I valori di riferimento per calcolare l’importo. Paga l’Inps, ma solo se ci sono i contributi
Roma – 17 marzo 2010 – Colf e badanti hanno il diritto e l’obbligo di astenersi dal lavoro durante i due mesi precedenti e i tre successivi al parto, ma presentando un certificato medico che attesti la mancanza di rischi per la salute del feto possono lavorare anche durante l’ottavo mese di gravidanza, far scattare il congedo dal mese precedente il parto e farlo durare fino al quarto mese successivo.
In questo periodo, alle lavoratrici viene corrisposta dall’Inps un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Giovedì scorso, l’Inps ha pubblicato i valori delle retribuzioni convenzionali orarie in base ai quali va calcolata l’indennità per il 2010. Eccoli:
-euro 6,40 per le retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22;
-euro 7,22 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino ad euro 8,81;
-euro 8,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81;
-euro 4,65 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Attenzione. Le lavoratrici domestiche hanno diritto all’indennità solo se si verifica una delle seguenti condizioni:
-nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico;
-nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.
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Circolare 37 del 11-03-2010. Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi
EP