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Decreto legge su asilo e immigrazione irregolare, il testo integrale

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione   internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”

 

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione   internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”

(GU n.40 del 17-2-2017)
  Vigente al: 18-2-2017   

Capo I
Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea

                         IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;    Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione  dei  procedimenti  amministrativi  innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della  protezione internazionale  e  per  l’accelerazione  dei  relativi   procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di  effettivita’,  in  ragione dell’aumento esponenziale delle domande di protezione  internazionale e dell’incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali; 
  Ravvisata, altresi’, la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di adottare misure idonee ad accelerare l’identificazione dei  cittadini stranieri, per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi internazionali in atto e alla necessita’ di  definire  celermente  la posizione giuridica  di  coloro  che  sono  condotti  nel  territorio nazionale  in  occasione  di  salvataggi  in  mare  o  sono  comunque rintracciati nel territorio nazionale; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di potenziare la rete dei centri di  cui  all’articolo  14  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  di  assicurare  al  Ministero dell’interno le risorse  necessarie  per  garantire  la  effettivita’ dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento  dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 10 febbraio 2017; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno e del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e dell’economia e delle finanze; 

                                  Emana 
                     il seguente decreto-legge: 

                                 Art. 1 

    Istituzione delle sezioni specializzate in materia  di  immigrazione, protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini                          dell’Unione europea 

    1. Sono istituite presso i tribunali  ordinari  di  Bari,  Bologna, Brescia,  Cagliari,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Lecce,   Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino  e  Venezia  sezioni  specializzate  in materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera circolazione  dei  cittadini   dell’Unione   europea,   senza   oneri aggiuntivi per  la  finanza  pubblica  ne’  incrementi  di  dotazioni organiche. 

                               Art. 2 

            Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti 

    1. I giudici che compongono le sezioni  specializzate  sono  scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l’ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE)  n.  439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  maggio  2010,  e  con l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i  rifugiati,  corsi  di formazione per i magistrati che intendono acquisire  una  particolare specializzazione in materia. Ai fini dell’assegnazione  alle  sezioni specializzate, e’ data preferenza ai magistrati che, per essere stati gia’ addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all’articolo  3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di  cui  al periodo  precedente  o  per  altra  causa,  abbiano  una  particolare competenza in materia. E’ considerata positivamente, per le finalita’ di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi all’assegnazione alla  sezione  specializzata,  i giudici devono partecipare almeno una  volta  l’anno  a  sessioni  di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo  del presente comma. Per gli anni successivi,  i  medesimi  giudici  hanno l’obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un  corso di aggiornamento professionale  organizzato  ai  sensi  del  presente comma.  I  corsi  prevedono   specifiche   sessioni   dedicate   alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di  svolgimento  del colloquio. 
  2. All’organizzazione delle  sezioni  specializzate  provvede,  nel rispetto del principio di specializzazione e  anche  in  deroga  alle norme vigenti relative  al  numero  dei  giudici  da  assegnare  alle sezioni  e  fermi  restando  i  limiti  del  ruolo   organico   della magistratura ordinaria, il Consiglio  superiore  della  magistratura, con delibera da adottarsi  entro  la  scadenza  del  termine  di  cui all’articolo 21, comma 1. 
  3. Con deliberazione del  Consiglio  superiore  della  magistratura sono stabilite le  modalita’  con  cui  e’  assicurato,  con  cadenza annuale, lo scambio  di  esperienze  giurisprudenziali  e  di  prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal  fine e’ autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall’anno 2017. 

                               Art. 3 

             Competenza per materia delle sezioni specializzate 

    1. Le sezioni specializzate sono competenti: 
  a) per le controversie in materia  di  mancato  riconoscimento  del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari  di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
  b)  per  le  controversie  aventi  ad  oggetto  l’impugnazione  del provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30, ovvero per i motivi di  cui  all’articolo  21  del  medesimo  decreto legislativo,  nonche’   per   i   procedimenti   di   convalida   dei provvedimenti previsti dall’articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
  c)  per  le  controversie  in  materia  di   riconoscimento   della protezione  internazionale  di  cui  all’articolo  35   del   decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  per  i  procedimenti  per  la convalida del provvedimento con  il  quale  il  questore  dispone  il trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  e  dell’articolo 10-ter  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,   come introdotto  dal  presente  decreto,  nonche’  dell’articolo  28   del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 26 giugno 2013, nonche’ per la convalida dei provvedimenti di cui all’articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015; 
  d)  per  le  controversie  in  materia  di   riconoscimento   della protezione umanitaria nei casi di cui all’articolo 32, comma  3,  del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
  e) per le controversie in materia di  diniego  del  nulla  osta  al ricongiungimento familiare e del permesso  di  soggiorno  per  motivi familiari, nonche’ relative agli altri  provvedimenti  dell’autorita’ amministrativa in materia di diritto  all’unita’  familiare,  di  cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286. 
  2.  Le  sezioni  specializzate  sono  altresi’  competenti  per  le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia. 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di cui ai commi 1 e 2. 
  4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 50-bis,  primo  comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di  cui al  presente  articolo   il   tribunale   giudica   in   composizione monocratica. 

