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Consulta: “No a requisito della carta di soggiorno per fondo disabilità”

Bocciata la legge della Regione Calabria

Roma, 19 gennaio 2013 – La Consulta dichiara costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria del 20 dicembre 2011 in materia di Fondo per la non autosufficienza ''nella parte in cui stabilisce che i cittadini extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, devono essere in possesso di 'regolare carta di soggiorno'''.

La Corte, in una sentenza depositata ieri, ritiene infatti la norma in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione perche' ''la limitazione del novero dei fruitori delle provvidenze'' e' da ritenersi ''irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza''.

Il riferimento presente nella legge alla 'carta di soggiorno', inoltre, risulta poi ''inattuale'', osserva la Consulta, in quanto sostituita dal ''permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo'' la cui ''condizione preliminare di ottenimento e' il possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita'''. Nella legge, dunque, ''e' stato introdotto un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di una provvidenza sociale''.

Infatti, si legge ancora nella sentenza, ''non e' possibile presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch'essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante''.

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