Una circolare del Viminale illustra tutte le novità. Chi ha già la carta di soggiorno non deve presentare altre domande ROMA – Il ministero dell’Interno ha illustrato in una circolare tutte le novità e le procedure per il soggiorno dei cittadini europei in Italia entrate in vigore mercoledì scorso.
Secondo il decreto legislativo 30/2007, i cittadini dell’Unione possono soggiornare liberamente in Italia fino a tre mesi senza alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio rilasciato dal loro Paese. Lo stesso diritto è esteso ai loro familiari extraue, purchè abbiano un passaporto valido e siano arrivati in Italia con un regolare visto d’ingresso.
Potranno invece soggiornare più di tre mesi (insieme ai loro familiari) solo i cittadini ue che lavorano, studiano o hanno comunque risorse sufficienti per mantenersi. Il documento che attesta questo diritto non viene più rilasciato dalla Questura, ma dal Comune, dopo l’iscrizione all’anagrafe.
Il Viminale spiega che i cittadini ue già titolari di una carta di soggiorno non devono presentare altre richieste fino alla scadenza del documento, tutti gli altri devono invece iscriversi all’anagrafe, e la procedura cambia in base al motivo per cui sono in Italia.
Chi è qui per lavoro dovrà esibire documenti che attestano questa condizione (come ad esempio il contratto, le buste paga ecc.). I cittadini romeni e bulgari dovranno esibire anche il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione se fanno un lavoro che non è stato ancora liberalizzato.
Gli studenti dovranno invece portare il certificato di iscrizione presso un istituto pubblico o privato, la polizza di assicurazione sanitaria e dimostrare la disponibilità di risorse economiche secondo la seguente tabella:
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Limite di reddito |
Numero componenti |
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€ 5.061,68 |
Solo richiedente o richiedente + un familiare |
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€10.123,36 |
Richiedente + due familiari o richiedente + tre familiari |
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€15.185,04 |
Richiedente + quattro familiari e oltre |
Polizza sanitaria e disponibilità di risorse economiche sono richieste anche a chi vuole soggiornare per più di tre mesi in Italia e non svolge alcuna attività lavorativa o di studio o formazione professionale.
La richiesta di iscrizione all’anagrafe va presentata anche da chi ha chiesto la carta di soggiorno prima dell’11 aprile ma è ancora in attesa di una risposta. Le Questure, infatti, non possono più rilasciare carte di soggiorno per cittadini Ue. In questo caso, basterà esibire all’anagrafe la ricevuta della domanda e autocertificare che si hanno i requisiti per soggiornare in Italia.
Per acquistare il diritto al soggiorno, devono iscriversi all’anagrafe anche i familiari dei cittadini Ue: coniuge, discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Se sono anche loro cittadini di un Paese membro dovranno presentare un documento di identità e uno che attesti la qualità di familiare, mentre la condizione di "a carico" può essere autocertificata. I familiari extracomunitari dovranno invece prima chiedere alla Questura una "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione" e poi chiedere l’iscrizione all’anagrafe. Questa verrà perfezionata solo dopo il rilascio della Carta di soggiorno.
I cittadini ue che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in Italia conquistano il diritto al soggiorno permanente, attestato da un certificato rilasciato dal Comune. Per i loro familiari extracomuitari è prevista invece una Carta di soggiorno permanente rilasciata dalla Questura.
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Ministero dell’Interno: circolare n. 19/2007 + allegati
(13 aprile 2007)
Elvio Pasca