                               Art. 4 

                    Competenza territoriale delle sezioni 

    1. Le controversie e i procedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, sono  assegnate  alle  sezioni  specializzate  secondo  il   seguente criterio: 
  a) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  del  distretto della Corte di appello di Bari e’ competente la sezione specializzata di Bari; 
  b) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  delle  Regioni Emilia-Romagna e Marche e’ competente  la  sezione  specializzata  di Bologna; 
  c) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  del  distretto della  Corte  di  appello  di  Brescia  e’  competente   la   sezione specializzata di Brescia; 
  d) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  della  Regione Sardegna e’ competente la sezione specializzata di Cagliari; 
  e) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’ compreso nel territorio delle province  di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: e’ competente  la  sezione specializzata di Catania; 
  f) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  della  Regione Calabria e’ competente la sezione specializzata di Catanzaro; 
  g) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  delle  Regioni Toscana e Umbria e’ competente la sezione specializzata di Firenze; 
  h) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  della  Regione Basilicata e del  distretto  della  Corte  di  appello  di  Lecce  e’ competente la sezione specializzata di Lecce; 
  i) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  del  distretto della  Corte  di  appello  di  Milano  e’   competente   la   sezione specializzata di Milano; 
  l) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’ compreso nel territorio delle province  di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: e’ competente la sezione specializzata di Palermo; 
  m) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  della  Regione Lazio e della Regione Abruzzo e’ competente la sezione  specializzata di Roma; 
  n) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  delle  Regioni Campania e Molise e’ competente la sezione specializzata di Napoli; 
  o) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  delle  Regioni Liguria,  Piemonte  e  Valle  d’Aosta  e’   competente   la   sezione specializzata di Torino; 
  p) quando il luogo in cui ha sede l’autorita’ che  ha  adottato  il provvedimento impugnato e’  compreso  nel  territorio  delle  Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto  e’  competente  la  sezione specializzata di Venezia. 
  2. Per l’assegnazione delle controversie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  l’autorita’  di  cui  al comma  1  e’  costituita  dalla  commissione  territoriale   per   il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero  il  provvedimento  del quale e’ stata dichiarata la revoca o la cessazione. 
  3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di  accoglienza governativa o in una struttura  del  sistema  di  protezione  di  cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39, ovvero trattenuti in un centro di cui  all’articolo  14  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il  criterio  previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. 
  4. Per l’assegnazione dei  procedimenti  di  cui  all’articolo  14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  si  applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al  luogo  in  cui  ha sede  l’autorita’  che  ha  adottato  il  provvedimento  soggetto   a convalida. 
  5. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 2,  sono  assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l’attore ha la dimora. 

                               Art. 5 

            Competenze del Presidente della sezione specializzata 

    1. Nelle materie di cui all’articolo  3,  le  competenze  riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente  delle rispettive sezioni specializzate. 

  Capo II
Misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali

                               Capo II 

  Misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure  innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della  protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche’  per la semplificazione e  l’efficienza  dei  procedimenti  giudiziari  di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta  e degli   altri   procedimenti   giudiziari   connessi   ai    fenomeni dell’immigrazione. Misure di supporto ad interventi  educativi  nella     materia dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova 

