10 aprile 2014 – L’introduzione di questo obbligo a partire dal 6 aprile, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ha subito destato molte perplessità e dubbi circa l’applicazione come avevamo già evidenziato, ai quali però, nonostante il chiarimento da parte del Ministero di Giustizia, non hanno fatto seguito altri chiarimenti “ufficiali”.
Utili precisazioni arrivano però dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Modena, che con l’Ordine di servizio n 14 prot. N. 990 del 7 aprile 2014 ha fornito utili chiarimenti, anche dal punto di vista operativo.
I datori di lavoro obbligati a richiedere il certificato penale del casellario giudiziario sono quelli che impiegano personale che ha contatti diretti e regolari con minori. Si possono pertanto escludere i rapporti di lavoro occasionali e saltuari.
Vale, poi, solo per le nuove assunzioni (quindi esclusi i rapporti già esistenti alla data del 6 aprile 2014), anche da parte di un ente o un’associazione che svolga attività di volontariato.
Una semplificazione per il datore di lavoro pubblico che può assumere un lavoratore senza dover chiedere il certificato penale, essendo sufficiente, in questi casi, un’autocertificazione da parte del nuovo assunto, circa l'assenza di condanne a suo carico per i reati contemplati dall’art. 25-bis.
Il certificato penale, richiesto direttamente dal datore di lavoro, o da un suo delegato, utilizzando l’apposito modulo nel quale deve essere espresso il consenso scritto del lavoratore, viene generalmente rilasciato entro 7 giorni, a meno che non venga chiesto il rilascio urgente.
Si ricorda che l’assunzione può comunque avvenire prima che venga rilasciato il certificato purché il datore di lavoro chieda un’autocertificazione al lavoratore attestante l'assenza di condanne a suo carico per i reati contemplati dalle legge.
Avv. Mascia Salvatore