  perché non era possibile trattenere lo straniero in un centro (per esempio, non c’erano posti? ), e non ripetere semplicemente la formula di legge (“non è possibile…” ).

Le  diverse forme di espulsione (coatta, con trattenimento o semplice intimazione), non sono equivalenti. La Cassazione contesta però la tesi della Procura, secondo la quale  la semplice intimazione ad allontanarsi è la prassi più favorevole per il cittadino straniero.

”La normale situazione di disagio in cui versa il migrante economico e lo straniero privo del permesso di soggiorno – si legge nella sentenza – non consente davvero di presumere che l’ordine di allontanarsi con i propri mezzi entro 5 giorni pena la commissione di un delitto per il quale oggi e’ minacciata una pena minima di un anno di reclusione, sia per lui evenienza favorevole”.

Scarica la sentenza


EP

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