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CITTADINANZA: BRESSA MODIFICA TESTO PDL,CAMBIA LO ‘IUS SOLI’

(ANSA) – ROMA, 21 MAR – Cambia il testo base delle proposte di legge sulla cittadinanza all’esame della prima commissione della Camera. Nel tentativo di arrivare ad una mediazione tra le proteste della Cdl, che si è vista bocciare tutti gli emendamenti, e l’Idv che chiede più garanzie, il relatore Gianclaudio Bressa ha presentato ieri in tarda serata alcune proposte di modifica al provvedimento. Che comunque per ora non trovano ampio gradimento né nella maggioranza, né nell’opposizione. In particolare, Bressa propone che venga concessa la cittadinanza a chi è nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno sia "legalmente soggiornante" (non più "residente" nel nostro Paese), senza interruzioni, da almeno cinque anni. Nella precedente stesura del testo, invece, il termine era più breve: di tre anni. Ma può aspirare alla cittadinanza anche chi è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia nato in Italia, e vi risieda legalmente "senza interruzione da almeno un anno". Nel vecchio testo questa ‘precisazione’ del ‘senza interruzione’ non c’era. Altra novità è quella di prevedere che sia allegata all’atto di nascita la dichiarazione di volontà dei genitori di far diventare il proprio figlio cittadino italiano. Se questa dichiarazione non viene fatta, potrà poi il giovane o la giovane, raggiunta la maggiore età, farne esplicita richiesta. Rimane invece il divieto della doppia cittadinanza. Per cui il figlio, entro i 19 anni, potrà rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, a quella italiana. Bressa inserisce poi nel testo un nuovo articolo: il 5 bis nel quale si precisa il concetto di interruzione. Così avrà soggiornato o risieduto in Italia per un anno chi non avrà trascorso all’estero un periodo superiore ai 90 giorni; per cinque anni chi non abbia varcato le frontiere nazionali per 90 giorni nell’ultimo anno e per 450 giorni nell’intero quinquennio. Ma il vicepresidente del gruppo dell’Ulivo alla Camera cambia anche l’articolo 2 del testo unificato equiparando sostanzialmente lo straniero nato in Italia con quello che vi ha avuto accesso prima dei cinque anni. Secondo la norma ‘modificata’, lo straniero entrato in Italia senza aver compiuto ancora i 5 anni, e che vi abbia soggiornato legalmente fino alla maggiore età, ottiene la cittadinanza italiana se ne fa richiesta entro un anno. Ma lo straniero minorenne potrà diventare cittadino italiano, su istanza dei genitori o di chi ne fa le veci, anche se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria. O ha seguito un corso di formazione "idoneo al conseguimento di una qualifica professionale".(ANSA). 2007-03-21 14:02

(21 marzo 2007)

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