                                 Art. 6 

           Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 

    1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all’articolo 11, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti: 
  «3.  Le  notificazioni  degli  atti   e   dei   provvedimenti   del procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale sono validamente  effettuate  nell’ultimo  domicilio  comunicato  dal richiedente ai sensi del comma 2 e  dell’articolo  5,  comma  1,  del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente e’ accolto o trattenuto  ai  sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  3-bis.  Salvo  quanto  previsto  ai  commi  3-ter  e  3-quater,  le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per  il riconoscimento della protezione internazionale  all’ultimo  domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio  postale  secondo  le  disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.  In caso di inidoneita’ del domicilio dichiarato o  comunicato  ai  sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n. 142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l’avviso di ricevimento da cui  risulta l’impossibilita’ della notificazione. 
  3-ter. Quando il richiedente e’ accolto o trattenuto nei  centri  o nelle  strutture  di  cui  all’articolo  5,  comma  2,  del   decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e  i  provvedimenti  del procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale sono notificati, in forma di documento informatico  sottoscritto  con firma digitale o di copia  informatica  per  immagine  del  documento cartaceo, mediante posta elettronica  certificata  all’indirizzo  del responsabile del centro o  della  struttura,  il  quale  ne  cura  la consegna   al   destinatario,   facendone   sottoscrivere   ricevuta. Dell’avvenuta  notificazione  il  responsabile  del  centro  o  della struttura da’ immediata comunicazione alla  Commissione  territoriale mediante messaggio di posta  elettronica  certificata  contenente  la data e l’ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l’atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la  consegna di copia dell’atto al richiedente sia impossibile per irreperibilita’ dello stesso, il responsabile del centro o  della  struttura  ne  da’ immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante  posta elettronica certificata. La notificazione  si  intende  eseguita  nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata  di  cui al periodo precedente diviene  disponibile  nella  casella  di  posta elettronica certificata della Commissione territoriale. 
  3-quater. Le notificazioni  degli  atti  e  dei  provvedimenti  del procedimento possono altresi’ eseguirsi, a  mezzo  posta  elettronica certificata, all’indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  tal fine  indicato  dal  richiedente.  L’atto  o  il   provvedimento   e’ notificato nelle forme del  documento  informatico  sottoscritto  con firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non e’ consegnabile per causa  imputabile  al  destinatario,  la  comunicazione  si   intende eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica  della Commissione territoriale  diviene  disponibile  l’avviso  di  mancata consegna a norma dell’articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
  3-quinquies. Quando la notificazione e’ eseguita ai sensi dei commi 3-bis, secondo periodo, 3-ter,  quarto  periodo,  e  3-quater,  terzo periodo,  copia  dell’atto  notificato   e’   reso   disponibile   al richiedente presso la Commissione territoriale. 
  3-sexies. Ai fini di cui al presente articolo,  il  richiedente  e’ informato, a cura della questura, al momento della  dichiarazione  di domicilio ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in  caso  di  inidoneita’  del  domicilio dichiarato o comunicato le  notificazioni  saranno  eseguite  secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso  modo  si  procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni  ad un  indirizzo  di   posta   elettronica   certificata.   Al   momento dell’ingresso nei centri o nelle strutture  di  cui  all’articolo  5, comma  2,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  il richiedente e’ informato, a cura del responsabile del centro o  della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di  allontanamento  ingiustificato  o  di sottrazione alla misura del trattenimento, le  notificazioni  saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. 
  3-septies. Nello svolgimento delle operazioni di  notificazione  di cui al comma 3-ter, il responsabile del centro o della  struttura  e’ considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»; 
    b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: 
  «1.   Le   Commissioni    territoriali    dispongono    l’audizione dell’interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita’ di cui all’articolo 11, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»; 
    c) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Verbale del colloquio personale). – 1.  Il  colloquio  e’ videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento  vocale.  Della trascrizione del colloquio e’ data  lettura  al  richiedente  in  una lingua a  lui  comprensibile  e  in  ogni  caso  tramite  interprete. L’interprete, subito dopo la conclusione del colloquio,  verifica  la correttezza della trascrizione ed apporta le  correzioni  necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell’interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori  di  trascrizione  o  di  traduzione, delle quali e’, in ogni caso,  dato  atto  in  calce  al  verbale  di trascrizione. 
  2. Il verbale della trascrizione e’ sottoscritto dal  presidente  o dal componente della Commissione  territoriale  che  ha  condotto  il colloquio e dall’interprete.  Il  richiedente  sottoscrive  eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. 
  3. Copia informatica del file contenente  la  videoregistrazione  e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre  anni, in un apposito archivio informatico del Ministero  dell’interno,  con modalita’ che ne garantiscono l’integrita’, la non modificabilita’  e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati. 
  4.  Il  richiedente  riceve  copia  della  trascrizione  in  lingua italiana. 
  5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso  la  decisione  della Commissione territoriale,  la  videoregistrazione  e  il  verbale  di trascrizione  sono  resi  disponibili  all’autorita’  giudiziaria  in conformita’ alle  specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  ed  e’ consentito al richiedente l’accesso alla videoregistrazione. 
  6. La commissione territoriale adotta idonee misure  per  garantire la  riservatezza  dei  dati   che   riguardano   l’identita’   e   le dichiarazioni dei richiedenti. 
  7. Quando il colloquio non puo’ essere videoregistrato, per  motivi tecnici,  dell’audizione  e’   redatto   verbale   sottoscritto   dal richiedente e si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni del presente articolo. Del motivo  per  cui  il  colloquio  non  puo’ essere videoregistrato e’  dato  atto  nel  verbale.  Il  rifiuto  di sottoscrivere il contenuto del  verbale  e  le  motivazioni  di  tale rifiuto sono registrati  nel  verbale  stesso  e  non  ostano  a  che l’autorita’ decidente adotti una decisione. 
  8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d’intesa tra  i  Ministeri  della  giustizia  e  dell’interno,   con   decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi Ministeri. Il provvedimento e’  adottato  sentito,  limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la protezione dei dati personali.»; 
  d)  all’articolo  32,  comma  4,  le  parole:  «salvo  gli  effetti dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre 2011, n. 150» sono sostituite  dalle  seguenti:  «salvo  gli  effetti dell’articolo 35-bis, commi 3 e 4»; 
  e) all’articolo 33, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni  degli atti e dei provvedimenti del  procedimento  di  revoca  o  cessazione della protezione internazionale con le modalita’ di cui  all’articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e  sicurezza  pubblica  ovvero  di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»; 
    f) all’articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, le parole: «dall’articolo 19 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.  150»  sono   sostituite   dalle   seguenti: «dall’articolo 35-bis»; 
  2) al comma 2-bis, le parole: «dell’articolo 19, comma  9-bis,  del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite  dalle seguenti: «dell’articolo 35-bis, commi 4 e 13»; 
