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Cassazione: ricongiungimento anche senza lavoro fisso

Basta un reddito di 400 euro al mese, respinto ricorso del Viminale ROMA, 23 maggio 2009 – Gli immigrati hanno diritto al ricongiungimento familiare anche se non hanno un lavoro fisso. Basta che dimostrino di guadagnare, anche con lavori occasionali, poco più di 4.900 euro l’anno. In pratica l’importo dell’assegno sociale che, per il 2009, è fissato in circa 409 euro mensili.

Lo sottolinea la Cassazione che ha respinto un ricorso del Viminale contro la domanda di ricongiungimento familiare presentata da un senegalese, condannando il ministero dell’Interno anche al pagamento di circa duemila euro di spese complessive.

I giudici della prima sezione civile, con la sentenza 11803, richiamano quanto espressamente previsto dalla legge Bossi Fini sull’immigrazione. Il ministero aveva presentato ricorso contro una decisione dei giudici di Milano che avevano annullato il provvedimento del questore di Lecco nei confronti di un senegalese che nel 2003 aveva chiesto l’autorizzazione all’ingresso in Italia, in nome del diritto al ricongiungimento familiare, della figlia nata nel 1986. Il questore aveva negato il nulla osta osservando che l’immigrato non era "titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato della durata di almeno un anno".

A questo proposito la Cassazione ricorda che la Bossi Fini, all’articolo 29, "non richiede la titolarità di un contratto di lavoro, ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non interiore all’importo dell’assegno sociale". In pratica se l’immigrato può dimostrare di guadagnare, anche con lavori saltuari ma in modo lecito, 4.908 euro l’anno ha tutto il diritto di far venire in Italia un figlio.

I giudici precisano inoltre, sempre richiamandosi alla Bossi Fini, che "l’importo annuo deve essere raddoppiato se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari e triplicato per quattro o più familiari". Il Viminale, nel ricorso che è stato respinto dalla Cassazione, obiettava anche che la figlia del senegalese era diventata maggiorenne prima ancora che il questore rispondesse alla prima richiesta. Ma anche su questo punto la Corte ha replicato negativamente: "si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni al momento della presentazione dell’istanza".
Come dire: basta depositare la domanda il giorno prima del diciottesimo compleanno.

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