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Cittadini Ue: nuovi chiarimenti per l’iscrizione all’anagrafe

In una circolare ai prefetti le indicazioni per applicare la nuova normativa. Scarica il testo integrale

Dal ministero dell’interno arrivano nuovi chiarimenti sul soggiorno in Italia dei cittadini comunitari, con una circolare indirizzata ai prefetti ma che sarà utile soprattutto ai Comuni, impegnati sul fronte delle iscrizioni anagrafiche. Vediamone alcuni dei punti principali.

Secondo il decreto legislativo entrato in vigore l’11 aprile scorso, i cittadini ue possono soggiornare per più di tre mesi in Italia, iscrivendosi all’anagrafe, solo se lavorano o hanno comunque risorse economiche sufficienti per mantenersi.

Chi si trattiene in Italia per lavoro per più di tre mesi, potrà iscriversi all’anagrafe esibendo "la documentazione attestante l’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma". Senza entrare nello specifico della documentazione, il Viminale raccomanda che possa consentire "la successiva verifica del mantenimento del diritto al soggiorno dell’interessato sul territorio nazionale per lavoro".

Chi non ha un lavoro può soggiornare in Italia per più di tre mesi solo se dimostra di avere risorse sufficienti per mantenersi. Questa condizione può essere anche autocertificata, attraverso dei moduli (arriveranno con un’altra circolare) in cui si chiederanno informazioni dettagliate in vista di eventuali controlli.

L’effettiva possibilità di verifica delle autocertificazioni è fondamentale, perché chi smette di lavorare e/o non ha più mezzi per mantenersi può essere allontanato dall’Italia. Proprio sul fronte dei controlli il Viminale auspica "collaborazione" tra "Comuni, Amministrazioni, enti pubblici e Forze di Polizia", anche attraverso la sottoscrizione di protocolli ad hoc.

Ma come possono iscriversi all’anagrafe i cittadini ue che hanno già in tasca un permesso di soggiorno? Se questo è scaduto, dovranno dimostare di avere tutti i requisiti previsti per soggiorni superiori ai tre mesi, ma se il permesso (o la carta di soggiorno) è ancora valido, "si procederà alla sola verifica della dimora abituale". In entrambi i casi il Comune ritirerà il vecchio permesso e lo consegnerà alla Questura.

Chi è in Italia regolarmene e continuativamente da almeno 5 anni acquista il diritto al soggiorno permanente. Per calcolare i cinque anni si partirà "dalla data d’inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato".

Oltre a chi lavora, studia o può comunque mantenersi, hanno diritto al soggiorno e quindi all’iscrizione anagrafica anche i suoi familiari più stretti. Questi, specifica il Viminale, sono "il coniuge, il discendente proprio o del coniuge (di età inferiore ai 21 anni o a carico) e l’ascendente in linea retta, a carico, proprio o del coniuge, a prescindere dal grado di parentela".

Sono però previste anche agevolazioni per l’ingresso o il soggiorno di un familiare non compreso nella categoria di cui sopra (ad esempio un fratello), purchè sia a carico o convivente nel Paese di provenienza, oppure assistito personalmente per gravi motivi di salute. Stessi diritti anche per il partner che ha una "relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione".

In questi casi, i cittadini ue potranno iscriversi all’anagrafe esibendo: documenti dello Stato del cittadino Ue che ha già diritto al soggiorno che attestino il rapporto di parentela o la relazione stabile, un’autocertificazione sulla condizione di familiare a carico o convivente oppure sulle condizioni di salute che rendono necessaria l’assistenza, l’assicurazione sanitaria o altro titolo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale, un’ autocertificazione del cittadino Ue che ha già diritto al soggiorno sulla disponibilità di risorse per mantenere sé stesso e il familiare o il convivente.

Il discorso cambia se il familiare/convivente è un cittadino extracomunitario, senza diritto di soggiorno autonomo. In questo caso infatti non dovrà iscriversi all’anagrafe, ma "chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per residenza elettiva", dopo essere entrato in Italia con un regolare visto rilasciato per questo motivo.

Se le spese sanitarie dei lavoratori e dei loro familiari sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, chi soggiorna in Italia per studio, formazione professionale o altri motivi deve esibire, per iscriversi all’anagrafe, anche una polizza di assicurazione sanitaria che copra "tutti i rischi sul territorio nazionale". "La durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno". La polizza può essere sostituita dai formulari E106, E120, E121 ( o E 33 ), E109 (o E 37), ma non dalla tessera sanitaria europea (TEAM).

Scarica
Min. dell’Interno. Circolare 18/7/2007: OGGETTO: Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.

(20 luglio 2007)

 

Elvio Pasca

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