    g) dopo l’articolo 35 e’ inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). – 1. Le controversie  aventi  ad  oggetto l’impugnazione dei  provvedimenti  previsti  dall’articolo  35,  sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e  seguenti  del codice  di  procedura  civile,  ove  non  diversamente  disposto  dal presente articolo. 
  2. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere  depositato anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso l’autenticazione  della  sottoscrizione  e  l’inoltro   all’autorita’ giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare. Nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2,  e  nei  casi  in  cui  nei confronti del  ricorrente  e’  stato  adottato  un  provvedimento  di trattenimento ai sensi dell’articolo 6  del  decreto  legislativo  18 agosto 2015, n. 142, i  termini  previsti  dal  presente  comma  sono ridotti della meta’. 
  3. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia  esecutiva  del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso viene proposto: 
  a) da parte di un soggetto nei cui confronti e’ stato  adottato  un provvedimento di trattenimento in un centro di  cui  all’articolo  14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile  la  domanda di riconoscimento della protezione internazionale; 
  c) avverso il provvedimento di rigetto per  manifesta  infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis); 
  d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti  di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera c). 
  4. Nei casi previsti  dal  comma  3,  lettere  a),  b),  c)  e  d), l’efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato   puo’   essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni  e  assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale e’ concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e’ notificato, a cura della cancelleria e con le modalita’ di cui  al comma 6, unitamente all’istanza di sospensione. Entro  cinque  giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto  periodo  del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi  entro  i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia’ emanati. Il decreto emesso a norma del  presente  comma  non  e’ impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d),  del  comma  3 quando  l’istanza  di  sospensione  e’  accolta,  al  ricorrente   e’ rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. 
  5. La proposizione del ricorso o dell’istanza  cautelare  ai  sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento  che dichiara,  per  la  seconda  volta,  inammissibile  la   domanda   di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b). 
  6. Il ricorso e’ notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell’interno, presso la commissione o  la  sezione  che  ha  adottato l’atto impugnato, nonche’, limitatamente  ai  casi  di  cessazione  o revoca della protezione internazionale,  alla  Commissione  nazionale per il  diritto  di  asilo;  il  ricorso  e’  trasmesso  al  pubblico ministero, che, entro venti giorni,  stende  le  sue  conclusioni,  a norma dell’articolo 738,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura civile,  rilevando  l’eventuale  sussistenza  di  cause  ostative  al riconoscimento  dello  status  di  rifugiato   e   della   protezione sussidiaria. 
  7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al  giudizio  di  primo grado, puo’ stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri dipendenti o di un  rappresentante  designato  dal  presidente  della Commissione che ha adottato l’atto impugnato. Si applica,  in  quanto compatibile,  l’articolo  417-bis,  secondo  comma,  del  codice   di procedura civile. Il Ministero dell’interno  puo’  depositare,  entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. 
  8. La Commissione che ha adottato  l’atto  impugnato  e’  tenuta  a rendere  disponibili  con  le  modalita’  previste  dalle  specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni  dalla  notificazione del  ricorso,  copia  della  domanda  di  protezione   internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all’articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a  norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonche’ dell’intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al  Capo III, ivi compresa l’indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti  di cui all’articolo 8, comma 3, utilizzata. 
  9. Il procedimento e’ trattato  in  camera  di  consiglio.  Per  la decisione  il  giudice  si  avvale  anche  delle  informazioni  sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall’articolo 8,  comma  3  che  la  Commissione  nazionale  aggiorna costantemente  e  rende  disponibili  all’autorita’  giudiziaria  con modalita’ previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 
  10.  E’  fissata  udienza   per   la   comparizione   delle   parti esclusivamente quando il giudice: 
  a) visionata la videoregistrazione  di  cui  al  comma  8,  ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; 
  b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; 
  c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova. 
  11. L’udienza e’ altresi’ disposta quando la videoregistrazione non e’ resa disponibile ovvero l’impugnazione si fonda  su  elementi  non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. 
  12. Il ricorrente puo’ depositare una nota difensiva entro i  venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7,  terzo periodo. 
  13.  Entro  quattro  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso,   il Tribunale decide, sulla base  degli  elementi  esistenti  al  momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero  riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non e’ reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma  3,  viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso  e’  rigettato. La disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica  anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato  a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione  e’ di giorni trenta e decorre dalla comunicazione  del  decreto  a  cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso  per cassazione deve essere apposta in calce  o  a  margine  del  medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della  proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata,  a  pena  di inammissibilita’, nelle forme di cui al presente periodo. In caso  di rigetto, la Corte di cassazione decide  sull’impugnazione  entro  sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati  motivi,  il giudice che ha pronunciato il  decreto  impugnato  puo’  disporre  la sospensione degli  effetti  del  predetto  decreto,  con  conseguente ripristino, in caso di  sospensione  di  decreto  di  rigetto,  della sospensione   dell’efficacia   esecutiva   della   decisione    della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e’  disposta su  istanza  di  parte  da  depositarsi  entro  cinque  giorni  dalla proposizione  del  ricorso  per  cassazione.  La   controparte   puo’ depositare una propria  nota  difensiva  entro  cinque  giorni  dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell’istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni  con  decreto  non impugnabile. 
  14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale  non opera nei procedimenti di cui al presente articolo. 
  15. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza. 
  16. Le specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  sono  stabilite d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno, con  decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi Ministeri. 
  17. Quando il ricorrente e’ ammesso al  patrocinio  a  spese  dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto  una  decisione  adottata  dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e  32,  comma  1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il  ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002  n.  115,  le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente  manifestamente infondate ai fini di cui  all’articolo  74,  comma  2,  del  predetto decreto. 
  18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  provvedimento con cui il responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita’ dei  sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei  documenti  relativi  ai medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita’ telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici. Resta salva la  facolta’  del  ricorrente  che risieda all’estero  di  effettuare  il  deposito  con  modalita’  non telematiche. In ogni caso, il giudice puo’  autorizzare  il  deposito con modalita’  non  telematiche  quando  i  sistemi  informatici  del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste  una  indifferibile urgenza.». 

