Roma, 20 febbraio 2025 – L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47). In generale, l’elemento che caratterizza l’apprendistato è che l’obbligazione posta a carico del datore di lavoro come corrispettivo della prestazione di lavoro è l’erogazione non soltanto della retribuzione, ma anche della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie.
È possibile assumere un lavoratore straniero residente all’estero con un contratto di apprendistato secondo la procedura prevista dall’art.22 del Dlgs.286 (Testo Unico Immigrazione)?
L’assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 (TUI), è possibile per l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, quindi anche con contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 41 del Dlgs. n.81/2025 è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione. Come corrispettivo della prestazione di lavoro, il datore è tenuto ad erogare non soltanto delle retribuzioni, ma la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie. Il Capo V del Dlgs. n.81/2025 disciplina le diverse tipologie di apprendistato, i relativi standard professionali e formativi e la certificazione delle competenze.
L’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con cittadini stranieri residenti all’estero, sia nell’ambito delle quote di ingressi per lavoro di cui all’art.3 del TUI, sia al di fuori delle quote nel caso in cui, ad esempio, i lavoratori abbiano frequentato programmi di formazione professionale e civico linguistico ai sensi dell’art. 23 del TUI. Le condizioni di impiego offerte al lavoratore sono contenute in una proposta di contratto di soggiorno allegata alla richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Poiché il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il Testo Unico per l’Immigrazione non prevede canali di ingresso alternativi e specifici per gli apprendistati, questi possono considerarsi ricompresi nell’ambito della più ampia definizione dei rapporti per lavoro subordinato previsti dall’art. 22 TUI. Tale interpretazione appare confermata anche dalla possibilità, riconosciuta dalla legge al lavoratore straniero che è già in Italia, impiegato con un contratto di apprendistato, di convertire in un permesso di soggiorno per lavoro un permesso di soggiorno rilasciato con altra motivazione (es per studio).
Quali sono le particolarità di un contratto di apprendistato?
Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e disciplina normativa:
- Apprendistato per l’ottenimento di qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta di un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
- Apprendistato professionalizzante. E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.
- Apprendistato di formazione o ricerca. E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
Gli apprendisti possono avere una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. L’apprendista infatti, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato.
Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all’interno del contratto stesso.
FONTE NEWS: Integrazione Migranti