Lo ha riconosciuto la Cassazione che, nel ricordare la ”condizione di reciprocita’ dell’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero”, ha ricordato che agli immigrati e’ assicurata ”tutela integrale ai diritti inviolabili con la conseguenza che allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, e’ sempre consentito domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona avvenuta in Italia”.
In questo modo la terza sezione civile (sentenza 1493) ha accolto il ricorso dei familiari di un tunisino residente a Modena che, il 10 ottobre del 1998, era rimasto vittima di un incidente stradale. La Corte d’Appello di Bologna, nel luglio 2009 aveva negato ai familiari del tunisino il risarcimento richiesto sulla base del fatto che non era stata dimostrata l’esistenza nell’ordinamento giuridico della Tunisia di una norma scritta secondo la quale ad ogni cittadino di altri Paesi dovesse venire riconosciuto il risarcimento del danno morale.
La Suprema Corte ora ha accolto il ricorso dei famigliari dell’immigrato e, disponendo un nuovo processo d’appello davanti alla Corte di Bologna, ha ricordato che anche per gli immigrati c’e’ ”reciprocita’ dell’esercizio dei diritti civili”.