                               Art. 7 

         Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 

    1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all’articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo  ove  dimora  il ricorrente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sede  della  sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea  del  luogo  in cui il ricorrente ha la dimora»; 
  b)  all’articolo  17,  comma  2,  le  parole:  «,  in  composizione monocratica,» sono sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea»; 
  c) l’articolo 19 e’ abrogato; 
  d) dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento  dello  stato di apolidia). – 1. Le controversie in materia di  accertamento  dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
  2. E’ competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo  in  cui  il ricorrente ha la dimora.»; 
    e)  all’articolo  20,  comma  2,  le  parole:  «in   composizione monocratica del luogo in cui il  ricorrente  ha  la  residenza»  sono sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione  specializzata  in materia  di   immigrazione   protezione   internazionale   e   libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, del luogo in  cui  ha sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento impugnato». 

                               Art. 8 

           Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 

    1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate  le seguenti modificazioni: 
  a) all’articolo 4, comma 1, le parole: «dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 35-bis,  commi  3  e  4,  del  decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  b) all’articolo 6: 
  1) al  comma  3,  le  parole:  «in  attesa  dell’esecuzione  di  un provvedimento  di  espulsione»  fino  alla  fine  del  periodo   sono sostituite  dalle  seguenti:  «in  attesa   dell’esecuzione   di   un provvedimento  di  respingimento  o  di  espulsione  ai  sensi  degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo  decreto  legislativo,  rimane  nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la  domanda  e’ stata presentata al solo scopo di ritardare o  impedire  l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione»; 
  2)  al  comma  5  le  parole,  ovunque  ricorrano,  «tribunale   in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti:  «tribunale sede  della  sezione  specializzata  in   materia   di   immigrazione protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini dell’Unione europea»; 
  3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:  «La partecipazione del richiedente all’udienza per la convalida  avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento  audiovisivo,  tra l’aula d’udienza e il centro  di  cui  all’articolo  14  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e’  trattenuto.  Il collegamento audiovisivo si svolge  in  conformita’  alle  specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d’intesa tra i  Ministeri della giustizia e dell’interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni  caso,  con modalita’ tali da assicurare la contestuale,  effettiva  e  reciproca visibilita’  delle  persone  presenti  in  entrambi  i  luoghi  e  la possibilita’ di udire quanto vi viene detto. E’ sempre consentito  al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove  si trova  il  richiedente.  Un  operatore   della   polizia   di   Stato appartenente ai ruoli di cui all’articolo 39,  secondo  comma,  della legge 1° aprile 1981, n.121, e’ presente nel luogo ove  si  trova  il richiedente e ne attesta l’identita’ dando atto che  non  sono  posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle  facolta’ a lui spettanti. Egli da’ atto dell’osservanza delle disposizioni  di cui al quarto  periodo  del  presente  comma  nonche’,  se  ha  luogo l’audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne la regolarita’ con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle operazioni svolte e’ redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore della polizia di Stato.»; 
  4) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: 
  «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  di  rigetto   della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo  35-bis  del  decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche’ per tutto il tempo in cui  e’ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale  in  conseguenza  del ricorso giurisdizionale proposto.»; 
    c) all’articolo 14: 
  1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai  sensi  dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  2) al  comma  4,  terzo  periodo,  le  parole:  «Nei  casi  di  cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre  2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all’articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;    3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell’articolo 19, comma 5,  del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150,» sono sostituite  dalle seguenti: «ai  sensi  dell’articolo  35-bis,  comma  4,  del  decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;    4) al comma 6, le parole: «tribunale in  composizione  monocratica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tribunale  sede  della   sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea;»; 
    d) dopo l’articolo 22, e’ inserito il seguente: 
  «Art.   22-bis   (Partecipazione   dei    richiedenti    protezione internazionale ad attivita’ di utilita’ sociale).  –  1.  I  prefetti promuovono, d’intesa con i Comuni, anche  nell’ambito  dell’attivita’ dei Consigli territoriali per l’immigrazione di cui  all’articolo  3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all’implementazione dell’impiego di richiedenti protezione  internazionale,  su  base  volontaria,  in attivita’ di utilita’ sociale in favore delle  collettivita’  locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono  la  diffusione delle buone prassi e  di  strategie  congiunte  con  i  Comuni  e  le organizzazioni del terzo settore,  anche  attraverso  la  stipula  di appositi protocolli di intesa. 
  3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione  internazionale nelle attivita’ di cui al comma  1,  i  Comuni  possono  predisporre, anche in collaborazione con  le  organizzazioni  del  terzo  settore, appositi progetti da finanziare  con  risorse  europee  destinate  al settore dell’immigrazione e dell’asilo.  I  progetti  presentati  dai Comuni che prestano i servizi  di  accoglienza  di  cui  all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  sono  esaminati con priorita’ ai fini  dell’assegnazione  delle  risorse  di  cui  al presente comma.». 

                               Art. 9 

  Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di   permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale 

    1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all’articolo 9: 
      1) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma  l,  lettera  a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica “annotazioni”, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo  periodo  allo straniero titolare di protezione internazionale,  la  responsabilita’ della protezione internazionale, secondo le  norme  internazionali  e nazionali che ne disciplinano  il  trasferimento,  e’  trasferita  ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo,  su richiesta dello stesso Stato, la dicitura “protezione  internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”  e’  aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l’indicazione dello Stato  membro a cui la stessa e’ stata trasferita e la data del trasferimento.  Se, successivamente  al  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE   per soggiornante di lungo periodo, un altro  Stato  membro  riconosce  al soggiornante la protezione  internazionale  prima  del  rilascio,  da parte di  tale  Stato  membro,  del  permesso  di  soggiorno  UE  per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica “annotazioni” e’  apposta  la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”»; 
      2) dopo il comma 11 e’ inserito il seguente: 
  «11-bis.  Nei  confronti  dello  straniero,  il  cui  permesso   di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta  l’annotazione relativa alla titolarita’ di protezione internazionale,  e  dei  suoi familiari, l’allontanamento e’ effettuato verso lo Stato  membro  che ha riconosciuto la  protezione  internazionale,  previa  conferma  da parte di tale Stato  della  attualita’  della  protezione.  Nel  caso ricorrano  i  presupposti  di  cui  all’articolo   20   del   decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  l’allontanamento  puo’  essere effettuato fuori dal territorio dell’Unione europea, sentito lo Stato membro  che  ha  riconosciuto  la  protezione  internazionale,  fermo restando il rispetto del principio di cui all’articolo 19, comma 1.»; 
    b) all’articolo 29: 
      1) al comma 7, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:    «7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al  comma 3, e’ inviata, con modalita’ informatiche, allo Sportello  unico  per l’immigrazione  presso  la  prefettura  –  ufficio  territoriale  del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il  quale, con le stesse modalita’, ne rilascia ricevuta»; 
      2) al comma 8,  le  parole:  «entro  centottanta  giorni»  sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». 

                               Art. 10 

           Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 

    1. All’articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) le parole: «in composizione monocratica» sono  sostituite  dalle seguenti:  «sede  della   sezione   specializzata   in   materia   di immigrazione protezione  internazionale  e  libera  circolazione  dei cittadini dell’Unione europea»; 
  b)  sono  aggiunti,  in   fine,   i   seguenti   periodi:   «Quando l’interessato e’ trattenuto in un centro di cui all’articolo  14  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  la  sua  partecipazione all’udienza per la convalida  avviene,  ove  possibile,  a  distanza, mediante un collegamento  audiovisivo,  tra  l’aula  d’udienza  e  il centro. Il collegamento audiovisivo si  svolge  in  conformita’  alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d’intesa tra i Ministeri della giustizia e  dell’interno  entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  e,  in ogni caso, con modalita’ tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di udire quanto vi viene detto. E’ sempre  consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo  ove si  trova  il  richiedente.  Un  operatore  della  polizia  di  Stato appartenente ai ruoli di cui all’articolo 39,  secondo  comma,  della legge 1° aprile 1981, n. 121, e’ presente nel luogo ove si  trova  il richiedente e ne attesta l’identita’ dando atto che  non  sono  posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle  facolta’ a lui spettanti. Egli da’ atto dell’osservanza delle disposizioni  di cui al secondo periodo  del  presente  comma  nonche’,  se  ha  luogo l’audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne la regolarita’ con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle operazioni svolte e’ redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore della polizia di Stato.». 

                               Art. 11 

  Applicazioni straordinarie di magistrati per l’emergenza connessa con   i  procedimenti  di  riconoscimento   dello   status   di   persona   internazionalmente  protetta  e   altri   procedimenti   giudiziari   connessi ai fenomeni dell’immigrazione 

    1.  In  deroga  alla  disciplina  degli  articoli  110  e  seguenti dell’ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura  predispone  un  piano  straordinario  di   applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l’incremento del  numero  di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso  al regime  di  protezione  internazionale  e  umanitaria  da  parte  dei migranti presenti sul territorio nazionale e  di  altri  procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione.  A  tale  fine  il Consiglio procede all’individuazione  degli  uffici  giudiziari  sede della sezione specializzata in materia di immigrazione  e  protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell’Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di  venti unita’, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalita’  per  la procedura di interpello e la sua definizione. 
  2. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  5  dell’articolo  110 dell’ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l’applicazione ha durata  di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore  a  ulteriori sei mesi. 
  3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita’  manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita’ aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di  effettivo  esercizio  di  funzioni oltre  alla  misura  del  50  per  cento   dell’indennita’   di   cui all’articolo 2 della legge  4  maggio  1998,  n.  133,  e  successive modificazioni. A tal fine e’ autorizzata la spesa di euro 391.209 per l’anno 2017, di euro 521.612 per l’anno 2018 e di  euro  130.403  per l’anno 2019. 

                               Art. 12 

  Assunzione di personale da destinare agli  uffici  delle  Commissioni   territoriali per il riconoscimento della protezione  internazionale   e della Commissione nazionale per il diritto di asilo 

    1. Per far fronte  alle  indifferibili  esigenze  di  servizio,  di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli  impegni  connessi all’eccezionale incremento del numero delle richieste  di  protezione internazionale e al fine di garantire la continuita’  e  l’efficienza dell’attivita’  degli  uffici  della  Commissione  nazionale  per  il diritto  di  asilo  e   delle   Commissioni   territoriali   per   il riconoscimento  della   protezione   internazionale,   il   Ministero dell’interno e’ autorizzato, per il biennio  2017-2018,  in  aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di  personale  a  tempo  indeterminato,  altamente  qualificato   per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell’Amministrazione civile  dell’Interno,  nel limite complessivo di 250 unita’, anche in deroga alle  procedure  di mobilita’ previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  A  tal  fine,  e’  autorizzata  la  spesa  di 2.566.538 euro per l’anno 2017  e  di  10.266.150  euro  a  decorrere dall’anno 2018. 

                               Art. 13 

  Assunzione di funzionari della professionalita’ giuridico pedagogica,   di servizio sociale e mediatore culturale 

    1.  Al  fine  di  supportare  interventi  educativi,  programmi  di inserimento   lavorativo,   misure    di    sostegno    all’attivita’ trattamentale e al fine di consentire  il  pieno  espletamento  delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per  la  giustizia minorile e di comunita’ in materia di esecuzione penale esterna e  di messa alla prova, il Ministero della  giustizia,  e’  autorizzato  ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche  previo scorrimento di graduatorie in corso di validita’ alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’assunzione di un numero massimo di 60 unita’ di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario   della   professionalita’   giuridico   pedagogico,   di funzionario della professionalita’ di  servizio  sociale  nonche’  di mediatore culturale e, comunque, nell’ambito  dell’attuale  dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita’. 
  2. Le procedure di cui al comma  1,  sono  disposte  in  deroga  ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente  in  materia  di turn over, alle previsioni  di  cui  all’articolo  4,  comma  5,  del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonche’  in  deroga  all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ autorizzata la  spesa  di euro 1.200.000 per l’anno  2017  e  di  euro  2.400.000  a  decorrere dall’anno 2018. 

                               Art. 14 

    Disposizioni urgenti per la sicurezza  e  l’operativita’  della  rete                        diplomatica e consolare 
    1. Per il potenziamento della  rete  diplomatica  e  consolare  nel continente africano, il  contingente  di  cui  all’articolo  152  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e’ incrementato di dieci unita’. A tal fine e’ autorizzata la  spesa  di euro 101.500 per l’anno 2017, di euro 207.060  per  l’anno  2018,  di euro 242.604 a decorrere dall’anno 2019. 

Capo III

Misure per l’accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti

                               Art. 15 

                             Rifiuto di ingresso 

    1. All’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: 
  «6-bis. Nei casi di cui all’articolo 24, paragrafo 2,  lettera  b), del regolamento (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 20 dicembre 2006, la  decisione  di  inserimento  della segnalazione nel  sistema  di  informazione  Schengen,  ai  fini  del rifiuto di ingresso ai  sensi  dell’articolo  24,  paragrafo  1,  del predetto regolamento,  e’  adottata  dal  direttore  della  Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell’interno,  su parere del comitato  di  analisi  strategica  antiterrorismo  di  cui all’articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.». 
  2. All’articolo 135, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  luglio 2010, n. 104, dopo la lettera q-quater),  e’  inserita  la  seguente: «q-quinquies) le controversie relative  alle  decisioni  adottate  ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)». 

                               Art. 16 

  Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto  di  espulsione   per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo 

    1. All’articolo 119, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quinquies) e’ inserita la seguente: 
    «m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo  13,  comma  1,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e  quelli  adottati  ai sensi dell’articolo 3 del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:». 

                               Art. 17 

  Disposizioni   per   l’identificazione   dei   cittadini    stranieri   rintracciati in posizione di irregolarita’ sul territorio nazionale   o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare 

    1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  l’articolo 10-bis e’ inserito il seguente: 
  «Art. 10-ter  (Disposizioni  per  l’identificazione  dei  cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita’  sul  territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).
– 1. Lo  straniero  rintracciato  in  occasione  dell’attraversamento irregolare della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto  nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio  in  mare e’ condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza  presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di  cui al  decreto-legge  30  ottobre  1995,   n.   451,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  1995,  n.  563,  e  delle strutture di cui all’articolo 9 del  decreto  legislativo  18  agosto 2015, n.  142.  Presso  i  medesimi  punti  di  crisi  sono  altresi’ effettuate  le  operazioni  di   rilevamento   fotodattiloscopico   e segnaletico,  anche  ai  fini  di  cui  agli  articoli  9  e  14  del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed e’ assicurata  l’informazione  sulla  procedura  di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione  in  altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilita’ di  ricorso  al rimpatrio volontario assistito. 
  2. Le operazioni di rilevamento  fotodattiloscopico  e  segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE  n.  603/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 26 giugno 2013, anche  nei  confronti  degli  stranieri rintracciati in posizione di irregolarita’ sul territorio nazionale.    3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui  ai  commi  1  e  2  configura  rischio  di  fuga  ai  fini   del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14. Il trattenimento  e’ disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata  massima  di  trenta  giorni  dalla  sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze  per  le  quali  e’ stato disposto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se  il  trattenimento  e’  disposto  nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come  definita dall’articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  19 novembre 2007, n. 251, e’ competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia  di  immigrazione,  protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell’Unione europea. 
  4. L’interessato e’ informato  delle  conseguenze  del  rifiuto  di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.». 

                               Art. 18   

             Misure di contrasto dell’immigrazione illegale 

    1. All’articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-sexies, e’ aggiunto, in fine, il seguente:    «9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del  Ministero dell’interno  assicura,  nell’ambito  delle  attivita’  di  contrasto dell’immigrazione irregolare, la  gestione  e  il  monitoraggio,  con modalita’ informatiche, dei procedimenti  amministrativi  riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche  attraverso  il Sistema Informativo Automatizzato. A tal  fine  sono  predisposte  le necessarie  interconnessioni  con   il   Centro   elaborazione   dati interforze di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.  121, con  il  Sistema  informativo  Schengen  di  cui  al  regolamento  CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche’ con il  Sistema  Automatizzato di Identificazione delle Impronte  ed  e’  assicurato  il  tempestivo scambio di informazioni  con  il  Sistema  gestione  accoglienza  del Dipartimento per le liberta’ civili  e  l’immigrazione  del  medesimo Ministero dell’interno.». 
  2. Per l’attivazione del Sistema informativo automatizzato  di  cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l’anno 2017, 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 0,75 milioni  di  euro  per  l’anno 2019, a valere sulle risorse  del  Fondo  per  la  sicurezza  interna cofinanziato  dall’Unione  europea   nell’ambito   del   periodo   di programmazione 2014/2020. 
  3. All’articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale dopo le parole: «416,  sesto  e  settimo  comma,»  sono  inserite  le seguenti: «416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  taluno  dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3  e  3-ter,  del  testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,». 

                               Art. 19 

  Disposizioni urgenti per assicurare l’effettivita’ delle espulsioni e   il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri 

    1. La denominazione: «centro di identificazione ed  espulsione»  di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286, e’  sostituita,  ovunque  presente  in  disposizioni   di   legge   o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri». 
  2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all’articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e’  inserito  il seguente: «Tale termine e’ prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice  di  pace,  nei  casi  di  particolare complessita’ delle procedure di identificazione e  di  organizzazione del rimpatrio.»; 
  b) all’articolo 16, dopo il comma 9, e’ aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5,  quando  non  e’  possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza  maggiore, l’autorita’  giudiziaria  dispone  il  ripristino  dello   stato   di detenzione per il tempo strettamente  necessario  all’esecuzione  del provvedimento di espulsione.». 
  3.  Al  fine  di  assicurare  la  piu’  efficace   esecuzione   dei provvedimenti   di   espulsione   dello   straniero,   il    Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta le iniziative  per  garantire  l’ampliamento  della  rete  dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, in modo da  assicurare  la  distribuzione  delle strutture  sull’intero  territorio  nazionale.  La  dislocazione  dei centri di nuova istituzione  avviene,  sentito  il  presidente  della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino piu’ facilmente raggiungibili e nei quali  siano presenti strutture di proprieta’ pubblica che possano  essere,  anche mediante interventi di adeguamento o  ristrutturazione,  resi  idonei allo scopo, tenendo conto della necessita’ di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento  che assicurino l’assoluto rispetto  della  dignita’  della  persona.  Nei centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle  persone detenute o private della liberta’ personale esercita tutti  i  poteri di verifica e di accesso di cui all’articolo 7, comma 5, lettera  e), del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. 
  Per le spese di realizzazione dei centri,  pari  a  13  milioni  di euro,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  fondo   di   cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  Per le spese di gestione dei centri  e’  autorizzata  la  spesa  di  euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro  18.220.090 a decorrere dal 2019. 
  4. Al fine di garantire l’esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento  o  allontanamento  degli  stranieri   irregolari   dal territorio dello  Stato,  anche  in  considerazione  dell’eccezionale afflusso di cittadini  stranieri  provenienti  dal  Nord  Africa,  e’ autorizzata in favore del Ministero dell’interno per l’anno 2017,  la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI  – Fondo  Asilo,  migrazione  e  integrazione  cofinanziato  dall’Unione europea nell’ambito del periodo di programmazione 2014/2020. 
  5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita’  umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e  di  quelli  per  l’accoglienza  degli immigrati e dei richiedenti asilo, all’articolo  6,  comma  6,  primo periodo, del decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  le parole: «secondo periodo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «terzo periodo». 

Capo IV

Disposizioni finanziarie transitorie e finali

                               Art. 20 

               Relazione del Governo sullo stato di attuazione 

    1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. 

                               Art. 21 

                          Disposizioni transitorie 

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma  1,  lettere d), f) e g), 7, comma 1, lettere a),  b),  d)  ed  e),  8,  comma  1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c),  e  10  si  applicano  alle cause e ai procedimenti  giudiziari  sorti  dopo  il  centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Alle cause e ai  procedimenti  giudiziari  introdotti  anteriormente  alla scadenza del termine di cui al periodo precedente  si  continuano  ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata  in  vigore  del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera  c),  si applicano relativamente alle  domande  di  protezione  internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto.  Per   le   domande   di   protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine  di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le  disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Ai fini  dell’adeguamento  delle  specifiche  tecniche  connesse all’attuazione delle disposizioni di cui  all’articolo  6,  comma  1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del   procedimento   per   il   riconoscimento    della    protezione internazionale effettuate fino al novantesimo giorno successivo  alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalita’ in vigore prima della predetta data. 
  4. Ai fini dei necessari adeguamenti del  sistema  informatico,  le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data  di entrata in vigore del presente decreto. 

                               Art. 22 

                          Disposizioni finanziarie 

    1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  comma  3,  6,  comma  1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3,  pari  a 8.293.766 euro per l’anno 2017, a 25.990.691 euro per l’anno 2018,  a 31.450.766 euro per l’anno 2019  e  a  31.320.363  euro  a  decorrere dall’anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 184.734  euro  a  decorrere  dall’anno  2017,  mediante corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  dei   proventi   di   cui all’articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia’ iscritti in  bilancio  ai  sensi  dell’articolo  6,  comma  1,   del   decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90; 
  b) quanto a 6.409.538 euro per l’anno 2017, a 22.670.500  euro  per l’anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall’anno 2019,  mediante corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano acquisite all’Erario; 
  c) quanto a 1.699.494 euro per l’anno 2017, a  3.135.457  euro  per l’anno 2018, a 2.779.792 euro per l’anno 2019 e a  2.649.389  euro  a decorrere  dall’anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell’ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle  finanze per 6.785 euro a decorrere dall’anno 2017, l’accantonamento  relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l’anno 2017,  per 2.921.612 euro per l’anno 2018, per 2.530.403 per l’anno 2019  e  per 2.400.000 euro a decorrere dall’anno 2020 e l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale per 101.500 euro per l’anno 2017, per 207.060 euro per l’anno 2018  e per 242.604 euro a decorrere dall’anno 2019. 
  2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita’ con le risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 23     

                          Entrata in vigore 

    1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi’ 17 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA   
                                    Gentiloni Silveri,  Presidente  del  Consiglio dei ministri   
                                  Minniti, Ministro dell’interno   
                                  Orlando, Ministro della giustizia   
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari esteri   e    della    cooperazione internazionale 
                                    Padoan,  Ministro  dell’economia  e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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